Affitti brevi, in Liguria il 44% degli alloggi a uso turistico non a norma di legge

  • Postato il 28 novembre 2024
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  • Di Il Vostro Giornale
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Liguria. Ancora poche settimane per adeguarsi al nuovo decreto legge che, dal 1° gennaio 2025, prevede che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica sia munita del cosiddetto Cin, ovvero il codice identificativo nazionale, nonché della dotazione minima dispositivi di sicurezza e la presentazione al Comune della segnalazione certificato di inizio attività (Scia).

Adeguamento che in Liguria coinvolgerà le oltre 41.800 strutture registrate, ma che ad oggi – secondo i dati del ministero del Turismo diffusi dallo studio Rödl & Partner – vede il 44% delle stesse (oltre 18mila) non aver ancora richiesto il codice identificativo. Uniche regioni a fare peggio sono il Friuli Venezia Giulia con addirittura il 60% e le Marche con il 45%. Seguono la Liguria, Abruzzo (42%), Puglia (41%), Umbria e Veneto (38%), Sicilia e Calabria (37%), Piemonte e Toscana (36%), Lazio, Lombardia ed Emilia-Romagna (32%), Sardegna (31%) e Molise (29%).

Tra le regioni più virtuose spicca la Basilicata dove più dell’84% dei titolari ha già provveduto alla richiesta del Cin, così come sono in ottima posizione Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta (74%) e Campania (72%), a completare il podio.

Guardando poi in particolare alle città liguri, al primo posto si piazza Savona con il 54% delle strutture senza ancora il Cin, seguita da Imperia con il 43%, La Spezia (39%) e infine Genova (38%).

Il Cin , poi, una volta ottenuto, dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento concesso in locazione, oltre che essere indicato in ogni annuncio dell’immobile, sia su carta stampata che online, in particolare per gli annunci pubblicati sulle online travel agencies (come Airbnb, Booking, ecc).

In caso di mancata osservanza delle nuove prescrizioni sono previste pesanti sanzioni. Lo svolgimento della locazione turistica breve per un immobile privo del CIN viene sanzionato con una sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro – sottolinea l’avvocato Gennaro Sposato dello studio professionale – mentre la mancata esposizione viene sanzionata con pena pecuniaria da 500 a 5mila euro, in relazione alla dimensione dell’immobile nonché con la immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato. Poi, in caso di insussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti trovano applicazione le relative sanzioni regionali o statali, mentre in caso di assenza dei rilevatori e degli estintori è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria da 600 a 6mila euro per violazione accertata.”

Ma non è tutto perché tra le nuove prescrizioni introdotte dal decreto legge è necessario, in caso di svolgimento dell’attività di locazione turistica o breve in forma imprenditoriale, che il titolare dell’attività presenti presso lo sportello unico per le attività produttive del proprio Comune la Scia, “pena l’applicazione, in caso di mancata osservanza, di una sanzione pecuniaria da 2mila a 10mila euro, in relazione alle dimensioni dell’immobile”, chiarisce Sposato.

 

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Il Vostro Giornale

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