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Reddito di cittadinanza, l’Italia bocciata dalla Corte Ue: chi può fare ricorso adesso

  • Postato il 7 maggio 2026
  • Di Panorama
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Reddito di cittadinanza, l’Italia bocciata dalla Corte Ue: chi può fare ricorso adesso

La Corte di Giustizia dell’Unione europea mette un punto pesante su uno dei requisiti più discussi del vecchio reddito di cittadinanza: chiedere dieci anni di residenza in Italia ai beneficiari di protezione internazionale per accedere al sussidio costituisce una discriminazione indiretta. La decisione, pronunciata nella causa C-747/22 contro l’Inps, riguarda il caso di un cittadino straniero titolare di protezione sussidiaria al quale il beneficio era stato revocato dopo un controllo amministrativo.

Il punto, per i giudici di Lussemburgo, non è solo formale. Il requisito dei dieci anni si applicava a tutti, italiani e stranieri, ma nella pratica colpiva soprattutto chi arrivava da Paesi terzi e aveva ottenuto protezione internazionale in Italia. È esattamente qui che nasce la discriminazione indiretta: una regola apparentemente neutra che produce effetti molto diversi su categorie diverse di persone.

Il caso partito dall’Italia

La controversia nasce dalla revoca del reddito di cittadinanza a un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria. L’Inps aveva accertato che l’uomo non rispettava il requisito previsto dalla normativa italiana: residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

Il beneficiario ha contestato la decisione davanti al giudice italiano, che ha chiesto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea di chiarire se quel requisito potesse essere compatibile con il diritto europeo. La risposta è arrivata oggi, 7 maggio 2026, ed è netta: per i beneficiari di protezione internazionale, quel vincolo temporale costituisce una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.

Perché il requisito dei 10 anni è stato giudicato discriminatorio

Secondo la Corte, il reddito di cittadinanza rientra nell’ambito del principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e beneficiari di protezione internazionale, sia per quanto riguarda l’accesso all’occupazione sia per il diritto a un reddito minimo.

La logica è chiara: non si può pretendere un radicamento così lungo proprio da chi, per definizione, ha dovuto lasciare il proprio Paese e ricostruire altrove la propria vita. Il requisito dei dieci anni finiva quindi per escludere in misura sproporzionata gli stranieri, anche quando formalmente la norma era scritta in modo uguale per tutti.

La Corte ha anche respinto l’argomento del governo italiano secondo cui la misura comportava un carico economico e amministrativo significativo. Per i giudici europei, il costo del beneficio non basta a giustificare una disparità di trattamento che incide su un diritto tutelato dall’ordinamento dell’Unione.

Cosa può cambiare ora

La sentenza non riporta in vita il reddito di cittadinanza, misura ormai superata nel sistema italiano di welfare. Ma può avere conseguenze concrete sui casi passati, soprattutto per chi si è visto negare o revocare il beneficio per il mancato rispetto del requisito dei dieci anni di residenza.

Il tema, ora, è capire quali effetti produrrà la decisione nei procedimenti aperti e nei possibili ricorsi. CAF, patronati e avvocati dovranno valutare le situazioni individuali: non basta essere stranieri o titolari di protezione internazionale per ottenere automaticamente somme arretrate, ma la sentenza offre un argomento forte a chi era stato escluso proprio per quel requisito.

È una decisione destinata a pesare anche sulle future politiche sociali. Ogni nuovo strumento di sostegno al reddito dovrà fare i conti con un principio ormai ribadito da Lussemburgo: l’accesso alle misure di assistenza e integrazione non può essere costruito con criteri che, pur neutri sulla carta, penalizzano in modo sproporzionato chi gode di protezione internazionale.

Una sentenza che riapre il dossier welfare

Il reddito di cittadinanza resta uno dei dossier più divisivi della politica italiana recente. Per anni è stato raccontato come misura contro la povertà, strumento di reinserimento lavorativo, terreno di scontro ideologico e simbolo di un certo modello di welfare. Ora la Corte Ue interviene su una delle sue clausole più controverse, quella che legava l’accesso al sussidio a un periodo molto lungo di presenza sul territorio nazionale.

La questione non riguarda soltanto il passato. Tocca un nodo più ampio: fino a che punto uno Stato può subordinare l’accesso agli aiuti economici alla durata della residenza? E quando un requisito pensato per premiare il radicamento diventa, invece, un filtro discriminatorio?

La risposta della Corte è destinata a fare scuola: il bisogno sociale e il percorso di integrazione non possono essere subordinati a un’attesa così lunga da escludere proprio le persone che quel sostegno dovrebbe aiutare a inserirsi nel Paese.

Autore
Panorama

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