Ufficiale, respinto ricorso Angelo Baiardo: Savona in Eccellenza
- Postato il 20 agosto 2026
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- Di Il Vostro Giornale
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Respinto e reputato in parte inammissibile il ricorso dell’Angelo Baiardo. Confermata la decisione del Comitato regionale di ripescare il Savona in Eccellenza nonostante la fusione con il Legino. In merito, invece, all’eventuale allargamento a 17 squadra, il TFT ha ributtato la palla nel campo del Comitato regionale trattandosi in quanto sua competenza.
In estrema sintesi, il Tribunale Federale Territoriale ha dato ragione alla tesi degli avvocati del Savona secondo cui il secondo posto in graduatoria playoff rappresenta un diritto al ripescaggio che il club nato dalla fusione eredita. Inoltre, il comunicato sottolinea come la società nata dalla fusione per incorporazione non nasca a seguito dell’estinzione del Savona, ma ne sia una continuazione in forma diversa. L’Angelo Baiardo, invece, reputava quella graduatoria playoff “scaduta” e il nuovo club come un’entità neonata.
“Non è possibile sostenere – si legge nel comunicato – che la fusione possa far decadere una parte dal titolo sportivo e/o da un diritto acquisito, conquistato sul campo, da uno dei soggetti che hanno dato luogo all’operazione, anche perché tale decadenza non è prevista in alcuna norma federale, essendo previsto – come si è cennato – l’esatto contrario”.
Lo stralcio cruciale del comunicato
[…] Ai sensi dell’art. 2504 bis c.c.: “La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione”. Più in particolare, la fusione prevista dagli art. 2501 e ss. c.c. non determina, nell’ipotesi di fusione per incorporazione, l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma attua l’unificazione mediante l’integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 19/02/2018, n. 3962).
In altre parole, la fusione, secondo la nuova norma formulazione dell’art. 2504-bis c.c., è una mera modifica che lascia sopravvivere tutte le società partecipanti alla fusione, sia pure con un nuovo assetto organizzativo reciprocamente modificato, e senza alcun effetto successorio ed estintivo. Si attua infatti un mutamento formale di un’organizzazione societaria già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente, che si distingua dal vecchio, per cui la società incorporata sopravvive in tutti i suoi rapporti alla vicenda modificativa nella società incorporante (Cass. civ., Sez. III, 18/04/2012, n. 6058). Non può essere revocato in dubbio, pertanto, che la società risultante dalla fusione assuma tutti i diritti di entrambe le società partecipanti. Del pari, non può essere revocato in dubbio che quello al ripescaggio sia un vero e proprio diritto, sorto in favore della società SAVONA allorquando si è determinata una vacanza nell’organico di Eccellenza.