Lampeggiare per avvisare di un controllo: cosa si rischia
- Postato il 14 maggio 2026
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- Di Virgilio.it
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Lampeggiare con gli abbaglianti per avvisare gli altri automobilisti della presenza di una pattuglia, di un posto di controllo o di un autovelox è una vecchia abitudine da strada italiana. Un gesto rapido percepito come una forma di solidarietà tra conducenti. Eppure siamo davanti a un comportamento che può integrare un illecito amministrativo perché l’uso dei dispositivi luminosi è consentito solo per segnalare un pericolo, evitare incidenti o comunicare l’intenzione di sorpassare. L’articolo 153 del Codice della Strada consente l’uso intermittente dei proiettori di profondità per avvertimenti utili a evitare incidenti e per segnalare il sorpasso, ma sanziona l’uso improprio dei dispositivi luminosi con una multa da 42 a 173 euro.
Lampeggiare agli altri automobilisti, perché può essere sanzionato
L’articolo 153 del Codice della Strada non vieta in assoluto il lampeggio, ma lo prevede in alcuni casi. Il conducente può usare in modo intermittente i proiettori di profondità per dare avvertimenti utili a evitare incidenti e per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare. La norma riconosce al lampeggio una funzione di sicurezza. Il punto critico nasce quando il lampeggio serve a comunicare la presenza delle forze dell’ordine ovvero una finalità diversa da quelle previste.
La sanzione di riferimento, nel caso del semplice lampeggio improprio, è quella dell’articolo 153: da 42 a 173 euro. C’è però un problema pratico: come si dimostra che il conducente stava lampeggiando proprio per segnalare il controllo? L’agente può contestare l’uso improprio se ha osservato la condotta e la collega al contesto. Il conducente può però sostenere di aver lampeggiato per un’altra ragione: un pericolo, un ostacolo, un animale sulla carreggiata, un abbagliante rimasto acceso da un veicolo opposto, una manovra imprudente.
Qui si apre il terreno dei ricorsi. Il verbale dell’agente ha valore probatorio, ma non rende impossibile la contestazione. Se il conducente ritiene che la sanzione sia infondata, può impugnarla, ma serve una versione credibile, coerente con i luoghi, gli orari e le condizioni della strada.
Avvisare di un posto di blocco è reato?
Negli anni si è discusso se segnalare posti di blocco, pattuglie o autovelox potesse integrare il reato di interruzione di pubblico servizio, previsto dall’articolo 340 del Codice penale. L’idea alla base dell’accusa è chi avvisa gli altri automobilisti della presenza dei controlli renderebbe meno efficace l’attività della Polizia per consentire ai conducenti di evitare verifiche, sanzioni o accertamenti. Questa impostazione, però, non ha trovato un orientamento lineare. In alcuni i giudici hanno escluso la rilevanza penale della condotta. Un caso è ad esempio quello del gip di Genova che ha ritenuto non configurabile il reato di interruzione di pubblico servizio per una chat chiusa e privata, destinata a un numero ristretto di partecipanti e non idonea a paralizzare l’attività degli organi di controllo.
Per parlare di interruzione o turbativa del servizio pubblico serve qualcosa di più incisivo di una segnalazione isolata o di un messaggio in una chat privata. La Polizia continua comunque a svolgere il proprio servizio nei confronti della generalità degli utenti della strada. Se pochi conducenti vengono avvisati il controllo non viene impedito o paralizzato. Ecco quindi che lampeggiare o scrivere in una chat non equivale in automatico a commettere un reato. La soglia penale richiede una turbativa concreta del servizio pubblico. Nei casi ordinari, soprattutto quando si parla del classico colpo di abbaglianti, il terreno più realistico resta quello della sanzione amministrativa.
