Ponte Morandi, per il Tar è “legittimo l’accordo transattivo Mit-Aspi per il crollo”
- Postato il 1 aprile 2025
- 0 Copertina
- Di Il Vostro Giornale
- 1 Visualizzazioni


Liguria. È legittimo il decreto con il quale il ministro delle Infrastrutture di concerto con il ministro dell’Economia nel febbraio 2022 ha approvato l’accordo transattivo sottoscritto nell’ottobre 2021 con Autostrade per l’Italia per definire consensualmente la procedura di contestazione per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia della rete autostradale, avviata in seguito al crollo del viadotto del Polcevera (conosciuto anche come Ponte Morandi). L’ha deciso il Tar del Lazio in una sentenza con la quale ha definito un ricorso originariamente proposto da Aipe-Associazione italiana pressure Equipment, Conf.i.m.i. industria Abruzzo e Adusbef.
Una vicenda giudiziario-amministrativa tortuosa, iniziata con la contestazione dell’accordo transattivo attraverso il quale le parti hanno concordato di proseguire il rapporto concessorio in essere, anziché risolvere il contratto per inadempimento, prevedendo la rinegoziazione dei termini della convenzione unica del 12 ottobre 2007. L’efficacia dell’accordo era condizionata al perfezionamento dell’operazione di modifica della compagine azionaria di Aspi, e all’approvazione del terzo atto aggiuntivo alla convenzione medesima, con cui le parti avevano parallelamente rinegoziato i contenuti della Convenzione unica del 2007.
Nelle more c’è stata una sentenza non definitiva del Tar, una decisione del Consiglio di Stato e un intervento della Corte di Giustizia UE. I giudici, preliminarmente sostenendo la correttezza della procedura seguita per la modifica della convenzione (“è la stessa legge che fonda il potere dell’amministrazione di modificare la convenzione”, si legge in sentenza), hanno poi focalizzato la loro attenzione sui motivi di ricorso che investivano il contenuto dell’accordo transattivo e all’alterazione della struttura societaria di Autostrade per l’Italia.
Il Tar, facendo riferimento alle indicazioni della Corte di giustizia che ha ricondotto le modifiche della compagine azionaria del concessionario ad un puro fatto organizzativo interno, ha ritenuto che la modifica nella composizione del capitale sociale “non dà luogo ad una novazione soggettiva del rapporto e non comporta il trasferimento della titolarità della concessione, ma l’operazione resta confinata sul piano meramente interno all’organizzazione dell’ente, che mantiene inalterata la propria identità giuridica”.
Partendo poi dal fatto che “Nessuna modifica oggettiva è invece espressamente contestata dalla ricorrente, che ha impugnato esclusivamente l’accordo transattivo sotto il profilo soggettivo della ridefinizione dell’assetto proprietario di Aspi”, i giudici hanno ritenuto che “l’amministrazione non era tenuta a indire una nuova procedura di aggiudicazione”, diffusamente illustrando già nel preambolo dell’accordo impugnato “le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto necessario rinegoziare, senza una nuova gara, la concessione originaria”.
La conclusione è che “Nella vicenda in esame, l’amministrazione, nell’ambito dell’ampia discrezionalità a lei riconosciuta, ha perciò gestito in modo appropriato il sopravvenuto inadempimento del concessionario, avvalendosi strumento conservativo del self cleaning, in modo da preservare la continuità del rapporto contrattuale e assicurando, al contempo, l’affidabilità professionale del concessionario”.