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Scuola e previdenza: allarme sul rischio di povertà per i docenti

  • Postato il 23 settembre 2026
  • Scuola
  • Di Paese Italia Press
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Scuola e previdenza: allarme sul rischio di povertà per i docenti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani richiama l’attenzione sulla condizione previdenziale del personale docente che raggiunge la stabilizzazione dopo una prolungata successione di rapporti a tempo determinato, spesso in un’età prossima o superiore ai quarant’anni.

L’immissione tardiva in ruolo non determina, di per sé, una penalizzazione pensionistica, poiché i periodi di supplenza regolarmente coperti da contribuzione concorrono alla formazione della posizione previdenziale. La criticità emerge quando alla stabilizzazione tardiva si associa una carriera caratterizzata da interruzioni, periodi privi di copertura contributiva, rapporti a orario ridotto o, più in generale, da una contribuzione sensibilmente inferiore a quella derivante da un percorso lavorativo continuativo.

La questione assume particolare rilievo per le generazioni di docenti interamente o prevalentemente soggette al metodo contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. In tale sistema la pensione dipende dal montante accumulato durante la vita lavorativa. Per i lavoratori dipendenti, alla base imponibile pensionabile viene applicata un’aliquota di computo del 33 per cento; il montante viene poi rivalutato annualmente secondo i criteri stabiliti dalla legge e, al momento del pensionamento, trasformato in rendita mediante il coefficiente corrispondente all’età.

La durata della carriera assume quindi un preciso valore economico. Un periodo privo di contribuzione non comporta soltanto un minore versamento, ma sottrae al montante anche la rivalutazione che quella contribuzione avrebbe maturato nel tempo. L’effetto è particolarmente rilevante quando le discontinuità interessano la prima parte della vita professionale.

Nel settore scolastico interviene inoltre la progressione economica collegata all’anzianità. In base alle tabelle economiche del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, per il 2026 la retribuzione tabellare annua di un docente laureato della scuola secondaria di secondo grado passa da circa 25.267 euro nella fascia iniziale a circa 39.282 euro oltre i 35 anni di anzianità, oltre alla tredicesima e alle ulteriori componenti previste dal contratto. Una carriera breve e frammentata può pertanto combinare un numero inferiore di annualità contributive con una permanenza proporzionalmente maggiore nelle fasce retributive meno elevate.

Un esercizio economico consente di rappresentare concretamente l’ordine di grandezza del problema. Assumendo, a fini esclusivamente illustrativi, una retribuzione pensionabile media di 30.000 euro lordi annui a valori costanti, l’aliquota di computo del 33 per cento determina circa 9.900 euro di contribuzione per ogni anno pienamente coperto. Prima della rivalutazione prevista dalla legge, 22 anni produrrebbero quindi circa 217.800 euro di montante, 30 anni circa 297.000 euro e 35 anni circa 346.500 euro.

Per tradurre questi valori in un importo pensionistico comprensibile, è possibile applicare, esclusivamente come parametro dimostrativo, il coefficiente di trasformazione del 5,608 per cento previsto a 67 anni per il biennio 2025-2026. Senza considerare la rivalutazione del montante, ne deriverebbero rispettivamente circa 12.200 euro, 16.650 euro e 19.430 euro lordi annui, equivalenti, su tredici mensilità, a circa 940 euro al mese con 22 anni di contribuzione, 1.280 euro con 30 anni e 1.495 euro con 35 anni.

Si tratta deliberatamente di una simulazione statica e prudenziale, non di una previsione dell’importo che sarà effettivamente liquidato dall’INPS. La pensione reale sarebbe determinata dal montante rivalutato annualmente, dalle retribuzioni effettivamente percepite, dalla contribuzione complessivamente accreditata, dall’età di pensionamento e dai coefficienti di trasformazione vigenti in quel momento. Il coefficiente oggi applicabile a 67 anni non può, pertanto, essere assunto come quello che verrà utilizzato per chi raggiungerà la pensione tra venti o trent’anni.

Il confronto resta tuttavia economicamente significativo. Nelle medesime ipotesi, passare da 35 a 22 anni di contribuzione riduce di circa il 37 per cento il montante non rivalutato e, mantenendo costante il coefficiente di trasformazione, produce una riduzione della stessa proporzione sulla pensione teorica. La distanza effettiva dipenderà dall’andamento delle retribuzioni e della rivalutazione del montante, ma il principio economico rimane: una minore densità contributiva riduce strutturalmente la base sulla quale viene determinata la pensione.

La variabile decisiva non è dunque la sola età di immissione in ruolo, ma la densità contributiva dell’intera carriera. Un docente stabilizzato a quarant’anni dopo quindici anni di supplenze continuative e regolarmente coperte da contribuzione presenta una situazione previdenziale profondamente diversa da quella di un collega della stessa età che abbia accumulato soltanto pochi anni di contribuzione effettiva.

Occorre inoltre distinguere il diritto alla pensione dalla sua adeguatezza economica. Nel 2026 il requisito ordinario per la pensione di vecchiaia è fissato a 67 anni con almeno venti anni di contribuzione. Per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 opera inoltre, alla medesima età, il requisito relativo all’importo minimo della pensione previsto dalla normativa vigente. Il requisito anagrafico salirà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028.

Il raggiungimento dei requisiti di accesso non garantisce, quindi, un determinato livello della prestazione. Una carriera contributiva breve o frammentata può tradursi in un montante sensibilmente più contenuto e in un rapporto meno favorevole tra pensione e ultima retribuzione.

Per questa ragione il CNDDU ritiene necessario un approfondimento istituzionale sulla condizione previdenziale del personale docente con carriere discontinue, fondato sui dati amministrativi relativi all’età di ingresso nel lavoro scolastico, all’età di stabilizzazione, agli anni effettivamente coperti da contribuzione, alle retribuzioni imponibili e agli eventuali periodi scoperti.

Una ricognizione di questo tipo consentirebbe di stimare il tasso di sostituzione atteso per le diverse generazioni di docenti e di verificare se la prolungata discontinuità lavorativa abbia determinato situazioni di particolare debolezza previdenziale sulle quali valutare eventuali interventi normativi.

La questione non riguarda, pertanto, soltanto quando un docente raggiunge la stabilità lavorativa, ma quale patrimonio contributivo abbia potuto costruire prima di quel momento e quanto tempo gli rimanga per consolidarlo. Gli effetti economici di una carriera discontinua possono prolungarsi oltre la stabilizzazione e manifestarsi pienamente al momento del pensionamento.

Il CNDDU ritiene necessario affrontare il fenomeno prima che le generazioni maggiormente interessate da percorsi professionali frammentati raggiungano l’età pensionabile, affinché ogni eventuale intervento possa essere fondato su dati previdenziali effettivi e su una valutazione economica attendibile delle pensioni future.

Prof. Romano Pesavento

Presidente CNDDU

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