La differenza tra illecito amministrativo e reato
Un illecito amministrativo comporta una multa. Un reato può portare a un procedimento penale con conseguenze molto pesanti. Nel caso del lampeggio per segnalare un controllo, la contestazione più solida è quella dell’uso improprio dei dispositivi luminosi, non quella penale. Insomma, chi fa i fari agli altri automobilisti non finirà sotto processo per questo solo gesto, ma può essere multato. E se il comportamento avviene in un contesto più organizzato, sistematico o tecnologicamente strutturato, la valutazione può diventare più delicata.
In ogni caso, un controllo su strada può servire a verificare assicurazione, revisione, patente, stato psicofisico del conducente, trasporto di merci, documenti del veicolo, guida in stato di ebbrezza, uso del cellulare, cinture, fermo amministrativo o altre violazioni. Avvisare gli altri automobilisti della presenza di una pattuglia non significa solo aiutarli a evitare una multa per velocità. Può consentire anche a chi non è in regola con assicurazione, revisione o patente di cambiare strada. È questo il motivo per cui le forze dell’ordine guardano con fastidio a questo comportamento.
L’autovelox ha già regole di segnalazione ufficiale
Per gli autovelox il discorso è ancora diverso. La legge prevede già che le postazioni di controllo della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili. L’articolo 142 stabilisce infatti che le postazioni di rilevamento della velocità devono essere segnalate in anticipo e chiaramente visibili, con cartelli o dispositivi luminosi conformi alle regole previste. Il decreto ministeriale dell’11 aprile 2024 ha introdotto criteri più puntuali sull’uso degli autovelox, con particolare attenzione a collocazione, visibilità, distanze e modalità d’impiego. Il decreto disciplina le distanze minime tra segnale del limite di velocità e postazione di controllo con la previsione di valori diversi in base alla tipologia di strada.
La difesa possibile
Chi riceve una sanzione di questo tipo può contestarla se ritiene che il verbale sia sbagliato. La difesa deve però essere concreta. Si può sostenere che il lampeggio serviva a segnalare un pericolo immediato, un veicolo con fari abbaglianti, un ostacolo, un animale, una situazione improvvisa di rischio. L’articolo 153 consente infatti l’uso intermittente dei fari per avvertimenti utili a evitare incidenti. Il punto debole della difesa nasce quando non c’è alcun pericolo documentabile. Se la strada era libera, il controllo era visibile e il lampeggio è stato rivolto proprio agli automobilisti provenienti dalla direzione opposta, la tesi dell’avvertimento di sicurezza diventa meno credibile.
Per il semplice uso improprio dei fari ai sensi dell’articolo 153, la sanzione richiamata dalla norma è pecuniaria. Naturalmente il discorso cambia se, insieme al lampeggio, vengono contestate altre violazioni: velocità, sorpasso, uso del cellulare, guida pericolosa, mancato rispetto della segnaletica. In quel caso non si parla più solo di fari.
Nel caso ordinario, chi lampeggia con gli abbaglianti per segnalare un controllo rischia la sanzione per uso improprio dei dispositivi luminosi, quindi da 42 a 173 euro. Se la segnalazione passa attraverso dispositivi o strumenti che localizzano apparecchiature di rilevamento della velocità, il quadro peggiora. L’articolo 45 prevede una sanzione da 825 a 3.305 euro e la confisca della cosa oggetto della violazione per chi produce, commercializza o utilizza dispositivi vietati.
Il caso estremo: il penale resta in situazioni più gravi
L’ipotesi penale dell’interruzione di pubblico servizio non può essere esclusa in astratto per ogni comportamento immaginabile, ma non è la conseguenza ordinaria del lampeggio. Perché si arrivi a quel livello serve una turbativa dimostrabile dell’attività di controllo. Il Codice della Strada consente l’uso dei fari per la sicurezza, non per segnalare agli altri dove si trovano pattuglie e autovelox. Se poi la segnalazione diventa digitale, organizzata o passa attraverso strumenti che localizzano apparecchiature di rilevamento della velocità, il rischio cresce parecchio.