Serie A: mano pesante per Alieu Fadera, otto società multate

  • Postato il 4 febbraio 2025
  • Calcio
  • Di Sportal
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Otto società multate e sei calciatori squalificati in Serie A

Il Giudice sportivo ha reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla 23esima giornata di Serie A. Sono sei i calciatori squalificati, tra cui Alieu Fadera, che paga con due giornate di squalifica gli insulti rivolti al direttore di gara durante l'incontro fra Bologna e Como. Assenza pesante anche per l'Inter, la quale dovrà fare a meno di Denzel Dumfries per la sfida con la Fiorentina. Tra le società, invece, sono arrivate sanzioni economiche per otto club: Milan, Atalanta, Roma, Venezia, Udinese, Cagliari, Bologna e Inter.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

FADERA Alieu (Como): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 38° del primo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara espressioni offensive.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MALEH Youssef (Empoli): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

COMUZZO Pietro (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DE WINTER Koni (Genoa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DUMFRIES Denzel Justus (Internazionale): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).

KONE Kouadio Emmanue (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SOCIETA'

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa tre minuti e l'inizio del secondo tempo di circa cinque minuti; recidiva reiterata.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un accendino all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria e tre bottigliette semipiene sul terreno di giuoco e diversi bicchieri di plastica semipieni nel recinto dI giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato ripetutamente un coro becero nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un petardo e due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un accendino ed un bicchiere di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Autore
Sportal

Redazione

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