Referto ritirato online ma considerato non ritirato: la richiesta da 134 euro dell’ASL TO3
- Postato il 12 agosto 2026
- Salute
- Di Quotidiano Piemontese
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TORINO – Può un servizio chiamarsi “Ritiro Online Referti” e, allo stesso tempo, non essere considerato sufficiente per aver ritirato un referto?
È la domanda che si pone una cittadina dopo aver ricevuto, a quasi due anni di distanza da una TAC, una richiesta di pagamento di 134,40 euro da parte dell’ASL TO3, attraverso una società incaricata del recupero crediti.
La vicenda riguarda un esame eseguito nell’ottobre 2024, poco dopo un intervento di mastectomia, per approfondire la presenza di una cisti addominale. Il referto, racconta la donna, non sarebbe mai stato ignorato.
Al contrario, sarebbe stato scaricato dal portale sanitario della Regione Piemonte e immediatamente inviato allo specialista che la seguiva. La cittadina conserva la corrispondenza e-mail intercorsa con il medico, che pochi giorni dopo avrebbe risposto dopo aver preso visione del referto e delle immagini della TAC attraverso il sistema PACS aziendale.
Per quasi due anni, tuttavia, non sarebbe arrivata alcuna comunicazione relativa a un presunto mancato ritiro. Nessun avviso, nessun sollecito e nessuna richiesta di recarsi al CUP per ritirare documentazione cartacea o un supporto informatico.
Poi, nel 2026, la richiesta di pagamento.
La contestazione: “Ma il referto era stato scaricato e utilizzato”
Alla base del recupero, secondo quanto comunicato alla cittadina, ci sarebbe l’articolo 1, comma 796, lettera r), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede il pagamento dell’intero costo della prestazione da parte dei cittadini che non ritirino i risultati di visite o esami diagnostici e di laboratorio.
Una disposizione nata con una finalità precisa: evitare che risorse del sistema sanitario vengano sprecate quando il cittadino non ritira l’esito di una prestazione effettuata.
Il problema, in questo caso, è però cosa debba intendersi oggi per “ritiro” di un referto.
La cittadina ha contestato la richiesta sostenendo di aver acquisito il documento attraverso i sistemi digitali messi a disposizione dalla sanità piemontese e di averlo concretamente utilizzato nel proprio percorso di cura.
La risposta dell’ASL TO3, tuttavia, è stata netta. Secondo quanto riferito nella comunicazione ricevuta, la possibilità di visualizzare il referto attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico o il servizio ROL non eliminerebbe l’obbligo di ritirare la documentazione cartacea e il dischetto al CUP.
L’ASL ha quindi confermato il recupero della somma per il referto ritenuto non ritirato entro i termini.
Il paradosso del “Ritiro Online Referti”
È proprio su questo punto che nasce il principale interrogativo della vicenda.
Sul sito dell’ASL TO3 è infatti presente una sezione dedicata al “Ritiro referti”, nella quale viene indicata la possibilità di effettuare il ritiro online.
Il servizio consente lo scarico online di referti e immagini prodotti dalle strutture sanitarie piemontesi. E si chiama, appunto, ROL: Ritiro Online Referti.
Da qui la domanda della cittadina: se un utente utilizza il servizio che l’Azienda sanitaria stessa presenta come modalità di “ritiro online”, come può sapere che, per alcune prestazioni, questo non sarebbe sufficiente a evitare la successiva contestazione di mancato ritiro?
La questione diventa ancora più delicata quando il referto non viene semplicemente visualizzato, ma scaricato, trasmesso a un medico e utilizzato concretamente nel percorso diagnostico e terapeutico.
Una norma del 2006 davanti alla sanità digitale
La vicenda pone anche un interrogativo di carattere più generale.
La norma richiamata per il recupero della somma risale infatti al 2006, in un’epoca precedente all’attuale diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico e dei servizi digitali attraverso i quali oggi i cittadini possono accedere alla propria documentazione sanitaria.
La domanda è quindi se il concetto di “ritiro” contenuto nella normativa debba essere interpretato esclusivamente come ritiro fisico della documentazione oppure possa comprendere anche l’acquisizione digitale del referto attraverso un sistema ufficiale della pubblica amministrazione.
E, soprattutto, se esistano specifiche condizioni per cui, nonostante il download online, sia comunque necessario recarsi fisicamente al CUP per ritirare una copia cartacea e un supporto contenente le immagini.
Se questo è il caso, secondo la cittadina sarebbe necessario che l’informazione fosse resa particolarmente chiara e inequivocabile agli utenti, soprattutto quando viene utilizzato un servizio denominato “Ritiro Online Referti”.
La richiesta arrivata quasi due anni dopo
C’è poi un secondo elemento che la donna considera rilevante: il tempo trascorso.
Tra la TAC dell’ottobre 2024 e la richiesta di pagamento ricevuta nel 2026, racconta, non sarebbe arrivato alcun avviso relativo al presunto mancato ritiro.
La prima comunicazione sarebbe arrivata direttamente attraverso una procedura di recupero crediti, con la richiesta di versare 134,40 euro.
Anche su questo aspetto la cittadina chiede chiarimenti: prima di affidare una posizione a una società incaricata del recupero, non sarebbe stato possibile informare direttamente l’interessata dell’esistenza di un presunto mancato ritiro, permettendole di fornire la documentazione relativa al download del referto?
È una questione che, in questo caso, assume un rilievo concreto perché la donna sostiene di poter documentare sia l’acquisizione del referto sia il suo successivo utilizzo da parte dello specialista.
La vicenda ora all’attenzione di un’avvocata
La cittadina ha deciso di contestare la richiesta e la vicenda è ora seguita da un’avvocata, oltre a essere stata segnalata agli organismi di tutela dei cittadini.
Il punto, sottolinea, non sarebbe tanto l’importo di 134,40 euro, quanto la necessità di comprendere quale sia la corretta procedura e, soprattutto, se la stessa situazione possa riguardare altri utenti che abbiano utilizzato i servizi digitali della sanità piemontese.
La questione va dunque oltre il singolo caso.
Perché se il cittadino utilizza un servizio ufficiale chiamato “Ritiro Online Referti”, scarica il documento, lo consegna al proprio medico e lo utilizza nel proprio percorso di cura, appare legittimo chiedersi come quello stesso documento possa essere considerato, quasi due anni dopo, un “referto non ritirato”.
Una contraddizione solo apparente, forse legata alle modalità previste dalla normativa per determinate prestazioni radiologiche. Oppure un problema di comunicazione tra le vecchie procedure amministrative e una sanità sempre più digitale.
È su questo punto che la cittadina chiede ora una risposta chiara all’ASL TO3: che cosa deve fare esattamente un paziente per poter considerare “ritirato” un referto ottenuto online?
E soprattutto: se il ritiro online non è sufficiente, perché il servizio viene chiamato “Ritiro Online Referti”?
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