Aspromonte Emiliano, le motivazioni della sentenza

  • Postato il 16 maggio 2025
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Aspromonte Emiliano, le motivazioni della sentenza

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Nelle motivazioni della sentenza Aspromonte Emiliano un precedente importante sull’utilizzabilità delle chat acquisite da autorità straniere


Un precedente che sancisce la genuinità delle prove acquisite nei processi contro i narcos della ‘ndrangheta. Lo si ricava dalle motivazioni della sentenza con cui il gup di Bologna Andrea Salvatore Romito ha disposto condanne per circa quattro secoli di reclusione per i 35 imputati che hanno scelto il rito abbreviato dopo essere stati coinvolti nell’operazione “Aspromonte Emiliano”.

Secondo il gup, «occorre conformarsi» ai principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno sancito l’utilizzabilità delle chat scambiate tramite criptofonini e acquisite dagli inquirenti francesi.

Ecco perché regge l’inchiesta della Dda di Bologna che nel maggio 2023 portò al blitz con cui furono disarticolate sinergie criminali nel narcotraffico internazionale strette in Emilia dalla ‘ndrangheta di San Luca e da quella del Crotonese.

Ma la decisione si riverbera sugli altri processi in corso. Il servizio digitale Sky Ecc è, infatti, uno dei meccanismi di comunicazione anonima preferito dai “signori della droga” in tutto il mondo. E sono milioni le conversazioni acquisite tramite criptofonini in oltre 70mila dispositivi ormai utilizzabili.

LE SEZIONI UNITE

La questione era stata rimessa alle Sezioni Unite che, con le sentenze del 29 febbraio e del 14 giugno 2024, stabilivano che, in materia di ordine europeo di indagine, «la trasmissione del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decriptate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 234 bis del codice di procedura penale, che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie».

Rientra, invece, «nella disciplina della circolazione delle prove tra procedimenti penali desumibile dagli articoli 238 e 270 cpp». Le pronunce degli ermellini del febbraio 2024 hanno superato il principio secondo cui i dati informatici acquisiti all’estero legittimavano il ricorso all’articolo 234 bis essendo l’acquisizione sottoposta a regole, limiti e garanzie diverse che dipendono dalle modalità con cui ha operato l’autorità estera.

ASPROMONTE EMILIANO, FLUSSI DI COMUNICAZIONE

Invece, se l’operazione è avvenuta «mediante captazione, condotta in tempo reale, di un flusso di comunicazioni in atto, si è realizzata attività di intercettazione in procedimento separato». Di conseguenza, trova applicazione l’articolo 270.

Qualora fossero stati ottenuti dall’autorità giudiziaria estera «trascrizioni di comunicazioni già avvenute e conservate nella memoria dei supporti utilizzati dai dialoganti», allora i dati sarebbero da considerare «documenti». E quindi acquisibili ai sensi dell’articolo 238.

Nel caso in questione, si tratta di messaggi scambiati su chat bilaterali o di gruppo mediante un sistema cifrato e già a disposizione dell’autorità giudiziaria francese. E quindi «non c’è dubbio», osserva il giudice, che il pm antimafia Roberto Ceroni abbia agito nell’ambito delle forme di cooperazione internazionale già previste dalla direttiva 2014/41 Ue.

ORDINE EUROPEO D’INDAGINE

L’ordine europeo di indagine doveva «solo dare conto dello specifico oggetto della prova», essendo rimessa allo Stato «la concreta acquisizione della prova da trasferire». Nell’ordinamento italiano, del resto, «le prove già disponibili in altri procedimenti possono essere richieste ed acquisite dalle parti». Né è richiesta autorizzazione del giudice italiano per l’acquisizione di comunicazioni telefoniche acquisite in altri procedimenti.

LEGGI ANCHE: Aspromonte Emiliano, condanne per 4 secoli ai narcos della ‘ndrangheta

LA CASSAZIONE FRANCESE

In particolare, tre ordini europei di indagine sono stati emessi a carico di presunti esponenti di un’organizzazione operante nell’area di Reggio Emilia e in contatto con cartelli sudamericani del narcotraffico. Tre apparecchi con tecnologia Sky Ecc sarebbero stati, infatti, utilizzati da imputati incaricati della consegna del denaro. La difesa ha contestato che le modalità tecniche di acquisizione risultano coperte, in Francia, dal segreto di difesa nazionale e non possono essere esaminate ex post nei singoli giudizi.

Ma, osserva il giudice, «tale dinamica ha trovato piena copertura in pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale francesi». Inoltre, l’autorità giudiziaria francese ha attestato la corrispondenza dei dati trasmessi in esecuzione di ordini investigativi e poi trasmessi in contenitori sigillati al Tribunale di Parigi. «Piena garanzia», dunque, anche della copiatura dei di file con modalità tali da garantirne la «genuinità».

