Conversione patente estera in Italia: Paesi ammessi, documenti, costi e tempi
- Postato il 20 settembre 2025
- Patente
- Di Virgilio.it
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Per conversione si intende la sostituzione della patente estera con una patente italiana equivalente e il contestuale mantenimento delle categorie possedute. Non è un timbro simbolico: al termine della procedura si guida con un titolo italiano integrato nel sistema anagrafico e sanzionatorio nazionale. La distinzione tra patenti UE-SEE e extra-UE è il primo bivio: per le prime il passaggio è in linea generale amministrativo; per le seconde, conta l’esistenza di un accordo bilaterale in vigore.
Quanto si può guidare in Italia con una patente straniera dopo il trasferimento
La regola di base prevede che se l’automobilista acquisisce la residenza in Italia, con una patente extra-UE può guidare fino a 12 mesi dalla data d’iscrizione anagrafica. Dopodiché deve procedere alla conversione se il Paese è convenzionato oppure conseguire la patente italiana se non lo è. Con titolo UE-SEE il riconoscimento è più flessibile e si può procedere alla sostituzione amministrativa senza esami.
Per molte fattispecie extra-UE la conversione senza esami è ammessa ai titolari residenti in Italia da meno di quattro anni al momento dell’istanza, regola che gli uffici richiamano nei vademecum operativi. Al termine di questo periodo, l’amministrazione può richiedere accertamenti integrativi o indirizzare al conseguimento della patente italiana, a seconda dell’accordo applicabile e della casistica.
Paesi ammessi: elenchi, accordi e aggiornamenti
L’elenco dei Paesi convertibili è dinamico: può ampliarsi con nuovi accordi o prevedere scadenze. Il caso emblematico è il Regno Unito: dopo la Brexit, Italia e UK hanno firmato un Accordo sul reciproco riconoscimento ai fini della conversione che consente ai residenti in Italia con patente britannica di convertirla secondo condizioni definite.
Con una patente UE-SEE la procedura è amministrativa: si presenta la domanda, si effettua la visita medica e si ottiene la sostituzione con titolo italiano equivalente, salvo verifiche documentali. Con una patente extra-UE la conversione senza esami è possibile solo se esiste un accordo bilaterale in vigore tra l’Italia e lo Stato emittente. In mancanza di accordo, trascorso l’anno di residenza non si può continuare a guidare e diventa necessario sostenere gli esami italiani.
Dove controllare l’elenco Paesi e le limitazioni
Gli elenchi Paesi convertibili e le eventuali limitazioni per categorie o periodi di validità sono pubblicati e aggiornati dal Mit e ripresi dalla rete consolare e da repertori tecnici. Alcuni accordi sono parziali (ad esempio limitati a certe categorie professionali o a condizioni di rilascio), altri hanno scadenze predeterminate.
Per le patenti rilasciate da Paesi extra-UE servono una traduzione giurata e una legalizzazione consolare o un’apostille, a seconda della convenzione internazionale a cui lo Stato appartiene. Si tratta di un passaggio per garantire l’autenticità del documento e permette agli uffici italiani di verificarne il contenuto senza ambiguità. Molti ritardi nelle pratiche derivano proprio da traduzioni incomplete o non conformi che costringono l’utente a integrare il fascicolo.
Documenti e requisiti che fanno cadere la convertibilità
Anche quando il Paese è ammesso, la conversione può venire meno se la patente estera è stata conseguita dopo l’acquisizione della residenza in Italia, oppure se è una patente già frutto di conversione da un Paese non convenzionato. Gli uffici verificano i profili e, in caso di dubbio, chiedono documentazione integrativa o rigettano la domanda.
Il modello TT 2112 è il perno della domanda: va presentato agli uffici della Motorizzazione civile insieme a:
- documento estero originale;
- copie richieste;
- certificato medico telematico con fotografia;
- codice fiscale;
- prova di residenza;
- per cittadini extra-UE servono anche permesso o carta di soggiorno in originale e copia e quando richiesto traduzione giurata o apostille.
Le schede della Motorizzazione civile e dei portali provinciali riproducono l’elenco e sottolineano l’obbligatorietà del certificato medico rilasciato da medico abilitato per patenti.
I casi delle patenti temporanee, provvisorie e militari
Un capitolo a parte riguarda le patenti provvisorie o temporanee che in Italia non possono essere convertite. Vale ad esempio per i permessi di guida rilasciati negli Stati Uniti o per documenti che non hanno valore di patente definitiva nel Paese d’origine. Il sistema italiano riconosce solo i titoli validi e non ammette scorciatoie: se il documento non è equiparabile a una patente definitiva, l’istanza di conversione viene respinta e l’interessato dovrà procedere con l’esame in Italia.
Ci sono poi categorie speciali di titoli, come le patenti militari o quelle rilasciate a personale diplomatico. In questi casi la normativa in vigore prevede procedure dedicate, spesso semplificate, che permettono al titolare di ottenere la conversione attraverso canali riservati. La prassi resta però vincolata a requisiti di residenza e di riconoscimento della patente da parte dell’autorità centrale.
I tempi e i costi tra bolli, diritti e pagamenti
Sul conto finale pesano imposta di bollo e diritti di motorizzazione; gli storici conti postali 9001 e 4028 sono stati disattivati e i pagamenti avvengono tramite PagoPA dall’area riservata del Portale dell’Automobilista. Gli uffici della Motorizzazione civile indicano la tariffa N003 come riferimento per la pratica di conversione (con importi standard che l’utente genera e paga via PagoPA), cui aggiungere la spesa per visita medica, eventuali traduzioni e legalizzazioni e, se si delega l’iter, il servizio dell’agenzia.
I tempi di conclusione oscillano in funzione della completezza dei documenti, dei riscontri di autenticità da parte dell’autorità estera e del carico dell’uffici della Motorizzazione civile. Nelle pratiche lineari, l’orizzonte è di alcune settimane; quando serve un contatto con lo Stato emittente o l’acquisizione di verifiche aggiuntive, la finestra si allunga. Gli uffici pubblicano flussi operativi dove spicca la centralità del certificato medico telematico e dei pagamenti corretti via PagoPA come acceleratori della pratica.
Nel dubbio su autenticità, categorie o adattamenti, gli uffici della Motorizzazione civile possono disporre accertamenti, inviare in Commissione medica o richiedere revisioni d’idoneità. Per i residenti da oltre quattro anni con patente extra-UE, note applicative hanno uniformato il comportamento degli uffici, proprio per garantire parità di trattamento sul territorio e prevenire abusi.
Se si arriva con patente UE-SEE valida e diventi residente si può continuare a guidare e chiedere la sostituzione amministrativa con documento italiano alle stesse categorie. Se si arriva con patente extra-UE di Paese convenzionato, occorre chiedere entro l’anno la conversione secondo l’accordo. Se il Paese non è convenzionato, oltre i dodici mesi non è possibile circolare e bisogna sostenere gli esami per la patente italiana. Il Regno Unito rientra tra gli Stati coperti da accordo bilaterale post-Brexit, oggi operativo per i residenti in Italia a condizioni definite dall’intesa.