Reddito di cittadinanza, la sentenza Ue: "Discriminatorio il requisito di 10 anni di residenza"
- Postato il 7 maggio 2026
- Europa
- Di Libero Quotidiano
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Reddito di cittadinanza, la sentenza Ue: "Discriminatorio il requisito di 10 anni di residenza"
Non bastava il danno alle casse dello Stato, ora il reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle è al centro di una sentenza che rischia di generare nuovi contraccolpi. La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha infatti stabilito che il requisito di residenza di dieci anni per ottenere il sussidio costituisce una discriminazione indiretta nei confronti dei beneficiari di protezione internazionale. La questione è nata dopo che a un cittadino straniero beneficiario di protezione sussidiaria in Italia era stato revocato il reddito di cittadinanza in seguito a un controllo amministrativo. Quest'ultimo aveva rivelato che il rifugiato non aveva il requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio nazionale previsto dal diritto italiano.
Il cittadino ha quindi contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano il quale ha chiesto alla Corte di giustizia di stabilire se detto requisito costituisse una discriminazione indiretta nei confronti degli stranieri. La Corte dichiara dunque che la concessione del reddito di cittadinanza rientra nel principio di uguaglianza tra i beneficiari di protezione internazionale e i cittadini nazionali in materia sia di accesso all’occupazione sia di diritto a un reddito minimo. Sebbene tale requisito sia applicato allo stesso modo a tutti gli interessati, esso incide principalmente sugli stranieri. La disparità di trattamento non è giustificata dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un onere amministrativo ed economico significativo. Questo costituisce quindi una discriminazione indiretta vietata dal diritto dell’Unione.
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C'è di più, perché la Corte ritiene che il requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale. La Corte rileva che la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato. Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all'occupazione e le prestazioni sociali essenziali, come il 'reddito di cittadinanza', il diritto dell'Unione conferisce ai beneficiari di protezione internazionale un diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell'Unione. La durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari. Insomma, subordinare la concessione di tali sussidi alla condizione della residenza di dieci anni nello Stato membro interessato, viene spiegato, è contrario all’obiettivo del diritto dell’Unione di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status non è, per sua natura, permanente e può essere revocato, il che comporta, eventualmente, il rimpatrio della persona interessata nel suo paese d’origine.
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