Serie D, respinto il ricorso del Celle Varazze: confermata la vittoria della Cairese
- Postato il 3 marzo 2026
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- Di Il Vostro Giornale
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Si chiude il giallo riguardante Celle Varazze-Cairese. I biancoblù avevano fatto ricorso al giudice sportivo per una mancata ammonizione a Boveri, ma oggi è arrivata la sentenza che conferma l’omologazione del risultato. Caso chiuso e vittoria della Cairese per 0-1 confermata.
L’episodio in esame riguardava una mancata ammonizione a Emanuele Boveri che avrebbe ricevuto il secondo giallo. Infatti le Civette sostenevano ci fosse stato uno scambio d’identità per cui l’arbitro aveva erroneamente ammonito Giorcelli. In realtà il cartellino è stato estratto al giocatore corretto, poiché Giorcelli è stato ammonito non per un fallo commesso ma per comportamento antisportivo.
Inoltre i biancoblù dovranno anche pagare una somma di 500 euro alla Cairese per responsabilità in lite temeraria. Dunque il Celle Varazze è stato sanzionato in quanto il reclamo è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
Il comunicato del giudice sportivo
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società CELLE VARAZZE FBC SSD ARL, con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara e se ne richiede l’annullamento e conseguente ripetizione, poiché l’arbitro non avrebbe provveduto all’espulsione del calciatore della ASD CAIRESE 1919, n. 4, BOVERI EMANUELE, nonostante la duplice ammonizione asseritamente comminata al medesimo;
lette le controdeduzioni dell’ASD CAIRESE 1919, con cui si contesta in fatto e in diritto il reclamo avversario, chiedendo che il medesimo venga dichiarato inammissibile e infondato;
considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte dalla reclamante sono inammissibili;
esaminato il rapporto di gara e rilevato come in esso figuri un’unica ammonizione comminata nei confronti di BOVERI EMANUELE, al minuto 34 del primo tempo, lo scrivente Giudice sportivo, ha richiesto al Direttore di gara un supplemento di rapporto affinché chiarisse le circostanze che hanno condotto all’ammonizione nei confronti del calciatore n. 16 della ASD CAIRESE 1919, GIORCELLI NICOLO, al minuto 31 del secondo tempo, atteso che la reclamante afferma che la medesima avrebbe dovuto essere comminata al calciatore n. 4, BOVERI EMANUELE;
esaminato il supplemento di rapporto di gara inoltrato dall’arbitro e rilevato come da esso non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, nella misura in cui l’arbitro conferma che l’ammonizione comminata al minuto 31 del secondo tempo fosse unicamente riferita al calciatore n. 16 della ASD CAIRESE 1919, GIORCELLI NICOLO, per comportamento antisportivo;
rilevato come non sia possibile acquisire alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario il ricorso si presenti del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una ricostruzione soggettiva di un episodio di gioco, pienamente rimesso alla valutazione discrezionale dell’arbitro;
P.Q.M.
Delibera:
di rigettare il reclamo;
di dichiarare regolare lo svolgimento della gara e, per l’effetto, conferma il risultato conseguito sul campo: Celle Varazze – Cairese 0-1;
di addebitare il contributo di reclamo al CELLE VARAZZE FBC SSD ARL;
di condannare la società CELLE VARAZZE FBC SSD ARL al pagamento delle spese in favore della ASD CAIRESE 1919, per un importo pari ad euro 500,00, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.
Il comunicato della Cairese
L’A.S.D. Cairese 1919 prende atto con fermezza della decisione del Giudice Sportivo che ha rigettato integralmente il reclamo presentato dalla società Celle Varazze F.B.C. in relazione alla gara del 15 febbraio 2026, confermando la piena regolarità dell’incontro e il risultato maturato sul campo.
Il provvedimento non lascia spazio ad interpretazioni: le contestazioni sollevate dalla società Celle Varazze sono state giudicate infondate e prive di elementi. È stata ribadita la correttezza dell’operato arbitrale e la totale regolarità della gara e del risultato maturato.
Particolarmente significativa è la decisione di condannare la società reclamante anche al pagamento delle spese per responsabilità aggravata da lite temeraria. Un passaggio che evidenzia in modo chiaro la inconsistenza del ricorso presentato.
A.S.D. Cairese 1919 ribadisce con determinazione che i risultati si conquistano esclusivamente sul campo, nel rispetto delle regole e dei valori sportivi. La nostra società ha sempre accettato e accetterà i verdetti del terreno di gioco, senza mai cercare scorciatoie né appellarsi a reclami costruiti o privi di fondamento.
Ci auguriamo di non doverci più trovare in situazioni di questo tipo, che nulla hanno a che vedere con lo spirito dello sport. I risultati si accettano, nel bene e nel male, con lealtà e rispetto.
La vicenda si considera definitivamente chiusa.
Ora lo sguardo è rivolto unicamente al prosieguo del campionato.