Tuttiquotidiani è completamente gratuito. Ogni giorno aggreghiamo notizie da oltre 100 testate e generiamo sintesi AI originali per te. Aiutaci a mantenere il servizio attivo con una piccola donazione, oppure diventa TQ Pro da solo 1€/mese.

“Petrolmafie”, manca la prova del patto corruttivo: i motivi dell’assoluzione di Solano

  • Postato il 1 settembre 2026
  • Notizie
  • Di Quotidiano del Sud
  • 0 Visualizzazioni
  • 4 min di lettura
In sintesi

Generazione sintesi AI in corso…

“Petrolmafie”, manca la prova del patto corruttivo: i motivi dell’assoluzione di Solano

Il Quotidiano del Sud
“Petrolmafie”, manca la prova del patto corruttivo: i motivi dell’assoluzione di Solano

La Corte d’Appello di Catanzaro ribalta l’unica condanna residua a carico dell’ex Presidente della Provincia di Vibo Valentia, Salvatore Solano, nel processo Petrolmafie: cade anche l’accusa di pressioni elettorali sul cugino D’Amico. In primo grado la Dda aveva chiesto 8 anni di reclusione.


VIBO VALENTIA – Lo sorso 10 marzo si era chiusa con una piena assoluzione, in secondo grado, la vicenda giudiziaria di Salvatore Solano, ex sindaco di Stefanaconi e, dal 2018, Presidente della Provincia di Vibo Valentia, imputato nel maxiprocesso “Petrolmafie” scaturito dalle indagini sul clan D’Amico e sui suoi interessi nel settore dei carburanti. La Corte d’Appello di Catanzaro aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo Solano “perché il fatto non sussiste” anche dall’ultimo capo d’imputazione per cui era stato condannato in Tribunale, e adesso ha depositato le motivazioni del verdetto.

PETROLMAFIE: LA SENTENZA DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO

Il Tribunale di Vibo Valentia, con la sentenza dell’1 dicembre 2023, aveva condannato Solano a un anno di reclusione, pena sospesa, per il reato di pressioni illecite/corruzione elettorale (capo A12), riconoscendo che l’ex sindaco avesse beneficiato dell’attivismo del cugino Giuseppe D’Amico nella corsa alla presidenza della Provincia, ma escludendo l’aggravante di aver agito con il metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.). Erano invece già cadute in primo grado le accuse più gravi: la turbativa d’asta legata a una fornitura di bitume riciclato alla ditta D.R. Service riconducibile a D’Amico (capi A12bis e A12ter) e l’ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, con il Tribunale che aveva assolto Solano da entrambi i capi per insussistenza del fatto.

Non soddisfatta dell’esito, la Direzione Distrettuale Antimafia aveva proposto appello su tutti i fronti, chiedendo per Solano una condanna complessiva a 8 anni di reclusione: il riconoscimento della responsabilità anche per la presunta turbativa d’asta e per l’asservimento agli interessi del cugino, oltre al ripristino dell’aggravante mafiosa sul capo per cui era già arrivata condanna.

LA DECISIONE DELLA CORTE D’APPELLO PER SALVATORE SOLANO

I giudici di secondo grado hanno ribaltato completamente il quadro, accogliendo l’appello della difesa di Solano e respingendo integralmente quello del pubblico ministero.

Sul capo A12, quello per cui in primo grado era arrivata l’unica condanna, la Corte ha ritenuto infondata la contestazione di pressioni illecite sugli elettori. Analizzando le intercettazioni tra D’Amico e alcuni consiglieri comunali del vibonese, i giudici hanno stabilito che le conversazioni — pur riguardando esplicitamente la richiesta di voti per il cugino candidato — non presentano alcun tono minaccioso o impositivo, ma si svolgono in un clima definito “cordiale e confidenziale”. Per la Corte, la valutazione del Tribunale che aveva ritenuto quei toni “perentori e impositivi” era “apodittica e svincolata dal chiaro tenore delle conversazioni”. Da qui la riforma della sentenza e l’assoluzione piena, disposta anche per D’Amico Giuseppe, “perché il fatto non sussiste”.

Quanto ai capi A12bis e A12ter — relativi rispettivamente al presunto asservimento di Solano agli interessi imprenditoriali del cugino e alla fornitura di bitume riciclato alla Provincia — la Corte ha confermato l’assoluzione già pronunciata in primo grado, respingendo l’appello della Procura Generale. Per i giudici manca del tutto la prova di un accordo corruttivo tra i due cugini: l’impegno elettorale di D’Amico è considerato spiegabile con il solo legame di parentela, mentre la fornitura di bitume alla Provincia non si è mai concretizzata in un affidamento reale, essendo stata scartata dai tecnici provinciali per la scarsa qualità del prodotto testato. L’azione dell’ente pubblico, si legge nelle motivazioni, è risultata “immune da condizionamenti esterni”.

La Corte ha inoltre rilevato che, anche a voler ritenere fondata la ricostruzione accusatoria, la condotta contestata non integrerebbe comunque il reato di turbata libertà degli incanti (art. 353-bis c.p.), ma al più la fattispecie di abuso d’ufficio, in larga parte depenalizzata.

L’ESITO DEL VERDETTO D’APPELLO PER SOLANO

Al termine del giudizio di secondo grado, per Solano Salvatore non resta quindi alcuna condanna: la Corte d’Appello di Catanzaro lo ha assolto da tutti i capi d’imputazione che lo riguardavano nel procedimento “Petrolmafie”, ribaltando l’unica pena inflitta in primo grado e respingendo la richiesta della Procura di un aggravamento a 8 anni di reclusione.

Il Quotidiano del Sud.
“Petrolmafie”, manca la prova del patto corruttivo: i motivi dell’assoluzione di Solano

Autore
Quotidiano del Sud

Potrebbero anche piacerti