Sindacati e datori firmano il “protocollo caldo”: cassa integrazione automatica in caso di riduzione dell’orario di lavoro
- Postato il 2 luglio 2025
- Lavoro
- Di Il Fatto Quotidiano
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Un “ampio e automatico ricorso agli ammortizzatori sociali in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro” dovute al caldo, nonché l’adozione di buone prassi, anche preventive nel lungo periodo, che riguardano informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, abbigliamento e indumenti e la riorganizzazione dei turni. Sono alcuni dei punti previsti dal “Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”, firmato al ministero del Lavoro, alla presenza della ministra Marina Calderone, tra i sindacati (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) e le associazioni datoriali (Confindustria, Ance, Alleanza cooperative, Confartigianato, Cna, Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Casartigiani). Il protocollo sarà recepito con un decreto ministeriale (salve le previsioni sulla cassa integrazione, per cui servirà una norma di legge) “e poi nei tanti accordi territoriali che verranno sottoscritti dalle parti sociali”, ha annunciato Calderone.
Il documento parte sottolineando i rischi dovuti dall’esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori al caldo legato al cambiamento climatico, sia negli ambienti all’aperto che al chiuso. Ai datori di lavoro viene chiesto di verificare, per le singole città, le previsioni di temperatura riportate sul sito del ministero della Salute, prevedendo anche un “costante monitoraggio preventivo delle condizioni meteorologiche”. Dovranno essere predisposti piani di sicurezza e di coordinamento che identifichino aree di ristoro adeguate alle pause, ma anche la possibilità di anticipare o posticipare l’orario di lavoro, nonché prevedere accessi all’ombra e fornitura di bevande. E questo vale anche per imprese in appalto o lavoratori stagionali. Per quanto riguarda la cassa integrazione, si prevede la possibilità di superare le soglie previste attraverso “lo scomputo dei periodi previsti dalla disciplina degli ammortizzatori sociali ordinari per eventi oggettivamente non evitabili dal limite massimo di durata della cassa integrazione stessa”.
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