Auto ibride e ZTL: dove puoi entrare e dove no

  • Postato il 10 ottobre 2025
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Chiedersi se le auto ibride possano entrare nelle ZTL significa toccare un punto nevralgico della transizione energetica e della mobilità urbana italiana. L’argomento, solo in apparenza tecnico, intreccia diritto amministrativo, politiche ambientali, strategie di mobilità sostenibile e questioni sociali legate all’accessibilità dei centri storici. A prima vista, un veicolo ibrido, in grado di ridurre consumi ed emissioni rispetto a uno tradizionale, dovrebbe essere accolto come soluzione virtuosa. La realtà normativa è in realtà tutt’altro che lineare.

Ogni città gestisce in autonomia le proprie Zone a Traffico Limitato, calibrando permessi, orari e deroghe in funzione della densità urbana, della qualità dell’aria e delle infrastrutture disponibili. Questa autonomia è garantita dal Codice della Strada, ma genera una mappa frammentata di regole locali. Senza considerare che sotto la stessa etichetta di ibrido convivono tecnologie molto diverse: mild hybrid, full hybrid e plug-in hybrid hanno impatti ambientali differenti.

Auto ibride e ZTL, cosa prevede il Codice della Strada

Il punto di riferimento normativo è il comma 9 bis dell’articolo 7 del Codice della Strada che prevede l’accesso libero alle ZTL per i veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Questa formulazione è stata interpretata in modi diversi. Nella visione del legislatore, la volontà era di favorire la diffusione delle tecnologie a basso impatto ovvero incoraggiare gli automobilisti a scegliere motorizzazioni meno inquinanti e a ridurre le emissioni complessive.

I Comuni hanno rivendicato la loro competenza nel disciplinare la circolazione nei centri urbani secondo cui la norma nazionale non può cancellare del tutto il potere locale di regolazione. In altre parole, se un’amministrazione dimostra che l’accesso delle auto ibride compromette la qualità dell’aria o la sicurezza stradale, può imporre limitazioni, permessi o ticket. Questa posizione è stata accolta anche dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha precisato come la legge nazionale non determini un diritto assoluto e permanente di ingresso, ma un principio generale da bilanciare con le esigenze locali.

L’interpretazione operativa tra ZTL nuove e ZTL storiche

Una delle chiavi di lettura emerse negli ultimi anni distingue tra ZTL di nuova istituzione e ZTL storiche. Secondo l’interpretazione prevalente, il comma 9 bis si applicherebbe solo alle zone create dopo l’entrata in vigore della norma mentre per le aree già esistenti prima del 2019 resterebbe valida la disciplina comunale. In pratica un Comune può continuare a regolare l’ingresso dei veicoli ibridi se la ZTL è precedente mentre per le nuove zone la legge impone una maggiore apertura verso le alimentazioni a basso impatto.

Questo principio spiega perché le differenze tra città siano così marcate. Nei centri storici più antichi – come Roma, Firenze o Bologna – la ZTL è un’istituzione consolidata, pensata per tutelare il patrimonio artistico e ridurre il traffico. Qui gli ibridi non godono automaticamente di deroghe. In altre aree, come nei quartieri più moderni o nelle zone ambientali nate di recente (si pensi ad Area B a Milano o alla Fascia Verde a Roma), le regole sono più permeabili e orientate alla gradualità della transizione ecologica, con sistemi di limitazioni progressivi in base a classe Euro ed emissioni.

La giurisprudenza tra annullamenti gerarchia delle fonti

Nel 2025, una sentenza del Giudice di Pace di Roma ha annullato alcune sanzioni inflitte a un automobilista in possesso di un’auto ibrida secondo il principio che il Comune non può contraddire una norma di rango superiore come l’articolo 7 del Codice della Strada. Secondo il giudice, l’ibrido rientra tra i veicoli a propulsione ibrida e dunque deve poter circolare nelle ZTL.

La pronuncia ha però un effetto limitato: non è un precedente vincolante e non obbliga il Comune di Roma a modificare la propria regolamentazione. La vicenda ha però riacceso il dibattito sulla gerarchia delle fonti e sulla necessità di armonizzare la normativa per evitare conflitti interpretativi. Altri giudici, in contesti differenti, hanno invece dato ragione ai Comuni, e ritenuto legittimo imporre ticket o permessi speciali agli ibridi.

Milano: Area B, Area C e la soglia di CO2 come discriminante

A Milano convivono due ZTL: Area B, che copre la gran parte del territorio urbano, e Area C, concentrata nel centro storico. In Area B, le limitazioni si basano su classe Euro e alimentazione, secondo un calendario che fino a oggi non penalizza gli ibridi. Le auto a benzina Euro 5 e 6, le ibride e le vetture a metano o GPL sono ammesse mentre sono vietati i diesel Euro 3, 4 e 5 con blocchi totali dal 2025 in poi.

In Area C il criterio guida è la CO2 emessa: fino a 100 grammi per chilometro, l’accesso è gratuito. Oltre questa soglia l’automobilista paga un ticket giornaliero. Questa impostazione privilegia i veicoli elettrici e le ibride plug-in, penalizzando le mild hybrid con emissioni più elevate.

Roma: ZTL centrali, Fascia Verde e permessi differenziati

Le ZTL a Roma si dividono in due grandi categorie: le ZTL centrali (Centro Storico, Tridente, Trastevere, Testaccio, San Lorenzo) e la ZTL Fascia Verde, nata con finalità ambientali. Nel primo caso le auto ibride non hanno accesso libero. Bisogna richiedere un permesso e rispettare orari e limitazioni specifiche. Le tariffe variano a seconda della tipologia di veicolo e dell’intestatario tra residente, artigiano e servizio pubblico.

Nella Fascia Verde cambiano le regole. Qui i blocchi si basano su classi Euro, alimentazione e livelli di allerta smog. Dal primo novembre 2024 sono state ad esempio introdotte restrizioni permanenti per i veicoli più inquinanti, e in giornate di alta concentrazione di polveri sottili possono scattare divieti temporanei anche per i diesel più recenti. L’auto ibrida non gode di un’esenzione totale: la classe Euro resta determinante e le ordinanze del sindaco possono introdurre limitazioni in base all’andamento dei livelli di PM10 e NO2.

Torino: elettrico privilegiato e ibrido in regime transitorio

A Torino, il Comune ha scelto di privilegiare l’elettrico puro come unica categoria ammessa liberamente in ZTL fino al 31 dicembre 2025, previa registrazione del veicolo. Gli ibridi rientrano in un regime transitorio, con permessi ridotti o temporanei legati alle emissioni di CO2 (non superiori a 110 g/km) e alla residenza del proprietario. È una politica che mira a spingere i cittadini verso l’elettrificazione completa con gli ibridi un ruolo di fase intermedia e non di soluzione definitiva.

Come orientarsi tra norme, delibere e varchi elettronici

Ogni Comune dispone di un portale ZTL dove inserire la targa del veicolo per controllare se l’accesso è consentito. Bisogna inoltre prestare attenzione ai calendari stagionali dei divieti, alle fasce orarie e alle soglie di emissioni aggiornate. A volte una delibera può modificare le regole da un mese all’altro, e un veicolo ammesso oggi potrebbe essere bloccato domani.

La complessità del sistema deriva anche dalla mancanza di una piattaforma nazionale unificata, che renda trasparenti le differenze tra i vari regolamenti. In mancanza di un coordinamento centrale, l’unico modo per non incorrere in sanzioni resta quello di informarsi e registrare la propria targa sui portali ufficiali di mobilità, soprattutto se si guida un veicolo ibrido o elettrico plug-in.

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Virgilio.it

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