Crotone, “discriminata” dal Comune dipendente con disabilità: licenziamento annullato

  • Postato il 13 marzo 2025
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Crotone, “discriminata” dal Comune dipendente con disabilità: licenziamento annullato

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Annullato il licenziamento di una lavoratrice con disabilità disposto dal Comune di Crotone. Il giudice: «Disciplina illegittima»


CROTONE – Una lavoratrice con disabilità è stata discriminata “indirettamente” dal Comune di Crotone. Questo sembra emergere da una sentenza della giudice del Lavoro Caterina Neri che, accogliendo il ricorso dell’avvocato Antonello Irtuso, ha dichiarato nullo il licenziamento per superamento del periodo di comporto e ha condannato l’ente a reintegrare la dipendente, disponendo un’indennità risarcitoria. Il comporto è il periodo, stabilito dalla legge, di conservazione del posto di lavoro per un dipendente in malattia. Secondo il Comune, sarebbe stato superato dalla lavoratrice, invalida civile al 75 per cento. Ma la tesi dell’avvocato Irtuso, poi accolta dalla giudice, è che la sua assistita sia stata “indirettamente” discriminata poiché sono state conteggiate assenze riconducibili alla patologia invalidante.

DISCIPLINA “ILLEGITTIMA”

Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo di aver applicato la disciplina collettiva che non allunga il periodo di comporto in caso di assenze dovute a inabilità. La giudice ha, invece, ritenuto «illegittima» la disciplina collettiva – il riferimento è all’articolo 48 del Testo Unico degli Enti locali – perché «contraria alla direttiva comunitaria in mancanza di una specifica previsione del periodo di comporto dei lavoratori disabili». In assenza di «idonei accomodamenti ragionevoli», insomma, si è dato luogo ad una «discriminazione indiretta». Non si possono equiparare le assenze per malattia dei lavoratori non affetti da disabilità con quelle dei lavoratori con disabilità.

LA GIURISPRUDENZA

La giudice cita una vasta giurisprudenza di legittimità secondo cui «il rischio aggiuntivo di assenza per malattia di un lavoratore disabile deve essere tenuto in conto nell’assetto dei rispettivi diritti ed obblighi» perché non si configuri una condotta “indirettamente” discriminatoria della parte datoriale. L’illegittimità sta, insomma, nella stessa disposizione contrattuale collettiva che non prevede una «differenziata soglia di tollerabilità per i lavoratori disabili rispetto agli altri lavoratori». La sentenza della giudice crotonese si fonda anche su una direttiva comunitaria che prevede «soluzioni ragionevoli» per le persone con disabilità proprio per garantire il principio della parità di trattamento. Sono quegli “accomodamenti” a cui sono tenuti datori di lavoro pubblici e privati anche secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità.

NESSUNA INTERLOCUZIONE

 Nel caso di specie, «è mancata un’interlocuzione» tra il Comune e la ricorrente a cui non è stata concessa la possibilità di avanzare richieste di misure organizzative idonee alla prosecuzione del rapporto di lavoro, ad esempio una maggiore flessibilità oraria. Secondo la giudice, l’amministrazione comunale di Crotone «non ha compiuto lo sforzo diligente ed esigibile per scongiurare il licenziamento».

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