Processo Morandi, il pm: “Il ponte era un luogo di lavoro. Va riconosciuta l’aggravante e anche quella dell’omicidio stradale”

  • Postato il 25 giugno 2025
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Crollato ponte Morandi a Genova

Genova. Il ponte Morandi era da considerare un “luogo di lavoro” e per questo deve essere riconosciuta l’aggravante agli imputati rispetto ai reati di omicidio colposo per la morte delle 43 persone decedute nel crollo del viadotto il 14 agosto 2018. Lo ha ribadito oggi in aula il pm Walter Cotugno nelle quarta udienza delle lunga requisitoria della Procura che dopo l’estate porterà alla richiesta delle condanne per il 57 imputati del crollo.

L’aggravante del luogo di lavoro

La cornice legislativa è quella del decreto legislativo 81/2008 che all’art.62 definisce luogo di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro ubicati all’interno dell’azienda, nonché “ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”. La tesi della procura è che luogo di lavoro è, l’intera rete autostradale in concessione perché, su quella rete devono “necessariamente e sistematicamente e quotidianamente accedere lavoratori dipendenti di Aspi, di Spea, del Mit e di tutte le imprese cui il gestore dell’autostrada appalta interventi di manutenzione (quindi dipendenti dell’impresa Autostrade e lavoratori ad essi equiparati per legge)”. E devono accedervi “non per recarsi al lavoro, ma per svolgere lì, proprio lì, il proprio lavoro, il loro normale, abituale e quotidiano lavoro”. E il datore di lavoro quindi Autostrade, aveva il compito di garantirne le sicurezza.

Nel documento valutazione rischi  – ha spiegato il pm – era inserita anche la stabilità del luogo di lavoro quindi le autostrade sono considerate dalla stessa società un luogo di lavoro. E il fatto che fosse un luogo di lavoro è confermato “anche dai patteggiamenti di Aspi e Spea”.

Il fatto che tra i morti non ci siano stati dipendenti di Aspi o di Spea non inficia l’applicazione dell’aggravante perché “la Cassazione ha chiarito che quello che conta non è chi muore ma quale norma viene violata”. Cotugno ha voluto citare anche la sentenza per la strage ferroviaria di Viareggio sottolineando però come si tratti di una situazione diversa da quella del Morandi: nel processo per la strage di Viareggio l’aggravante secondo il pm è caduta  perché era l’accusa era costruita senza l’ipotesi del concorso di colpa, mentre per la strage del Morandi l’impostazione accusatoria è fondata invece sul concorso di colpa tra tutti gli imputati con il datore di lavoro che aveva in concessione il ponte, vale a dire Aspi.

L’ipotesi di omicidio stradale anche per non aver chiuso il ponte

L’altra aggravante contestata dall’accusa e la cui sussistenza è stata ribadita questa mattina in aula è quella dell’omicidio stradale, introdotta nel nostro ordinamento nel 2016. In termini generali, l’aggravante dell’omicidio stradale viene contestata sulla base del principio per il quale il concessionario aveva l’obbligo di manutenzione del ponte. Ma oggi il pm ha individuato un ulteriore elemento: secondo l’accusa infatti il concessionario avrebbe violato anche quelle norme che conferiscono potere ordinatorio a chi ha in concessione la strada, tra cui appunto quello di chiudere un ponte in attesa di approntare la manutenzione straordinaria (il progetto di retrofitting) che ne avrebbe evitato il crollo.

Le aggravanti per evitare la prescrizione dei reati

La contestazione  e soprattutto il riconoscimento in sentenza delle aggravanti agli omicidi colposi sarà fondamentale per evitare la prescrizione visto che in assenza di aggravanti sarebbero prescritti in sette anni e mezzo. Per alcuni degli imputati tuttavia le aggravanti non sono contestabili in quanto le accuse nei loro confronti fanno riferimento a incarichi o attività sul viadotto svolte in un periodo precedente all’entrata in vigore delle leggi (quella del 2008 per il luogo di lavoro e quella del 2016 sull’omicidio stradale. Per loro i pm alla fine della requisitoria non potranno fare altro che chiedere l’assoluzione per intervenuta prescrizione dal reato di omicidio colposo plurimo, mentre restano in piedi gli altri reati tra cui l’attentato alla sicurezza dei trasporti e il crollo colposo.

Autore
Genova24

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