Regione, D’Ignazio: «Dubbi sulla legittimità della norma sul referendum»

  • Postato il 22 novembre 2025
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Regione, D’Ignazio: «Dubbi sulla legittimità della norma sul referendum»

Dubbi sulla legittimità della norma della regione sul referendum: Secondo il costituzionalista D’ignazio se e la consultazione popolare va per un nuovo statuto regionale, non può essere esclusa per una modifica di esso: «Pari rango, pari procedimento».


A notte fonda, quando ormai il nuovo giorno era scoccato, il Consiglio regionale calabrese – meglio, la sua maggioranza – ha portato a casa la sua nuova legge sul  referendum nelle procedure di approvazione dello Statuto. Ultimo punto di un ordine del giorno zeppo di pratiche significative e tuttavia per nulla marginale: la norma, nei fatti, blinderà la reintroduzione nello Statuto della figura del sottosegretario e l’aumento a 9 della Giunta regionale. Anche questa una norma di fresca approvazione – il Consiglio l’ha votata sempre giovedì notte un attimo prima di tuffarsi sul referendum – e che ora aspetta solo il via libera in seconda lettura tra due mesi. Le due pratiche non a caso hanno viaggiato appaiate.

LA NUOVA REGOLA SUL REFERENDUM

Perché la nuova legge approvata introduce questo principio: esclude il ricorso al referendum confermativo per le modifiche di singole parti dello Statuto (quindi, ad esempio, non lo si potrà chiedere sull’introduzione dei sottosegretari). Lo si potrà invocare solo in caso di approvazione o sostituzione dello Statuto per intero. Per i proponenti si tratta di una modifica «coerente» con il dettato costituzionale. L’articolo 123, terzo comma prevede che gli Statuti regionali vengano sottoposti a referendum popolare «qualora entro tre mesi dalla pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale». La Costituzione parla letteralmente di Statuto, si spiega nella relazione che accompagna la legge del centrodestra regionale, non di leggi di revisione statutaria che intervengono solo su alcune parti.

IL PARERE DEL COSTITUZIONALISTA D’IGNAZIO

«In diritto pubblico esiste però una regola generale, quella del pari rango, pari procedimento: un atto legislativo non può essere modificato con modalità diverse da quella prevista per la sua approvazione» commenta al telefono il costituzionalista Guerino D’Ignazio, professore emerito dell’Unical, esperto di diritto comparato e diritto regionale. «Se per l’approvazione dello Statuto è prevista una procedura aggravata – continua – anche la modifica dello Statuto deve seguire un procedimento aggravato». Quindi doppia lettura a distanza di almeno due mesi, approvazione a maggioranza assoluta dei componenti, possibilità di richiedere il referendum confermativo, vincolante.

La distinzione che ai fini della procedure d’approvazione opera il legislatura regionale, tra statuto e leggi di revisione dello statuto, non la convince quindi.

«No, parliamo sempre comunque di norme statutarie. A mio avviso prevedere una procedura diversa per le leggi di modifica dello Statuto rispetto a quella che regola l’approvazione dello statuto non è legittimo».

NORMA REFERENDUM DELLA REGIONE: I RISCHI DI IMPUGNAZIONE E DI VIZIO D’ORIGINE

La legge potrebbe essere impugnata dal Consiglio dei Ministri.

«Potrebbe, ma è difficile prevedere l’orientamento del Governo. In ogni caso, c’è un altro rischio che si profila».

Quale?

«Che  ogni modifica di Statuto approvata secondo questa ‘nuova’ procedura, quindi con l’esclusione della possibilità di chiedere il referendum, in futuro potrebbe essere oggetto di ricorso alla Corte costituzionale in via incidentale in un procedimento». Avrebbe insomma una sorta di possibile vizio d’origine. La prima norma a rischio potrebbe essere quella che introduce i sottosegretari. O meglio, li reintroduce.

IL RITORNO DEI SOTTOSEGRETARI E L’IPERPRESIDENTE

Lei cosa pensa di questo ‘ritorno’?

«Rafforza molto il presidente. E noi siamo già davanti a un presidente molto forte, che può contare su una maggioranza ampia. C’è poi la figura del supplente, che è un consigliere indebolito, perché la sua esistenza è correlata a quella dell’assessore al posto del quale è subentrato, quindi non può davvero esercitare una funzione di controllo. L’ingresso anche di due sottosegretari rafforza ulteriormente questo processo: ci troveremo davanti a un iperpresidente.

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