Ponte sullo Stretto, i motivi della bocciatura della Corte dei Conti
- Postato il 28 novembre 2025
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Il Quotidiano del Sud
Ponte sullo Stretto, i motivi della bocciatura della Corte dei Conti

La Corte dei conti smonta l’iter del Ponte sullo Stretto: violazioni delle direttive Habitat e Appalti, pareri tecnici ignorati, istruttoria carente.
L’ITER procedurale per la realizzazione del Ponte sullo Stretto viola ripetutamente due direttive europee (Habitat e Appalti) e non tiene conto di pareri essenziali come quello dell’Autorità di regolazione dei Trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici. È questo quello che emerge dalle motivazioni rese note dalla Corte dei conti dopo la bocciatura della delibera Cipess avvenuta un mese fa.
PONTE SULLO STRETTO, ITER SOTTO ACCUSA DALLA CORTE DEI CONTI
Il Collegio, nell’espletamento del controllo preventivo di legittimità, ha ritenuto di assegnare «prioritario rilievo alle violazioni della normativa eurounitaria».
Fa una premessa importante il Collegio poiché ritiene «che, in via generale, l’iter procedurale osservato non risulti coerente con il riparto di competenze e la doverosa distinzione tra attività di indirizzo politico e attività amministrativa». In quest’ultima rientra il report Iropi che rappresenta in sostanza, il documento essenziale prodotto per ovviare al mancato superamento della Valutazione di Incidenza ambientale.
CARENZA ATTI ISTRUTTORI
«Non è stato prodotto altro atto istruttorio, oltre la relazione medesima, da cui possa desumersi quali amministrazioni, oltre al MIT, siano state coinvolte in dette valutazioni nell’ambito di adeguata attività istruttoria», spiegano i magistrati contabili.
Sempre nell’ambito della normativa europea che tutela gli ambienti naturali, viene contestata che l’assenza di soluzioni alternative al Ponte non è stata verificata correttamente, cioè, tenendo conto dei soli criteri ambientali e quindi descrivendo e quantificando «in modo completo e preciso» le incidenze ambientali.
PONTE SULLO STRETTO, LE ALTRE MOTIVAZIONI
D’altro canto, il Mase stesso «si è limitato a valutare le misure di compensazione, rinviando, peraltro, alle considerazioni conclusive della Commissione ambientale, che ha recepito le scelte della SdM, senza alcuna considerazione propria o motivazione della scelta. Nel parere, infatti, è riportato, pedissequamente, il contenuto dei formulari predisposti da SdM», proseguono i giudici.
Ritiene ancora il Collegio che «le “considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica” siano prive di adeguata istruttoria svolta dalle strutture tecnico-amministrative dei ministeri competenti». Dalla disamina della documentazione «emerge che la stessa ha, piuttosto, carattere descrittivo della situazione di fatto su cui va ad incidere l’opera. Le assunzioni relative ai diversi “motivi di interesse pubblico” non risultano validate da organi tecnici e corroborate da adeguata documentazione».
LA DIRETTIVA EUROPEA IN MATERIA DI APPALTI
Su un altro punto si esprime la Corte dei conti: la direttiva europea in materia di appalti (l’art. 72 della direttiva Appalti). Il Collegio ritiene che «l’operazione economica entro cui si collocano i rapporti negoziali differisce, in maniera significativa, da quella originaria». Tra i più macroscopici cambiamenti quello che prevede l’opera attuale finanziata dallo Stato mentre originariamente «la copertura del costo complessivo dell’opera fosse assicurata per il 40% dall’aumento di capitale della società Stretto di Messina e per il rimanente 60% con finanziamenti da reperire sui mercati internazionali».
I VINCOLI
Osservano poi come ogni valutazione in merito al rispetto del vincolo del 50% (a norma di legge è necessaria una nuova gara se i costi superano il 50% di quelli iniziali) «risulti, allo stato, condizionata dall’incerta definizione dei costi dell’opera».
PONTE SULLO STRETTO, IL PROBLEMA TRASPORTI
Infine, l’ultimo punto, già segnalato nei rilievi mossi dalla Corte a settembre: l’esclusione dell’Autorità di regolazione dei Trasporti dalla procedura di approvazione del Piano economico-finanziario. L’autorità avrebbe dovuto essere consultata anche se sul Ponte non correrà un tratto autostradale, perché sussiste la «circostanza che sia previsto il pagamento di una tariffa».
E ancora si rende necessario secondo la normativa un ulteriore passaggio dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici che oltre a essere necessario sarebbe stato «funzionale a una più adeguata istruttoria sul punto, oltre che a rafforzare i contenuti del parere del Comitato scientifico».
L’UNICO PARERE
L’unico parere reso dall’organo risale al 1997 e, rileva la Corte, che a causa dei lunghi tempi di gestazione dell’opera, «potrebbe risultare gravemente inficiata sotto l’aspetto della necessaria attualità e concretezza».
Il Quotidiano del Sud.
Ponte sullo Stretto, i motivi della bocciatura della Corte dei Conti