“Una nuova convivenza non elimina il diritto all’assegno di mantenimento”: la sentenza della Cassazione

  • Postato il 20 giugno 2025
  • Giustizia
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Una nuova convivenza non comporta la perdita del diritto all’assegno di mantenimento da parte dell’ex coniuge. Lo ha stabilito la Cassazione in seguito alla richiesta di un uomo di interrompere il versamento all’ex moglie in quanto in casa già da due anni con un altro compagno. Stando a quanto riporta Il Gazzettino, la Corte d’appello aveva accolto l’istanza, rivedendo il mantenimento delle figlie a 700 euro ciascuna ed eliminando del tutto l’assegno. Sentenza bocciata dalla Corte Suprema, che ha deciso che la causa debba tornare in appello, al massimo per rivedere il quantum.

La vicenda – Al centro della vicenda c’è una separazione difficile, terminata in un primo momento con la decisione del Tribunale di Treviso: un versamento da parte dell’ex marito di una somma mensile di 2.000 euro, oltre al mantenimento destinato alla donna di 1.500 euro mensili. Di qui il ricorso dell’uomo che, stando al quotidiano veneto, ha posto l’accento sulla breve durata del matrimonio, sulla disponibilità della casa coniugale assegnata alla moglie e sulla sua giovane età che le garantiva la piena capacità lavorativa. Tra le motivazioni dell’uomo anche il fatto che la donna, dipendente pubblica a tempo indeterminato, avesse già una nuova relazione sentimentale e convivesse con il nuovo compagno, tra l’altro facoltoso. Dal canto suo, l’ex moglie ha sostenuto che una nuova relazione non fosse di per sé un motivo per bloccare l’assegno di mantenimento, che i giudici di primo grado le avevano riconosciuto.

La sentenza – Nella sentenza, con cui la Suprema corte ha cassato il ricorso, i giudici fanno riferimento al principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2018, secondo il quale l’assegno serve a riequilibrare le rinunce fatte da uno dei coniugi che possano avere comportato una minore autonomia economica proprio per dedicarsi alla famiglia. La Corte Suprema ha anche sottolineato che è “irrilevante che la moglie avesse intrapreso una relazione sentimentale stabile, continuativa e duratura” dal momento che questo “non determina necessariamente la perdita automatica ed integrale del diritto all’assegno, in relazione alla sua componente compensativa“.

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Il Fatto Quotidiano

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