Serie A, sette squalificati: stangata per Ondrej Duda
- Postato il 21 gennaio 2025
- Calcio
- Di Sportal
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Sette squalificati e cinque società multate in Serie A
Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla 21esima giornata di Serie A. Sono ben sette i calciatori squalificati: stangata durissima per Ondrej Duda, il quale dovrà saltare ben tre giornate di campionato. Una giornata di stop, invece, per Ante Rebic (Lecce), Bina Dembele (Torino), Edoardo Goldaniga (Como), Oumar Solet (Udinese), Pawel Dawidowicz (Hellas Verona) e Isak Hien (Atalanta). Sono state comminate sanzioni economiche, infine a cinque società: Napoli, Venezia, Atalanta, Milan ed Hellas Verona.CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 44° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione,rivolto all'Arbitro un'espressione irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E AMMENDA DI EURO 10.000,00
REBIC Ante (Lecce): per avere, al 28° del secondo tempo, colpito, senza conseguenze lesive, con i tacchetti il braccio di un calciatore avversario caduto a terra dopo un fallo di giuoco.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DEMBELE Ali Bina (Torino): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
GOLDANIGA Edoardo (Como): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
SOLET BOMAWOKO Oumar Mickael (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DAWIDOWICZ Pawel Marek (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
HIEN Isak (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
SOCIETA'
Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, al 40° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato nel recinto di giuoco numerosi oggetti di varia natura; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 40° del primo tempo, lanciato, sul terreno di giuoco, una bottiglietta in direzione dei calciatori della squadra avversaria e, per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti; recidiva.
Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 4° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.