Abruzzo, il Tar dà ragione agli ambientalisti. “Il lago di Capodacqua è un habitat naturale. No a opere a fini turistici”

  • Postato il 22 luglio 2025
  • Ambiente
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Il Tar Abruzzo ha riconosciuto le ragioni della Lega Italiana Protezione Uccelli (Lipu) e della Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA). La costruzione di un pontile con rimozione della vegetazione spondale e la navigazione a fini turistici sul Lago di Capodacqua, nelle vicinanze di Capestrano, nell’aquilano, sono irregolari. “Perché, sostengono le associazioni ambientaliste, “illegittima una Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) “postuma” a opere realizzate e una Valutazione naturalistica svolta da un architetto”.

L’area dello specchio d’acqua, compresa nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (Parco), è una Zona a protezione Speciale per l’avifauna. Insomma un contesto “particolare”. Anzi, unico. E per questo da proteggere. “Gli uccelli sono fortemente sensibili al disturbo, con una ‘distanza di fuga’ di poche decine di metri”, spiegano Stefano Allavena, delegato LIPU Abruzzo, e Massimo Pellegrini, Presidente della SOA. “Pertanto la cova e l’alimentazione dei pulcini sarebbe stata potenzialmente impattata dalle attività, per giunta in un luogo di dimensioni limitate e di grande rilevanza, essendo l’unica area umida del versante sud-occidentale del Parco”.

Più nello specifico Pellegrino, Presidente di SOA, dice a Ilfattoquotidiano.it che “la circostanza che si sia potuto pensare di fare delle opere per poi utilizzare a fini turistici, peraltro in maniera intensiva, uno specchio d’acqua di così modeste dimensioni, già di per sé, è più che irragionevole. E’ evidente che l’aviofauna ne avrebbe sofferto, non avendo la possibilità di trovare altri spazi”. Ma prescindere dalla rilevanza della sentenza per il Lago, “Questa sentenza è un richiamo alle aree protette, in questo caso il Parco del Gran Sasso, a perseguire i loro principali fini statutari e, cioè, la conservazione del patrimonio naturalistico senza inseguire un uso turistico intensivo del territorio sulla carta protetto“. Contrariamente a quel che sembra si sia verificato. A dispetto di determinazioni comunali, deliberazioni regionali, pareri favorevoli di Enti e Autorizzazioni ambientali.

La questione prende avvio a luglio 2020 con la richiesta della società Calipso srl di poter procedere ad “Attività di escursioni con barca con fondo trasparente nel Lago di Capo d’Acqua”. Con allegato studio di Valutazione di incidenza ambientale VincA. Il progetto? Si articola in una “fase di cantiere” e una “fase di esercizio”. La prima prevede la realizzazione di una rampa di accesso mediante apposizione di strutture in legno, di una zona ricezione clienti e info point, con posizionamento di struttura in legno mobile con ruote, area picnic, relax e solarium con arredi in legno e attracco galleggiante.

Segue ad agosto 2020 parere favorevole, con prescrizioni, da parte del Parco. Prima fra tutte, si ricorda nella sentenza del Tar, “la realizzazione di un monitoraggio scientifico preventivo delle principali variabili naturali in particolare delle nidificazioni da concordare nei modi e nei tempi di esecuzione con questo Ente Parco allo scopo di consentire il necessario confronto tra la situazione precedente l’avvio delle attività e quella a regime”. Peccato che a febbraio 2021, prima che il Comune si esprima sullo studio preliminare di VIncA e l’Ente Parco rilasci il nulla osta, la Calipso ha già eseguito il taglio di vegetazione e realizzato il pontile di attracco sulle sponde del lago. Come denuncia la SOA con un esposto a marzo 2021.

A maggio 2021 ecco la determinazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Capestrano con la quale si approva la VincA. Dopodichè, a luglio 2021 l’Ente Parco rileva la necessità che la società proponente intervenga con la VincA, cosiddetta “postuma”. Insomma quando le lavorazioni sono state già avviate. E’ questo il punto sul quale si è incardinato il ricorso delle Associazioni ambientaliste. Già, perché da questa nota ha inizio un susseguirsi, ravvicinato, di decisioni. Ad agosto 2021 l’Ente Parco fornisce parere favorevole alla VIncA “postuma” e il Servizio Tecnico del Comune l’approva.

Il Tar “ha censurato i provvedimenti dei due enti che hanno approvato la VIncA ‘a posteriori’ per due ordini di motivi, dichiara Augusto De Sanctis, attivista della SOA, in quanto la VIncA non può che avere carattere preventivo e gli uffici pubblici preposti alla valutazione dello studio di incidenza presentato dal proponente deve avere competenze naturalistiche specifiche”. Invece “I giudici del Tar nella sentenza ribadiscono che il funzionario che ha adottato la determinazione comunale ha il titolo di architetto e dispone quindi di competenze tecniche diverse da quelle scientifiche in materia di habitat naturali richieste all’Autorità competente in materia di valutazione di incidenza ambientale”.

Il problema riguarda l’intero Abruzzo, sfortunatamente. “Sono anni che la regione ha incredibilmente sud-delegato piccoli comuni privi delle indispensabili competenze per seguire procedure estremamente complesse come quelle della Valutazione di Incidenza, sostiene De Sanctis. Che aggiunge, Questi sono i risultati. Tanto che le stesse associazioni dei tecnici comunali hanno chiesto con noi di rivedere norme insensate che poi producono danni sul territorio da ogni punto di vista”. Il Lago di Capodacqua è in salvo, per questa volta. Che sia l’occasione per ripensare norme regionali evidentemente inefficaci?

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Il Fatto Quotidiano

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