Paradosso monopattini per chi ha la patente ritirata: può continuare a guidarli
- Postato il 22 aprile 2026
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- Di Virgilio.it
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L’anomalia è servita, quasi paradossale nella sua evidenza: un conducente viene fermato dalle Forze dell’Ordine in stato di ebbrezza a bordo di un monopattino elettrico, subisce il ritiro o la sospensione della patente di guida, ma poche ore dopo, una volta smaltito l’alcool, può legalmente risalire sullo stesso mezzo e circolare senza alcun timore di ulteriori sanzioni.
Questo enorme vuoto legislativo rappresenta il cuore di un dibattito che scuote l’ordinamento italiano, dove la conduzione di monopattini, biciclette ed e-bike non richiede, ad oggi, alcun titolo di abilitazione alla guida. Di fatto, la sanzione colpisce la persona nel suo diritto di guidare un’auto, ma la lascia libera di muoversi agilmente nel traffico cittadino con il veicolo protagonista dell’infrazione.
Aumentano gli incidenti
Il contesto in cui matura questa contraddizione è quello di una presenza sempre più massiccia di questi mezzi nelle nostre strade, accompagnata da un fortissimo aumento degli incidenti che li vedono coinvolti. Per correre ai ripari, il Governo ha introdotto misure rigorose che entreranno in vigore dal 16 maggio 2026, imponendo l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, equiparandoli di fatto ai ciclomotori per quanto concerne l’identificazione e la responsabilità civile. Tuttavia, la questione della “patente” resta un nodo irrisolto che genera situazioni grottesche.
La chiarezza su cosa sia un monopattino è arrivata recentemente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 37391/2025 depositata a novembre dello scorso anno. Il caso riguardava un guidatore risultato positivo all’alcool test che, nel tentativo di difendersi, aveva sostenuto che il monopattino non fosse un veicolo vero e proprio, bensì un semplice “strumento ricreativo”. Secondo questa tesi, il mezzo non sarebbe dovuto ricadere sotto le rigide maglie dell’articolo 186 del Codice della Strada, che disciplina la guida in stato di ebbrezza.
Cosa dice il CdS
La Suprema Corte ha però rigettato questa interpretazione, ricordando che la legge 160 del 27 dicembre 2019 equipara i monopattini elettrici ai velocipedi. Secondo l’articolo 50 del Codice della Strada, i velocipedi sono mezzi a propulsione muscolare (comprese le bici a pedalata assistita) con due o più ruote. Di conseguenza, chiunque guidi un monopattino elettrico con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro viola la legge; se il tasso supera gli 0,8 grammi, si entra nell’ambito del reato.
Il picco della severità si raggiunge oltre la soglia di 1,5 grammi per litro. In questo scenario, le conseguenze sono pesantissime: multe salatissime, confisca del mezzo e, appunto, la sospensione o revoca della patente. Se poi il guidatore ubriaco causa un incidente, il quadro si aggrava ulteriormente. Eppure, nonostante la gravità della sanzione amministrativa sulla patente, il “paradosso del vuoto normativo” rimane intatto: poiché per guidare un monopattino non serve la patente, il fatto che questa venga ritirata non impedisce materialmente al sanzionato di continuare a utilizzare il mezzo.
Lacune da colmare
Questo scenario descrive una realtà dove la tecnologia e la diffusione di nuovi modelli di mobilità hanno corso molto più velocemente delle leggi. Mentre le strade si popolano di mezzi agili e silenziosi, il sistema normativo arranca nel tentativo di conciliare la punizione di comportamenti pericolosi con l’assenza di un patentino specifico per i velocipedi, lasciando aperta una porta che molti, pur se privati della licenza di guida, continuano ad attraversare ogni giorno.