Elezioni comunali a Tortora e Grisolia, ricusate due liste
- Postato il 27 aprile 2026
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Il Quotidiano del Sud
Elezioni comunali a Tortora e Grisolia, ricusate due liste
Ricusate due liste a Tortora e Grisolia in vista delle elezioni comunali: la Commissione elettorale di Paola boccia “Prospettiva Futura” e “Grisolia Bene Comune” per vizi formali nelle autenticazioni delle firme
PAOLA – La Commissione Elettorale Circondariale di Paola ha deliberato ieri la non approvazione delle liste guidate da Antonio Iorio per il Comune di Tortora e da Antonio Longo per il Comune di Grisolia. Il provvedimento, scaturito da gravi irregolarità amministrative nell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori, preclude attualmente la partecipazione dei due schieramenti alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026.
Caso Tortora: la lista “Prospettiva Futura” esclusa per vizi di forma
Il verbale della Commissione Elettorale ha sancito l’esclusione della compagine “Prospettiva Futura”, che sosteneva la candidatura a sindaco di Antonio Iorio. Nonostante la lista presentasse il numero corretto di candidati consiglieri (12) e la documentazione individuale risultasse regolare, l’intoppo è avvenuto nella fase di sottoscrizione popolare. Secondo quanto accertato dalla Commissione, presieduta da Antonella Regio, le 72 firme raccolte tra atto principale e atti separati non sono risultate regolarmente autenticate. Nello specifico, è emersa la mancanza della firma del pubblico ufficiale preposto all’autenticazione, elemento considerato essenziale dall’art. 28 del D.P.R. n. 570/1960. Senza tale validazione legale, la lista è stata dichiarata non regolare e dunque non ammessa alla competizione elettorale.
Grisolia: mancano le firme minime per “Grisolia Bene Comune”
Analoga sorte è toccata alla lista “Grisolia Bene Comune” con candidato sindaco Antonio Longo. In questo caso, il verbale evidenzia una carenza numerica derivante proprio da un vizio di autenticazione. Per il Comune di Grisolia, appartenente alla fascia demografica tra 2.001 e 5.000 abitanti, la legge prevede un minimo di 30 sottoscrittori. La Commissione ha rilevato che, su tre atti presentati, le firme contenute nell’atto separato n. 2 (pari a 24 sottoscrizioni) erano prive della firma del pubblico ufficiale autenticante. Di conseguenza, sono state ritenute valide solo 22 firme, numero insufficiente per raggiungere la soglia minima legale necessaria alla presentazione della lista.

I termini per il ricorso al Tar
Le decisioni della Commissione Elettorale Circondariale non sono tuttavia definitive. Come indicato nelle comunicazioni trasmesse ai delegati di lista, ai comuni interessati e alla Prefettura di Cosenza, i soggetti esclusi possono impugnare l’atto. A norma del Codice del processo amministrativo, i candidati hanno 3 giorni di tempo dalla comunicazione o pubblicazione del provvedimento per presentare ricorso innanzi al Tar Calabria. La battaglia per la riammissione si sposta ora sul piano legale, in attesa che i tribunali amministrativi si esprimano sulla validità formale della documentazione contestata
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