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La Corte Ue boccia l'Italia. Il reddito cittadinanza è discriminatorio

  • Postato il 7 maggio 2026
  • Estero
  • Di Agi.it
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  • 5 min di lettura
La Corte Ue boccia l'Italia. Il reddito cittadinanza è discriminatorio
La Corte Ue boccia l'Italia. Il reddito cittadinanza è discriminatorio

AGI - Limitare il reddito di cittadinanza ai residenti in Italia da dieci anni è discriminatorio. Lo ha stabilito con una sentenza la Corte di giustizia dell'Unione europea.

La causa riguardava un beneficiario di protezione sussidiaria, residente legalmente in Italia dal 2011, che percepiva il reddito di cittadinanza, la cui concessione era subordinata al requisito della residenza di almeno dieci anni nel territorio italiano, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Il controllo dell'Inps e la revoca del sussidio

A seguito di un controllo, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) aveva constatato che tale requisito non era soddisfatto. Ha quindi cessato il versamento del sussidio a tale beneficiario e ha richiesto il rimborso delle somme indebitamente percepite.

L'interessato ha contestato tale decisione dinanzi a un giudice italiano, sostenendo che il requisito della residenza di dieci anni costituiva una discriminazione indiretta, in quanto era soddisfatto più facilmente dai cittadini italiani.

La posizione dell'Inps

A sua volta, l'Inps ha sostenuto che tale reddito non era destinato a coprire un bisogno primario, ma rientrava nelle politiche occupazionali e di integrazione, il che giustificava l'esigenza di un legame effettivo con il territorio italiano.

Ritenendo tale requisito potenzialmente discriminatorio e sproporzionato, il giudice nazionale aveva adito la Corte di giustizia per verificarne la conformità al diritto dell'Unione.

La natura del reddito di cittadinanza

I giudici europei rilevano che il reddito di cittadinanza costituisce al contempo una misura di accesso all'occupazione, soggetta al principio di uguaglianza tra beneficiari di protezione internazionale e cittadini nazionali, e una prestazione sociale essenziale, sotto forma di reddito minimo, anch'essa soggetta a questo stesso principio.

In secondo luogo, il requisito della residenza di dieci anni incide principalmente sugli stranieri e costituisce una discriminazione indiretta.

In terzo luogo, la Corte ritiene che tale requisito non sia obiettivamente giustificato dal fatto che la concessione del reddito di cittadinanza implica, secondo il governo italiano, un notevole onere amministrativo ed economico, il che giustificherebbe il fatto di riservare tale concessione alle sole persone ben integrate nella comunità nazionale.

La Corte Ue rileva che la concessione di prestazioni sociali a una persona comporta, per l’istituzione interessata, gli stessi costi, indipendentemente dal fatto che tale persona sia beneficiaria di protezione internazionale o sia cittadina dello Stato membro interessato.

Parità di trattamento nel diritto dell’Unione

Inoltre, per quanto riguarda le misure di accesso all’occupazione e le prestazioni sociali essenziali, come il reddito di cittadinanza, il diritto dell’Unione stabilisce che i beneficiari di protezione internazionale abbiano diritto alla parità di trattamento, senza consentire agli Stati membri di prevedere requisiti o limitazioni ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore dell’Unione.

Quindi, la durata del soggiorno nel territorio di uno Stato membro non è prevista dal diritto dell’Unione come criterio per la concessione dei sussidi in questione a tali beneficiari.

Contrasto con gli obiettivi dell’Unione europea

Infine, subordinare la concessione di tali sussidi alla condizione della residenza di dieci anni nello Stato membro interessato è contrario all’obiettivo del diritto dell’Unione di garantire un livello minimo di prestazioni ai beneficiari di protezione internazionale, il cui status non è, per sua natura, permanente e può essere revocato, il che comporta, eventualmente, il rimpatrio della persona interessata nel suo Paese d’origine.

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Autore
Agi.it

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