“Vietato impiegare gli studenti in alternanza scuola-lavoro per attività ad alto rischio”. Fino a ieri si poteva
- Postato il 29 ottobre 2025
- Lavoro
- Di Il Fatto Quotidiano
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È servita una norma specifica per vietare l’alternanza scuola-lavoro nelle attività a elevato rischio per la sicurezza. Gli studenti non smetteranno di andare in fabbrica, ma dovranno stare lontani dalle lavorazioni più pericolose. La novità è contenuta nel decreto approvato martedì in consiglio dei ministri dal governo Meloni: da ora in poi, le convenzioni tra scuole e imprese dovranno escludere le mansioni catalogate appunto “con rischio elevato” dal documento di valutazione aziendale. Cosa che, al contrario, era finora concessa – o meglio non era esplicitamente vietata – visto che la legge imponeva solo, in quei casi, un rapporto massimo di cinque studenti per ogni tutor aziendale e 12 ore di formazione. Una regola permissiva che ha verosimilmente favorito gli infortuni degli studenti in tirocinio, circa 2mila all’anno secondo i dati Inail. Alcuni dei quali gravissimi o mortali.
La riunione dell’esecutivo ha licenziato ieri un decreto legge sulla sicurezza sul lavoro. Nel pacchetto sono presenti alcuni articoli sui “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (Pcto), cioè l’ex alternanza scuola-lavoro. “Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro – si legge nel testo – finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali tramite esperienze operative e in coerenza con la loro funzione prevalentemente orientativa, le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante”.
Sembra assurdo, ma fino a ieri non esisteva alcuna norma che proteggeva gli studenti dalla possibilità – che in diversi casi diventava certezza – di essere coinvolti in attività rischiose. Anzi, questo era espressamente concesso proprio dal decreto ministeriale che regolamenta l’alternanza: si tratta di un atto approvato a fine 2017 dal ministero dell’Istruzione di concerto con quelli del Lavoro e della Pubblica amministrazione. Stabilisce che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio”. Poco più sotto aggiunge che quando il rischio è alto, “la proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante” deve essere “non superiore al rapporto di cinque a uno”. Diventa poi otto a uno per il rischio medio e 12 a uno per il rischio basso.
Le norme, quindi, hanno finora concesso agli studenti di svolgere alternanza in settori rischiosi per loro natura e, soprattutto, non esisteva alcun divieto specifico di assegnarli alle mansioni più pericolose. Ora che le lavorazioni a rischio “elevato” dovranno essere escluse sin dalle convenzioni, è logico pensare che questa norma debba essere quantomeno integrata. Probabilmente, anche con questa novità introdotta dal governo Meloni, gli studenti continueranno a svolgere alternanza in strutture ad alto rischio – un concetto che riguarda il settore dell’impresa e dipende dall’accordo Stato-Regioni – ma sicuramente non potranno essere adibiti a quelle particolari lavorazioni a rischio “elevato”, definizione che deriva dal documento della valutazione dei rischi (dvr) approvato dall’azienda stessa e si riferisce alle singole mansioni. Per fare un esempio: potranno continuare ad andare in una fabbrica del legno, che da codice Ateco è a rischio “alto”, ma non potranno operare su quel preciso macchinario che ha un rischio “elevato” secondo il documento aziendale.
Insomma, la norma non risolve del tutto il problema, specialmente in aziende con documenti di valutazione del rischio meno severi. È comunque un passo in avanti. Tra gennaio e agosto 2025, gli studenti infortunati durante l’alternanza sono stati 1.229, in calo dell’11,1% rispetto ai primi otto mesi del 2024. In genere il dato annuale si aggira attorno ai 2mila infortuni. Il decreto approvato dal governo ha esteso l’assicurazione Inail anche agli incidenti stradali avvenuti tra l’abitazione degli studenti e il luogo in cui si svolge l’alternanza, per esempio la sede aziendale. Sono i cosiddetti infortuni “in itinere”, che in Italia sono equiparati agli infortuni sul lavoro.
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