HOLDING DELLA DROGA

Significativo che le pene più alte, a 20 anni di reclusione ciascuno, siano quelle disposte per il presunto vertice dell’organizzazione, l’ex super latitante Giuseppe Romeo, della nota famiglia mafiosa detta anche “Staccu” di San Luca, e per il petilino Pietro Costanzo, che avrebbe svolto un ruolo importante  dopo l’arresto del capo. L’emblema di quelle sinergie criminali sono lingotti d’oro puro.

I proventi della droga venivano investiti, infatti, anche in beni rifugio di natura speculativa.

Tant’è che al boss sanlucoto e a due imputati ritenuti vicini alle cosche del Crotonese, come il cutrese Francesco Silipo e il melissese Gennaro Lonetti, era contestato anche il riciclaggio.

Dietro la regia di Romeo, i crotonesi emigrati sarebbero stati tra i corrieri più attivi nell’ambito della presunta holding della droga di matrice calabro-emiliana che avrebbe gestito traffici di oltre mille chili di cocaina, centinaia di chili di hashish, decine di chili di marijuana per un giro di affari di svariati milioni di euro.

NUDOLS TRA I NICKNAME

Tra i nickname che Romeo utilizzava c’era quello di Nudols. E chissà se si tratta di una citazione dal capolavoro di Sergio Leone “C’era una volta in America” perché sembra richiamare il protagonista del film interpretato dal grande Robert De Niro.

«Dati di inequivoca valenza probatoria», rileva il giudice a proposito della corrispondenza delle intercettazioni alla voce di Romeo, risultato essere l’utilizzatore di tre dispositivi Sky Ecc.

ASPROMONTE EMILIANO, L’ORGANIZZAZIONE

Sono soprattutto gli elementi di indagine acquisiti tramite intercettazioni a consentire di ritenere «acclarata» l’esistenza di un’organizzazione dedita al narcotraffico, operante sin da 2016 nell’area reggiana e parmense.

Un’organizzazione composta inizialmente da Pietro Costanzo, Francesco Silipo e Giuseppe Cistaro, calabresi residenti in Emilia già in contatto con i corregionali Fortunato e Giuseppe Giorgi, parenti di Romeo. L’incremento degli affari, dovuto all’«ottima organizzazione della cellula», avrebbe reso necessario l’allargamento delle fila della compagine. L’ingresso di Romeo, «gestore di una vastissima rete di narcotraffico a livello internazionale», avrebbe favorito l’incremento degli approvvigionamenti di stupefacenti.

MINACCE AGLI INQUIRENTI

 Il modus operandi? «Ogni approvvigionamento di droga in Calabria pianificato in Spagna da Romeo». Dopo il suo arresto, l’ex re del narcotraffico avrebbe demandato i compiti a Costanzo e Silipo i quali, a loro volta, delegavano i corrieri. Sarebbe stato proprio il cutrese Silipo a riorganizzare dalla Spagna la gang. Ma un altro fedelissimo dell’ex re del narcotraffico sarebbe stato Costanzo, nel quale Romeo riponeva «pieno affidamento». Al punto da incaricarlo di contattare un magistrato e un sostituto procuratore in servizio a Reggio Calabria al fine di «indirizzare uno dei processi instaurati a suo carico».

Ci sarebbe anche il tentativo di individuare un investigatore “reo” di avergli sequestrato ingenti somme di denaro al fine di «procedere alla sua eliminazione fisica». «Vedi di capire se è stata la Dda di Milano o di reggio Calabria a farmi il servizio. Non voglio equivoco».

CHAT CRIPTATE

Gli imputati, secondo l’accusa, creavano i gruppi sulla chat criptata Sky Ecc per condurre indisturbati i loro affari di droga. I broker utilizzavano utenze telefoniche sudamericane per sondare la disponibilità dei prelevatori di denaro e dare loro indicazioni su giorno, ora, coordinate geografiche della consegna e informazioni utili ai corrieri incaricati.

Una volta ottenuta la disponibilità del prelevatore, i broker richiedevano un numero seriale di banconota (token) che gli avrebbe dovuto comunicare tramite messaggistica, il prelevatore e il corriere si incontravano con la banconota token quale segno di riconoscimento e apponevano la loro firma con la data e l’importo.

LA FOTO DELLA BANCONOTA

A conferma dell’avvenuto scambio, la foto della banconota veniva inviata al broker sudamericano. Il prelevatore depositava poi il denaro su conti a lui riconducibili da cui partivano i bonifici presso aziende commerciali in Asia e Sudamerica, trattenendo per sé una percentuale a titolo di commissione. Dopo l’arresto del super latitante, avviene la «ristrutturazione del gruppo». Secondo le «direttrici operative» già tracciate da Romeo. «Battete le strade. Fate gioco di squadra. Mai vi mancherà niente. Ma non mancarmi mai».

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