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Caso Tisci, l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo: “Consegnato un solo messaggio, i vocali sono spariti”

  • Postato il 22 maggio 2026
  • Moda E Stile
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Caso Tisci, l’accusa blocca la deposizione di Mahmood e chiede più tempo: “Consegnato un solo messaggio, i vocali sono spariti”

C’è una svolta nella causa che vede l’ex stilista di Burberry e Ginvechy Riccardo Tisci accusato di stupro e il nome di Mahmood come testimone invocato dalla difesa. Nelle scorse ore, il giornalista freelance Louis Pisano ha divulgato su X (ex Twitter) il “Documento 48” depositato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York (caso n. 1:25-cv-04758-LAK). Le carte rivelano un duro scontro procedurale tra le parti riguardo alla convocazione di Mahmood come testimone. Come riportato nel documento del 20 maggio 2026, firmato dall’avvocato Uri Nazryan dello studio Held & Hines, LLP, il team legale di Cooper ha presentato un “Memorandum of Law in Partial Opposition to Defendant’s Motion for Issuance of a Letter of Request”. In sostanza, l’accusa non si oppone all’idea di interrogare il cantante in Italia tramite la Convenzione dell’Aia, ma chiede al giudice di congelare l’emissione della lettera rogatoria a causa di presunte lacune nella documentazione fornita dalla difesa. In sintesi, ora la questione davanti al giudice non riguarda se Mahmood debba essere sentito, ma quando e con quali domande. Per la difesa Tisci la testimonianza del cantante è urgente e rilevante. Per Cooper lo è altrettanto, ma proprio per questo non può essere gestita in modo parziale: prima vanno prodotti i documenti, poi formulate le domande da sottoporre in Italia.

I nuovi documenti

Il nodo del contendere riguarda gli scambi di messaggi tra Tisci e Mahmood. A pagina 2 del Documento 48, i legali di Cooper lanciano un’accusa precisa: “Il Convenuto ha rivelato solo un singolo scambio di messaggi [avvenuto il 7 maggio 2026, ndr]. Le registrazioni vocali (chiaramente identificate nello scambio) non sono state incluse e non vi erano messaggi precedenti o successivi allo scambio”. L’avvocato Nazryan definisce “virtualmente impossibile che ciò che il Convenuto ha fornito sia l’intera estensione delle informazioni scopribili tra il Convenuto e il sig. Mahmoud”.

La premessa è esplicita già nella prima pagina dell’atto: “Plaintiff presents this short memorandum in partial opposition to Defendant’s motion for the Court to issue a Letter of Request directing the appropriate judicial authority in Italy to order and execute the oral examination of Alessandro Mahmoud”. Tradotto: Cooper presenta una breve memoria in opposizione parziale alla richiesta di Tisci affinché la Corte emetta una rogatoria diretta all’autorità giudiziaria italiana competente per ordinare ed eseguire l’esame orale di Alessandro Mahmoud. In altre parole, non vuole impedire che Mahmood venga sentito: vuole poter formulare le proprie domande dopo aver ricevuto prima i documenti e le risposte iniziali della discovery.

Le posizioni di Tisci e Cooper

La tesi dell’accusa è che la difesa stia forzando i tempi per limitare le indagini. Cooper chiede pertanto alla Corte di attendere “fino a dopo il 10 luglio 2026, per emettere la Lettera di Richiesta”. L’obiettivo è chiaro: “L’Attore dovrebbe avere l’opportunità di ottenere risposte alle sue richieste di discovery iniziali prima di porre quella che sarà probabilmente la sua unica serie di domande al sig. Mahmoud”. Le domande proposte in questa fase “potrebbero essere l’unica opportunità per ottenere una testimonianza giurata dal sig. Mahmoud”, sottolineano i legali.

