Vietare la caccia nel proprio terreno per motivi etici? Sì, lo ha deciso il Tar di Pescara: “Sentenza storica”
- Postato il 14 maggio 2026
- Ambiente
- Di Il Fatto Quotidiano
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C’è una donna abruzzese che, dopo cinque anni di carte bollate, è riuscita a ottenere ciò che sembrava quasi impossibile: impedire ai cacciatori di entrare nel suo terreno. E per di più lo ha fatto appellandosi non a ragioni agricole o tecniche, ma a una convinzione morale. Con la sentenza n. 254/2026, il Tar di Pescara ha stabilito che la Regione può respingere una richiesta di divieto di caccia su un fondo privato solo se è in grado di dimostrare, in modo concreto e dettagliato, che quell’esclusione comprometterebbe gli obiettivi del Piano faunistico venatorio. Non bastano più automatismi burocratici o interpretazioni restrittive.
La vicenda nasce nel 2021 durante l’approvazione del Piano predetto. Decine di proprietari, raccogliendo l’invito della Stazione Ornitologica Abruzzese e di altre associazioni, chiesero alla Regione Abruzzo di proibire l’ingresso dei cacciatori sui propri terreni. Furono respinte quasi tutte le domande. Secondo gli uffici regionali, in Abruzzo era già stata raggiunta la soglia del 30 per cento di territorio protetto sottratto alle “doppiette”: un quorum considerato, di fatto, invalicabile. Ma una cittadina, una sola, assistita dagli avvocati Herbert Simone e Michele Pezone, decise di andare avanti lo stesso. E alla fine ha vinto la sua battaglia. Raccontano i legali: “Prima una sospensiva del Tar obbligò la Regione a riesaminare la domanda. Poi un nuovo diniego, praticamente identico al precedente, seguito da un nuovo ricorso. Infine la sentenza di merito arrivata in queste ore, che boccia di nuovo l’operato della Regione e mette nero su bianco due principi destinati a pesare anche oltre i confini abruzzesi”.
Il primo riguarda proprio il famoso 30 per cento: per i giudici, rappresenta un tetto minimo e non una percentuale insormontabile. Il secondo è uno spartiacque: qui il Tar scrive, infatti, che “il proprietario di un fondo non è tenuto a tollerare che altri vi pratichino la caccia, se l’esercizio di tale attività si pone in contrasto con le proprie convinzioni personali e morali”. A essere richiamate apertamente sono varie pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo cui la caccia, in quanto attività “a fini prevalentemente ricreativi”, non può trasformarsi in “un’ingerenza sproporzionata di terzi nella propria sfera privata”. Per Augusto De Sanctis, della Stazione Ornitologica Abruzzese, “ci sembrava incredibile che in un terreno si potesse vietare l’accesso a chiunque tranne alla categoria privilegiata dei cacciatori, se non costruendo alte recinzioni costosissime quando dovrebbe bastare un cartello”. E aggiunge: “Questa sentenza fa il paio con quella recente del Consiglio di Stato”.
Il riferimento è alla decisione di febbraio che ha ribaltato una sentenza precedente del Tar Emilia-Romagna, sul caso di una cittadina di Riolo Terme, nel Ravennate. Pure lì il nodo era lo stesso: il diritto all’obiezione di coscienza rispetto alla pratica venatoria sui propri terreni. Pure lì i giudici amministrativi avevano chiarito che le regioni non possono introdurre ulteriori limitazioni a quelle previste dalle norme nazionali ed europee. La normativa italiana, per esempio, non contempla una lista rigida o gerarchica di motivazioni: una persona può opporsi alla caccia sul suo terreno anche per ragioni “semplicemente” etiche. E se una pubblica amministrazione intende negare questo diritto per una presunta incompatibilità con il piano faunistico venatorio, dovrà dimostrarlo con spiegazioni puntuali, dati verificabili e valutazioni tangibili. Non più formule standard.
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