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Autovelox non omologato, il tribunale annulla la multa per eccesso di velocità

  • Postato il 15 maggio 2026
  • Notizie
  • Di Virgilio.it
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Autovelox non omologato, il tribunale annulla la multa per eccesso di velocità

Il viaggio di un automobilista attraverso la galleria di Martignano, a Trento, sembrava destinato a concludersi con la solita, amara notifica postale: una multa per eccesso di velocità. Tuttavia, quella che era iniziata come una banale infrazione si è trasformata in una sentenza emblematica che ha ridefinito i confini tra l’efficacia tecnologica e la precisione normativa.

Il Tribunale di Trento, operando come giudice d’appello, ha infatti confermato l’annullamento di una sanzione elevata tramite un autovelox, accendendo un riflettore su un dettaglio tecnico che molti davano per scontato: la differenza tra approvazione e omologazione.

L’incidente e i numeri della discordia

La vicenda ha inizio il 7 aprile 2024. In un tratto di strada dove il limite di velocità è fissato a 90 km/h, un automobilista viene intercettato mentre viaggia a 96,90 km/h. Uno scarto minimo, poco più di 6 chilometri orari oltre la soglia consentita, ma sufficiente per far scattare il meccanismo sanzionatorio. Eppure, dietro quei numeri decimali si nascondeva un vizio di forma che avrebbe invalidato l’intero procedimento.

L’automobilista non si è arreso al pagamento della multa, decidendo di ricorrere al Giudice di Pace. La sua tesi, poi accolta e confermata in appello, non metteva in discussione la velocità rilevata, bensì la validità legale dello strumento utilizzato per misurarla.

Approvazione vs omologazione

Il fulcro della battaglia legale risiede in una distinzione che per anni è rimasta in una zona grigia del Codice della Strada. Il Comune di Trento ha cercato di difendere la validità della multa sostenendo che l’approvazione preventiva dell’apparecchiatura fosse di fatto equivalente all’omologazione ministeriale.

Tuttavia, il Tribunale di Trento ha seguito il solido orientamento della Corte Suprema, la quale ha chiarito che i due termini non sono affatto sinonimi. L’approvazione è un passaggio amministrativo che verifica la funzionalità generale di un prototipo, mentre l’omologazione è un processo molto più rigoroso, regolato da specifiche normative ministeriali, che garantisce la conformità tecnica costante di ogni singolo apparecchio destinato alle strade.

Un errore costoso per l’amministrazione

La sentenza ha sottolineato le mancanze documentali del Comune, che non è stato in grado di esibire il decreto di omologazione iniziale. Inoltre, la difesa dell’amministrazione non ha prodotto prove documentali sufficienti riguardo alla periodica taratura dell’autovelox, un elemento essenziale per certificare che lo strumento continui a misurare correttamente nel tempo.

Senza questi pilastri normativi, l’occhio elettronico di Martignano è stato dichiarato “invalido” ai fini legali. Il risultato è stato un vero e proprio “boomerang” economico per le casse comunali. Il giudice ha rigettato l’appello presentato dall’amministrazione, condannandola a: annullare definitivamente la sanzione all’automobilista, rimborsare le spese legali sostenute dal cittadino, quantificate in circa 500 euro, e pagare il doppio contributo unificato.

Un precedente per più ragioni

Questa decisione non rappresenta solo una vittoria per un singolo automobilista, ma invia un messaggio chiaro a tutte le amministrazioni locali. La sicurezza stradale è un obiettivo primario, ma il suo perseguimento deve avvenire attraverso strumenti che rispettino rigorosamente i requisiti di legge. Quando un dispositivo non è omologato secondo i criteri ministeriali, la sua rilevazione perde il carattere di prova inconfutabile, lasciando spazio al riconoscimento della buona fede o, come in questo caso, all’invalidità dell’intero atto.

Il caso di Trento dimostra che, nel complesso ingranaggio della giustizia, anche un piccolo bullone normativo — come la differenza tra approvare e omologare — può fare la differenza tra una sanzione legittima e un atto nullo.

Autore
Virgilio.it

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