Il team di Cooper contesta inoltre la presunta fretta della difesa, definendola “infondata e autoimposta”. “Il Convenuto avrebbe potuto divulgare tutte le comunicazioni tra il Convenuto e il sig. Mahmoud — proprio come l’Attore ha fatto volontariamente con i referti della polizia e medici mesi fa”. E aggiungono un dettaglio temporale: “Il Convenuto ha fornito un singolo scambio di messaggi per la prima volta il 7 maggio 2026“. Secondo la tabella di marcia del tribunale, il limite per le deposizioni fattuali è fissato al 30 settembre 2026, ma tale scadenza “non si applica alla deposizione all’estero del sig. Mahmoud, il che significa che le parti avranno più di 6,5 mesi per ottenere la deposizione”. Se il giudice accogliesse la richiesta di rinvio, l’attore subirebbe un “reale pregiudizio nella sua capacità di ‘interrogare’ il sig. Mahmoud senza questa discovery iniziale”.

Nella seconda pagina del documento, i legali di Cooper contestano direttamente l’urgenza invocata dalla difesa Tisci. Scrivono che la convinzione del convenuto secondo cui rinviare la mozione fino a dopo le produzioni iniziali comporterebbe “a substantial risk that the examination would not be scheduled until after the close of discovery” è “speculative”, cioè speculativa, e “does not provide any evidence of how long the process will take”. Per Cooper, dunque, non ci sarebbe prova concreta che attendere circa un mese e mezzo comprometta davvero la possibilità di sentire Mahmood entro i tempi del procedimento. Non solo. L’atto aggiunge che “Voice recordings (clearly identified in the exchange) were not included and there were no messages before or after the exchange”. Le registrazioni vocali, chiaramente indicate nello scambio prodotto, non sarebbero state incluse; e non sarebbero stati forniti messaggi precedenti o successivi.

Il nodo da sciogliere

La conclusione dei legali di Cooper è altrettanto esplicita: sarebbe “virtualmente impossibile”, secondo loro, che quanto prodotto dal convenuto rappresenti l’intero materiale rilevante e ostensibile relativo alle comunicazioni tra Tisci e Mahmood. Per questo, scrivono ancora, almeno Cooper dovrebbe poter approfondire la questione prima che venga emessa la rogatoria. Il motivo è chiarito nel rigo successivo: le comunicazioni tra Tisci e Mahmood, secondo Cooper, sarebbero “essenziali”. La parte attrice rivendica quindi il diritto di notificare richieste documentali e interrogatori “that must be answered under oath” — cioè a cui si deve rispondere sotto giuramento — prima di formulare le domande da sottoporre a Mahmood. La memoria si chiude con una richiesta in tre punti. Cooper chiede che la Corte: conceda la mozione di Tisci “on consent”, cioè con il consenso della parte attrice; conceda a Cooper tempo fino al 10 luglio 2026, o comunque fino a una data ragionevole successiva al 30 giugno 2026, per presentare le domande da includere nella rogatoria; ed emetta la Letter of Request solo successivamente. L’atto è firmato da Uri Nazryan, dello studio Held & Hines, LLP, indicato come legale di Cooper, e notificato lo stesso giorno alla difesa di Tisci, rappresentata da Anthony B. Ullman dello studio Dentons US LLP.

I precedenti

Il nuovo documento si inserisce in una vicenda già complessa. Nella causa civile, Cooper accusa Tisci di averlo drogato e aggredito sessualmente a New York nel giugno 2024. Tisci ha negato le accuse. Gli atti successivi hanno portato la difesa dello stilista a chiedere di sentire Mahmood in Italia tramite la Convenzione dell’Aja, sostenendo che il cantante possa essere un testimone di prima mano su circostanze rilevanti della serata. Nella precedente amended complaint, Cooper aveva sostenuto che il drink gli sarebbe stato consegnato da Mahmood e che sarebbe stato alterato con una sostanza incapacitante “by Defendant or Mahmoud acting at Defendant’s direction”, cioè “dal convenuto o da Mahmoud agendo su indicazione del convenuto”. Mahmood, va ribadito, non risulta parte del procedimento né imputato o accusato nella causa civile.

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Il Fatto Quotidiano

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