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Corte dei conti: Mimmo Lucano prosciolto in appello

  • Postato il 8 agosto 2026
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Corte dei conti: Mimmo Lucano prosciolto in appello

Il Quotidiano del Sud
Corte dei conti: Mimmo Lucano prosciolto in appello

Corte dei conti: Mimmo Lucano prosciolto in appello. Il sindaco di Riace e altri 36 soggetti coinvolti non dovranno pagare 5 milioni. Tutto prescritto secondo i giudici della Corte dei Conti della Sezione II giurisdizionale.


LA Corte dei Conti ha deciso definitivamente per il “proscioglimento integrale degli appellanti per intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità”. Il sindaco di Riace ed europarlamentare Domenico Lucano, difeso dagli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, insieme ad altri 36 soggetti, tra persone fisiche e giuridiche, non dovranno pagare più gli oltre cinque milioni di euro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale somma richiesta per danno erariale. Tutto è prescritto secondo i giudici contabili della Sezione II giurisdizionale centrale d’appello. La sentenza, definita lo scorso mese di marzo, è stata depositata ieri.

Tale provvedimento ribalta completamente la precedente decisione della stessa corte della Sezione giurisdizionale per la Calabria, che con sentenza del 2024 aveva condannato i convenuti al pagamento delle somme equivalenti a quanto ora abbuonato. Il relativo procedimento, ora chiuso in via definitiva, discendeva dall’accertamento di una serie di ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale, derivato da una serie di condotte tese a favorire l’indebita percezione di contributi pubblici concessi per la gestione del flusso dei migranti provenienti dal Nord Africa in una fase emergenziale, realizzatasi negli anni 2011 e 2012.

LE CONTESTAZIONI DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLA GESTIONE DEI FONDI PER L’ACCOGLIENZA

Il c.d. “sistema” sarebbe stato ideato e attuato con il concorso doloso del soggetto attuatore, Salvatore Mazzeo, incaricato di gestire l’intervento di assistenza sulla base di ordinanze e direttive del Commissario delegato e nominato con ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri, e dei soggetti affidatari dei servizi di accoglienza, rappresentanti legali o di fatto delle strutture “convenzionate”, prevalentemente società cooperative sociali o consorzi. All’esito di approfonditi accertamenti, la Guardia di Finanza ravvisava diverse irregolarità, consistite nella percezione di “compensi e remunerazioni non dovuti ed esorbitanti rispetto ai servizi offerti e alle condizioni previste nei diversi provvedimenti emanati per regolamentare la materia”.  

Il soggetto attuatore degli interventi, in pratica, era autorizzato, in ambito regionale, a stipulare le convenzioni per fornire assistenza ai migranti e ai profughi, anche per il tramite di associazioni, enti e comuni, con un contributo giornaliero massimo per migrante fino a 40,00 euro (o maggiore per alcune categorie “protette”); contributo che con successive “note” del Commissario Delegato del 7.5.2011 e del 18.5.2011 veniva portato fino a 46,00 euro al giorno e condizionato ad una serie di requisiti formali e regole procedimentali (in particolare, documentazione e dettaglio dei costi sostenuti, fornitura di prestazioni analoghe a quelle previste per i Centri di Assistenza dei Richiedenti Asilo o “CARA”, valutazione di economicità e “spedite ricerche di mercato” per la selezione dei contraenti).

Ai comuni che avessero sostenuto o autorizzato spese per minori non accompagnati veniva erogato dal Ministero del Lavoro un contributo massimo fino a 80 euro/die (per un massimo di 500 posti). Procedimenti viziati, secondo gli accertamenti e anche secondo i giudici contabili di primo grado.

MIMMO LUCANO PROSCIOLTO IN APPELLO: LE MOTIVAZIONI DEI GIUDICI CENTRALI DELLA CORTE DEI CONTI E L’ASSENZA DI OCCULTAMENTO DOLOSO

Il primo giudice aveva, inoltre, respinto l’eccezione di prescrizione sollevata da tutti i soggetti chiamati in giudizio. Secondo quanto emerge dai motivi della sentenza definitiva della Corte dei Conti romana, “la straordinarietà della situazione emergenziale in atto ha richiesto la capacità del soggetto attuatore di organizzare e pianificare in tempi molto brevi la collocazione di tutti i migranti in sistemazioni adeguate, tenuto conto dell’impegno assunto dalla Regione Calabria già nell’aprile 2011 in sede di Conferenza Stato-Regioni di garantire l’ospitalità a n. 1643 migranti”.

Lo stesso collegio giudicante ha escluso contestualmente “che nella fattispecie di cui si discute si sia in presenza di condotte degli odierni appellanti connotate da occultamento doloso del danno”. In definitiva, scrive la Corte nelle sessantadue pagine della sentenza, “non essendo stata raggiunta la prova di un occultamento doloso, né per Mazzeo né per gli altri appellanti, così come non esiste dimostrazione di accordi criminosi tra i vari soggetti, deve concludersi che la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva sin dal 31.12.2012 la conoscibilità degli eventuali danni erariali, a decorrere, cioè, dal verificarsi dei fatti dannosi, così che gli inviti a dedurre, notificati ai convenuti, quale primo atto interruttivo, tra aprile e giugno 2021, devono ritenersi intempestivi, in quanto intervenuti a termine prescrizionale dell’azione di responsabilità ormai decorso”.

A questo punto è preclusa ogni altra azione per accertare la responsabilità e ottenere il risarcimento del danno. Le conseguenze incidono sull’interesse pubblico e la prescrizione potrebbe compromettere il diritto del cittadino contribuente a una effettiva azione risarcitoria per i danni causati all’erario.

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