Multe da 520mila euro a sei società di call center. L’Antitrust: “Informazioni ingannevoli, lesa libertà dei consumatori”

  • Postato il 9 dicembre 2025
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  • Di Il Fatto Quotidiano
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Sanzionate per oltre mezzo milione di euro dall’Antitrust sei società di call center con l’accusa di aver concluso contratti di energia e telefonia dopo aver fornito informazioni ingannevoli. Le prime tre aziende, attive nel settore energetico, sono Titanium, Fire – condannate in solido a pagare 160mila euro – e J.Wolf Consulting, multata di 120mila euro. Ci sono poi Nova Group, Communicate e Entiende, attive nel settore delle telecomunicazioni, multate rispettivamente per 80mila, 40mila e 120mila euro.

Le società avrebbero contattato i consumatori proponendo l’attivazione di contratti energetici dopo aver fornito delle formazioni false o ingannevoli sulla propria identità, sul motivo della telefonata e sulla convenienza dell’offerta. Come spiega l’AGCM in un comunicato stampa: “Nel settore dell’energia è stato accertato che gli operatori dei call center si presentavano come dipendenti di Autorità di regolazione e controllo o di un “centro assistenza bollette” e informavano i consumatori di asseriti aumenti imposti dalla regolazione o di presunte anomalie (doppia attivazione di forniture su un’unica utenza o difficoltà nello switching), per indurli a stipulare un nuovo contratto di fornitura”.

Per quanto riguarda le telecomunicazioni – spiega la nota – i telefonisti prospettavano (fingendosi impiegati dell’ufficio tecnico o amministrativo del fornitore attuale) imminenti scadenze o disservizi sulla tariffa relativa al contratto in essere e nuovi rincari ai danni dell’utente chiamato. “Gli addetti ai call center” – spiega AGCM – “indicavano altresì che questi eventi potevano essere evitati attivando una nuova offerta con un diverso operatore a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, che poi si rivelavano false”.

“Tale condotta” – conclude l’Antitrust – “è risultata idonea a incidere sulla libertà dei consumatori di scegliere in modo consapevole e informato il proprio fornitore, alterando le facoltà di valutare la convenienza delle offerte attraverso la prospettazione di informazioni non rispondenti a realtà, in violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo”.

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Il Fatto Quotidiano