Ausiliari del traffico, poteri e limiti delle multe

Gli ausiliari del traffico non sono vigili in miniatura, ma figure con un mandato definito dall’articolo 12-bis del Codice della Strada, che stabilisce chi li nomina, dove operano, quali violazioni possono accertare e con quali strumenti possono documentarle. La norma ha razionalizzato una materia per anni affidata a prassi e sentenze senza troppa chiarezza su ruoli e confini operativi.

Il conferimento del ruolo di ausiliari del traffico avviene con provvedimento nominativo del sindaco: solo chi è indicato per nome, con requisiti verificati, assenza di pendenze penali e formazione superata, può operare per poi – durante il servizio – rivestire la qualifica di pubblico ufficiale. L’atto non è un dettaglio: delimita i confini territoriali e materiali della competenza e consente di verificare la legittimità di un eventuale verbale.

Cosa possono contestare gli ausiliari del traffico

Il primo nodo riguarda l’affidamento del servizio e la catena delle responsabilità. Quando la sosta è gestita da un concessionario o da una società in house, l’ausiliario opera entro un perimetro contrattuale e regolamentare che nasce da delibere e ordinanze comunali. Il suo potere di accertamento non è diffuso sull’intero territorio, ma aderisce allo spazio e alla funzione definiti dall’affidamento.

Se un verbale nasce al di fuori delle aree assegnate o in assenza di un’ordinanza che istituisce la sosta regolamentata, la contestazione diventa vulnerabile perché l’atto che fonda il potere manca, o non copre quel tratto di strada, e la competenza dell’accertatore viene meno.

Il raggio d’azione degli ausiliari del traffico è dunque centrato su sosta e fermata. Restano fuori le violazioni di circolazione generale – come passaggio con il semaforo rosso, mancanza di utilizzo delle cinture di sicurezza o superamento del limite di velocità – che spettano alla polizia stradale in senso proprio, salvo l’eccezione del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico, abilitato anche per la circolazione sulle corsie riservate al servizio di linea.

Gli ausiliari della sosta operano allora nelle aree oggetto di affidamento (ad esempio strisce blu o parcheggi in concessione) e, quando indispensabile per manovre di accesso o di uscita, anche nelle aree immediatamente limitrofe. Logiche analoghe valgono per ausiliari collegati a raccolta rifiuti e per ispettori del trasporto pubblico locale, con estensione alle zone contigue solo se funzionale alla fruizione dei servizi.

I limiti fissati dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha fissato alcuni punti fermi: gli ausiliari possono sanzionare solo entro i limiti delle funzioni conferite e delle aree di competenza. Per le corsie preferenziali, i poteri si concentrano sul personale ispettivo nell’ambito del trasporto pubblico locale. Questo indirizzo giurisprudenziale è stato poi recepito nella lettera dell’articolo 12-bis del Codice della Strada che ne ha cristallizzato il perimetro.

L’ausiliario accerta, redige e sottoscrive il verbale e, nei casi previsti, può disporre la rimozione. Non è una scelta discrezionale: è vincolata a presupposti tipizzati (intralcio, sicurezza, divieti qualificati) ed è esercitabile solo dentro gli ambiti affidati. Nello svolgimento dei compiti è ammesso l’uso di strumenti fotografici e tecnologie digitali per documentare l’illecito.

Le foto e i rilievi digitali rafforzano infatti il verbale, ma devono mostrare senza dubbi interpretativi luogo, segnaletica e posizione del veicolo. Le immagini ambigue, come dettagli isolati, contesti non riconoscibili, assenza di riferimenti, indeboliscono l’istruttoria e aprono spazi difensivi concreti.

Dal preavviso sul parabrezza ai tempi di notifica

Il foglietto sul parabrezza collocato dall’ausiliare del traffico per contestare la violazione del divieto di sosta o di fermata è un preavviso di cortesia: non è un atto impugnabile, non sostituisce la contestazione immediata e non invalida il successivo verbale se manca o contiene refusi. L’unico titolo opponibile è il verbale notificato. In pratica la difesa si esercita su quell’atto, non sul preavviso.

Se non c’è contestazione su strada, la notifica deve avvenire entro 90 giorni dall’accertamento (per gli automobilisti residenti in Italia). Il termine è decadenziale e si considera rispettato con la consegna all’operatore postale entro il novantesimo giorno. Di conseguenza la verifica delle date e del tracciamento postale sono prove per eccepire la tardività.

L’automobilista che ritiene illegittimo il verbale può quindi scegliere tra il ricorso al Prefetto entro 60 giorni o l’opposizione al Giudice di Pace entro 30 giorni (60 se all’estero). Il primo è gratuito ma, in caso di rigetto, porta a ordinanza-ingiunzione. Il secondo richiede contributo unificato e consente un vaglio probatorio più puntuale. I due rimedi sono alternativi e non cumulabili sullo stesso atto.

Errori tipici e difese efficaci

Le nullità più comuni riguardano sanzioni elevate fuori dall’area affidata, violazioni di circolazione contestate da ausiliari “della sosta”, nomine carenti, notifiche oltre termine o documentazioni fotografiche non idonee a collegare il veicolo al luogo e alla segnaletica. Nella fase di ricorso può allora rivelarsi una chiave preziosa la richiesta dell’atto di conferimento, della mappa delle aree affidate e della cronologia integrale degli atti.

Solo dopo si sceglie tra pagamento in misura ridotta e impugnazione davanti al Prefetto o al Giudice di Pace, valutando costi, tempi e probabilità di accoglimento. La differenza la fa il metodo: incrociare competenza, territorio, prova e termini dà sostanza alla tesi, mentre argomenti generici o emotivi raramente spostano l’esito.

Dove non ha potere l’ausiliare del traffico

Per il transito sulla corsia riservata agli autobus la competenza spetta al personale ispettivo del trasporto pubblico locale investito delle relative funzioni. Un ausiliario della sosta del gestore parcheggi non può elevare verbali per circolazione su corsie riservate. Qui il diritto è chirurgico e non ammette eccezioni: la funzione segue la corsia, non l’intero territorio comunale.

La rimozione del veicolo in divieto di sosta è possibile solo nei casi previsti e deve essere proporzionata al rischio o all’intralcio. In sede di difesa è legittimo chiedere motivazione puntuale sui presupposti applicati e sui costi accessori, per verificare coerenza tra fatto, luogo e misura adottata.

In ogni caso l’articolo 12 del Codice della Strada elenca i soggetti della polizia stradale in senso pieno (tra cui la polizia locale). L’articolo 12-bis ritaglia quindi per gli ausiliari del traffico un ambito settoriale su sosta e fermata e, per gli ispettori del trasporto pubblico locale, anche sulla circolazione nelle corsie riservate, con attività sanzionatoria rimessa agli uffici comunali.

Autore
Virgilio.it

Potrebbero anche piacerti