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Obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione: via libera in Commissione al ddl Costa. Le opposizioni si astengono

  • Postato il 7 maggio 2026
  • Politica
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Obbligo di pubblicare le sentenze di assoluzione: via libera in Commissione al ddl Costa. Le opposizioni si astengono

Dalle 13:20 di oggi corre verso l’approvazione in aula alla Camera, dove approderà da lunedì prossimo 11 maggio, la legge di Enrico Costa che porta questo titolo: “Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante”. La novità della giornata, assai rilevante politicamente, come aveva già anticipato il Fatto Quotidiano, è che le opposizioni hanno deciso di astenersi. Dice il capogruppo del Pd in commissione Giustizia Federico Gianassi che “il principio della pubblicità delle notizie è di per sé ragionevole”. E Devis Dori di Avs spiega che l’astensione nasce dal fatto che “è stato accolto un emendamento che mitiga il rigore iniziale della norma”. Valentina D’Orso di M5s: “Nel merito rivendichiamo di essere riusciti quantomeno a neutralizzare gli aspetti più pericolosi disinnescando l’impianto sanzionatorio inaccettabile”. Aggiunge, come Pd e Avs, che “in aula le opposizioni presenteranno altri emendamenti”.

Ma la “vittoria” politica di Costa, da meno di un mese capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, resta tutta. Tant’è che parla di “una norma di civiltà, per ristabilire la verità e restituire l’immagine e la reputazione di persone innocenti infangate per il solo fatto di essere chiamate a rispondere in Tribunale. Norma che non sarebbe necessaria se per certi media le notizie di un procedimento penale non fossero limitate alle accuse e alle indagini”.

Eh già, la colpa è sempre della stampa che “amplifica”. Per questo dev’essere messa a regime. Con una legge – perché la sua approvazione, per giunta ora con l’astensione delle opposizioni, è scontata, alla Camera già la prossima settimana – che obbliga i mezzi d’informazione a pubblicare, come vedremo subito dal testo, “le sentenze di assoluzione o proscioglimento”. È già scritto nel titolo della futura legge che annuncia come sarà modificato “il codice in materia di protezione dei dati personali del 30 giugno 2003, numero 196”. Nel quale ecco cosa sarà introdotto d’ora in avanti: “Su richiesta della persona nei cui confronti sono stati pronunciati sentenza di assoluzione, proscioglimento, non luogo a procedere, ovvero provvedimento di archiviazione, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che ha dato notizia del relativo procedimento penale o di atti o provvedimenti relativi al medesimo procedimento, è tenuto a dare pubblicità alla notizia, senza oneri per l’interessato, dei provvedimenti favorevoli a quest’ultimo, con rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale”.

Si legga bene quel “il direttore… è tenuto a dare pubblicità alla notizia”. Un verbo – “è tenuto” – che comporta un ordine netto e chiaro. Non solo, diventa obbligatorio anche “il rilievo adeguato allo spazio già riservato al relativo procedimento penale”. Non un trafiletto dunque, ma un pezzo che, nello spazio e nella collocazione, debba di fatto compensare quello dato alla notizia originaria. Dice qui il dem Gianassi motivando l’astensione del Pd: “L’approvazione dei nostri emendamenti, che cancellano l’identità dello spazio da attribuire alla notizia di assoluzione rispetto alle notizie date durante il procedimento e che cancellano le sanzioni ai giornalisti, sono un fatto positivo perché aiutano a riallineare il principio contenuto del provvedimento a quanto già previsto nel codice deontologico dei giornalisti”. Già, come aveva detto proprio al Fatto il 4 dicembre scorso l’avvocato Caterina Malavenda stiamo parlando però di norme che già esistono: “Chi viene assolto o prosciolto può chiedere l’aggiornamento su siti e carta degli articoli sul processo. Con la norma Cartabia può pretendere la deindicizzazione sottraendoli ai motori di ricerca. Mi pare che basti”.

Ma non finisce qui. Eccoci al secondo comma della leggina Costa, dove entra in scena anche il Garante della privacy nella persona di Pasquale Stanzione, giusto quello che aveva inflitto a Sigfrido Ranucci di Report una multa da 150mila euro per il caso Sangiuliano. Dice il testo Costa: “L’interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online può rivolgere una segnalazione al Garante”. E qui ecco quale sarà il suo futuro “ordine”: “Il Garante, nei cinque giorni successivi, decide e all’esito di tale procedimento può ordinare la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole per l’indagato o per l’imputato”. Ovviamente è scontato che il Garante eserciterà il suo potere di “obbligo”. Scontato che ne nascano querelle senza fine.

Però la leggina Costa ha in parte convinto le opposizioni. Dice D’Orso di M5S: “La nostra visione sulla libertà di stampa è molto diversa da quella di Costa e di certo le nostre priorità sono ben altre. In aula faremo altri emendamenti”. Gianassi considera “di per sé ragionevole il principio della pubblicità delle notizie che dovrebbe valere sempre e non un giorno sì e l’altro no, come invece ha fatto la maggioranza con il divieto di pubblicare le ordinanze cautelari”. Anche quella una legge di Enrico Costa. Anche Gianassi sta lavorando a modifiche come Avs con Devis Dori. Ma si può già prevedere che, dopo le modifiche di Costa in commissione Giustizia non ce ne saranno altre.

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Il Fatto Quotidiano

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