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Arriva la quattordicesima: i beneficiari della busta paga aggiuntiva e come si calcola la cifra che spetta

  • Postato il 8 giugno 2026
  • Usi & Consumi
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Arriva la quattordicesima: i beneficiari della busta paga aggiuntiva e come si calcola la cifra che spetta

L’arrivo dell’estate in Italia non è segnato soltanto dall’innalzamento delle temperature o dall’apertura della stagione balneare, ma anche da un appuntamento contabile che divide profondamente la platea dei lavoratori italiani. Si tratta della quattordicesima mensilità, una gratifica che per molti rappresenta l’unica boccata d’ossigeno per far fronte alle spese delle vacanze o, più pragmaticamente, per saldare i debiti accumulati durante l’inverno. Eppure, contrariamente a quanto si possa pensare, questo “tesoretto” non è un diritto universale sancito dalla Costituzione o dalle leggi dello Stato per tutti i cittadini che prestano la propria opera.

Per comprendere il funzionamento della quattordicesima è infatti necessario sottolineare che questa mensilità funziona in modo differente dalla tredicesima: se quest’ultima ha una natura obbligatoria per legge ed è onnicomprensiva – in virtù del DPR 1070/1960 che ha esteso a tutti l’obbligo nato dagli accordi interconfederali per proteggere i consumi natalizi – la quattordicesima vive esclusivamente nei perimetri stabiliti dalla contrattazione collettiva o da schemi previdenziali per redditi bassi. Lo Stato garantisce a ogni dipendente un extra per il Natale, ma lascia alla forza dei sindacati e alla specificità dei singoli settori la possibilità di ottenere un secondo assegno estivo.

Quattordicesima, la mappa dei beneficiari

A differenza della tredicesima, la quattordicesima non è un obbligo di legge ma dipende esclusivamente dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) applicato. I principali settori che la prevedono sono il Commercio e Terziario, il Turismo, l’Alimentare, la Logistica e le Pulizie/Multiservizi. Al contrario, i dipendenti della pubblica amministrazione e quelli del settore metalmeccanico non hanno diritto a questa mensilità aggiuntiva.

Per chi lavora con partita IVA o contratti di collaborazione (co.co.co.), la quattordicesima non esiste, poiché il loro compenso è basato sulla singola prestazione o sul fatturato annuo pattuito. Se il contratto del singolo lavoratore non la prevede esplicitamente, il datore di lavoro non è tenuto a versarla, a meno che non ci sia un accordo aziendale o individuale specifico.

Come viene calcolato quanto spetta

Per comprendere quanto spetterà effettivamente in busta paga, occorre immergersi nei tecnicismi del calcolo per dodicesimi, definiti tecnicamente ratei. Il periodo di maturazione della quattordicesima non segue l’anno solare che va da gennaio a dicembre, ma si sviluppa lungo un asse che parte dal primo luglio di un anno e termina il 30 giugno dell’anno successivo. Questo significa che chi viene assunto, ad esempio, nel mese di gennaio, non riceverà a luglio una mensilità piena, ma solo sei dodicesimi del totale. La regola d’oro stabilita dalla prassi contabile prevede che per maturare il diritto al rateo mensile intero il lavoratore debba aver prestato servizio per almeno quindici giorni all’interno dello stesso mese. Se il contratto viene interrotto prima della data di erogazione, il lavoratore non perde quanto accumulato: i ratei maturati fino a quel momento devono essere liquidati obbligatoriamente all’interno dell’ultima busta paga, insieme al trattamento di fine rapporto e alle ferie non godute.

È un meccanismo di precisione che non ammette deroghe, ma che spesso nasconde insidie nelle assenze. Sebbene la legge protegga la maturazione della quattordicesima durante le ferie, la malattia pagata dall’azienda e l’infortunio, lo stesso non accade per lo sciopero o per i periodi di aspettativa non retribuita, che agiscono come una scure sulla somma finale, riducendo l’importo in modo proporzionale ai giorni di assenza.

Quanto spetta in busta paga

Il netto della quattordicesima risulta sistematicamente più basso rispetto a quello di una mensilità ordinaria, anche a parità di importo lordo. Il motivo è esclusivamente fiscale: sulla quattordicesima non si applicano le detrazioni per lavoro dipendente né quelle per carichi di famiglia (figli o coniuge). Queste detrazioni vengono calcolate e ripartite solo sulle dodici mensilità standard. Di conseguenza, la somma viene tassata integralmente con l’aliquota Irpef massima prevista per lo scaglione di reddito del lavoratore.

A questo si aggiunge la normativa sui contributi previdenziali: i tagli al cuneo fiscale e i bonus contributivi introdotti negli ultimi anni spesso non si applicano alle mensilità aggiuntive. Il lavoratore paga quindi la quota piena di contributi previdenziali (solitamente il 9,19% o 9,49%) e l’imposta sul reddito senza correttivi. Il prelievo totale può superare il 35-40% del lordo, rendendo la cifra netta effettiva sensibilmente più magra rispetto alla busta paga di giugno.

Anche i pensionati ricevono la quattordicesima

Se per i dipendenti la quattordicesima rappresenta un elemento del salario differito, per i pensionati assume la natura di una vera e propria prestazione assistenziale, pur rimanendo ancorata alla storia contributiva del soggetto. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale eroga questa somma nel mese di luglio esclusivamente a chi ha superato la soglia dei 64 anni e si trova in condizioni reddituali che non superano i limiti stabiliti annualmente, determinati in proporzione al trattamento minimo Inps. Per l’anno 2026, il valore di riferimento è stato adeguato al costo della vita arrivando a circa 598,61 euro mensili, parametro che definisce le soglie di accesso al beneficio.

Nello specifico, l’importo pieno spetta a chi dichiara un reddito complessivo individuale che non eccede le 1,5 volte il trattamento minimo, ovvero circa 11.372,08 euro annui. Qualora il reddito sia invece compreso tra questa soglia e le 2 volte il trattamento minimo, corrispondenti a circa 15.163,46 euro annui, il pensionato avrà comunque diritto a una quota della mensilità aggiuntiva, sebbene in misura ridotta, mentre al di sopra di questo secondo limite il diritto alla prestazione decade completamente.

La logica del provvedimento rimane quella di sostenere chi percepisce assegni pensionistici bassi nel fronteggiare i rincari stagionali e le spese sanitarie, ma l’ammontare effettivo del versamento non è fisso. Dipende dalla combinazione tra il reddito dichiarato e gli anni di contributi versati durante la vita lavorativa. Il ventaglio delle cifre erogate riflette questa proporzionalità: si parte da una base minima di 196 euro per chi ha alle spalle fino a 15 anni di contribuzione e si colloca nella fascia di reddito più alta tra quelle ammesse, per salire progressivamente fino a un massimo di 504 euro riservato a chi ha superato i 25 anni di contributi e rientra nel primo scaglione reddituale. È importante sottolineare come questa somma risulti esente da tasse per i beneficiari delle fasce più basse, rappresentando uno dei rari casi in cui il valore lordo coincide quasi interamente con il netto percepito.

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Il Fatto Quotidiano

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