Mattarella: «Legge ristori alle vittime dei disastri, discrimina unioni civili»
- Postato il 16 aprile 2025
- Notizie
- Di Quotidiano del Sud
- 2 Visualizzazioni

Il Quotidiano del Sud
Mattarella: «Legge ristori alle vittime dei disastri, discrimina unioni civili»
La Legge ristori alle vittime di cedimenti di infrastrutture stradali arriva alla firma di Mattarella che però segnala alcune discriminazioni
Nata sulle ceneri del Ponte Morandi, la proposta di legge per il riconoscimento di benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, arriva alla firma del Capo dello Stato. Ma ci sono alcuni rilievi mossi dal Quirinale sulla legge approvata lo scorso 20 marzo – racchiusi in una lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Giorgia Meloni. Mattarella segnala alcune “discriminazioni” nel provvedimento che dovranno in qualche modo essere sanate.
Discriminazioni sollevate da dubbi di costituzionalità, che sembrano avere sullo sfondo un film già visto sugli effetti della eccessiva produzione legislativa degli ultimi anni. La famosa ‘bulimia di leggi’, l’eccessivo ricorso alla normazione si moltiplica a dismisura, in ogni campo, dal diritto civile al diritto penale e che ha però mostrato enormi lacune. In questo caso Mattarella fa notare che “suscita in primo luogo riserve” la limitazione dei benefici previsti alla sola ipotesi di “vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.
A parte l’incertezza interpretativa della categoria di infrastruttura “di rilievo nazionale” che non risulta di agevole determinazione, non è ragionevole e contrasta con il principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione l’esclusione di analoghi benefici nel caso di vittime di cedimenti di altre sedi stradali. “Abbiamo purtroppo registrato, in passato, vittime causate da eventi relativi a strutture di altra natura, in particolare il cedimento di scuole, primo fra tutti il caso del crollo di una scuola elementare con la morte di tanti bambini presenti nelle aule con i loro maestri. Non si comprende pertanto perché non venga preso in considerazione ogni altro malaugurato evento analogo: basta pensare a ospedali, a strutture in cui si svolgono eventi sportivi o spettacoli, a strutture di altro genere”.
Mattarella segnala poi come da questi benefici vengano discriminate le vittime di incidenti di natura diversa e i figli di coppie non coniugate e unite civilmente. Nell’articolo 2 della legge si parla infatti di risarcimento ai “figli, in mancanza del coniuge superstite”. Il Capo dello Stato invita a interpretare la legge in modo che beneficiari dell’elargizione siano tutti i figli di ciascuna vittima, ivi inclusi quelli da rapporti di convivenza o di unioni civili. In caso contrario, si opererebbe un’inaccettabile discriminazione tra i figli delle vittime sulla base dello stato civile dei genitori, in aperto contrasto con l’articolo 3 della Costituzione.
La giurisprudenza costituzionale ha costantemente riconosciuto i diritti derivanti dalla convivenza stabile e dalle unioni civili, quali “rapporti ormai entrati nell’uso”, “comunemente accettati accanto a quello fondato sul vincolo coniugale” e normativamente riconosciuti (sentenze n. 8 del 1996, n. 140 del 2009, n. 213 del 2016, nn. 10 e 148 del 2024), affermando che ai conviventi di fatto e alle parti delle unioni civili – intese come tali “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale” – vanno riconosciute le stesse prerogative patrimoniali e partecipative del coniuge, pena l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 3 della Costituzione, delle norme che differenzino i summenzionati rapporti senza adeguata, comprovata e ragionevole motivazione.
E ancora, l’articolo 2, comma 5, al fine dell’attribuzione dell’elargizione, equipara al coniuge il convivente stabile nel solo caso in cui vi siano figli minori nati dal rapporto di convivenza.
La disposizione “non appare tenere conto della giurisprudenza costituzionale, appena indicata, che ne esige l’equiparazione anche in assenza di figli minori. Priva di ragionevolezza è inoltre la mancata equiparazione al coniuge anche della parte dell’unione civile al quale l’ordinamento riconosce, del resto, una maggiore tutela rispetto al convivente stabile. L’articolo 4 demanda a norme secondarie il compito di individuare gli eventi dannosi – presenti e futuri – nonché i soggetti aventi diritto ai benefici economici previsti, attribuendo a tali fonti ampio margine di discrezionalità. Tale previsione non appare in linea con il sistema costituzionale.
Come costantemente affermato dalla Corte costituzionale la fonte primaria deve assicurare una disciplina sufficientemente dettagliata della materia in ordine ai criteri di esercizio della discrezionalità amministrativa, (ad esempio, sentenze n. 4 del 1977, n. 198 del 2021 e n. 192 del 2024). Va considerato, inoltre, che la legge è finanziata attraverso limiti di impegno – 7,1 milioni per il 2025 e 1,6 milioni a decorrere dal 2026 – e il disporre di risorse limitate rende ancora più problematico l’esercizio della predetta discrezionalità al fine di garantire il soddisfacimento dei diritti”, conclude il Capo dello Stato.
Il Quotidiano del Sud.
Mattarella: «Legge ristori alle vittime dei disastri, discrimina unioni civili»