Tre domande al ministro Nordio sul referendum, al ‘confine tra il genio e il matto’
- Postato il 4 marzo 2026
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- Di Il Fatto Quotidiano
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di Rosario Russo*
“I magistrati sono tutti bravi e preparati, su questo non c’è dubbio. Perché qualcuno è anche troppo preparato e, come sapete, molto spesso il confine tra il genio e il matto è un confine sfumato” (Ministro Carlo Nordio, 21 febbraio 2026)
Non interessa approfondire quanto d’autobiografico ovvero d’infamante sia riconoscibile nella predetta inusitata valutazione! Piuttosto non è sicuramente da “matti” porre le seguenti domande al Signor Ministro della Giustizia.
1) Posto che da tempo ella denuncia – tra l’altro – inefficienza e colpe tanto dei magistrati quanto del C.S.M., è lecito chiederle quante volte negli ultimi sei anni (sconvolti dallo scandalo Palamara & Company), ed in quali occasioni, il suo Dicastero ha esperito l’azione disciplinare nei confronti di magistrati ordinari, come previsto dall’art. 107, 2° Cost., che le assegna tale facoltà, così rendendola politicamente responsabile?
2) Approvata in ipotesi l’ambita separazione delle carriere, il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, divenuto membro di diritto del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura dei requirenti, continuerà a doverosamente esperire, davanti alla neonata Alta Corte, l’azione disciplinare nei confronti dei magistrati giudicanti, come attualmente previsto dall’art. 14 del D. lgs. n. 109 del 2006? Ma come si concilia siffatto sistema con la postulazione di una “necessaria inimicizia” tra requirenti e giudicanti, che i sostenitori della riforma ritengono necessaria per assicurare la terzietà del giudice imposta dall’art. 111, 2° della Costituzione? Per tal via non si coonesta la subvalenza in sede disciplinare del magistrato giudicante, siccome deliberatamente consegnato alla “necessaria inimicizia” del requirente, addirittura espressamente auspicata? Chiamato al voto, il civis non deve sapere i concreti approdi di così radicale riforma? Chi avrà il dovere di agire disciplinarmente nei confronti dei magistrati giudicanti?
3) Posto che a pag. 2 della relazione al disegno di legge costituzionale è dato leggere “Se vogliamo ricollocarci all’interno di un contesto europeo, moderno ed avanzato, dobbiamo certamente operare una correzione ed immaginare dei nuovi limiti all’agire della magistratura penale, e dobbiamo operare perché la politica assuma nuovamente su di sé la responsabilità del governo della società”, quali sono gli auspicati “nuovi limiti”?
Domandare è lecito, rispondere è tanto facoltativo quanto degno di apprezzamento.
* già Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte
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