Patente ritirata per alcol, quando si può tornare a guidare e cosa fare

La sospensione o il ritiro della patente a causa della guida in stato di ebbrezza è una delle situazioni più complesse e punitive previste dal Codice della Strada. La normativa è regolata dall’articolo 186 e fissa le soglie dei tassi alcolemici consentiti. Pone una distinzione tra infrazione amministrativa e reato secondo il principio che il superamento dei limiti comporta una serie di sanzioni progressive che vanno dalla sospensione temporanea fino alla revoca del titolo di guida.

Oltre alla sanzione pecuniaria e alla sospensione, l’automobilista positivo all’alcol test perde 10 punti dalla patente in un colpo solo. Se la recidiva avviene entro due anni, la sospensione è più lunga e può scattare la revoca.

Come si avvia la procedura e cosa fa il Prefetto

Nel momento in cui si viene fermati per un controllo stradale e si risulta positivi all’etilometro, la prima conseguenza è il ritiro immediato della patente eseguito dagli agenti accertatori. A seconda della gravità del tasso rilevato, si apre una procedura amministrativa alla prefettura oppure un iter penale al tribunale competente.

All’indomani del ritiro della patente, la pubblica sicurezza ha l’obbligo di trasmettere il verbale e il documento al Prefetto entro 5 giorni, mentre quest’ultimo dispone l’ordinanza di sospensione da notificare al trasgressore entro altri 15 giorni, pena la decadenza del provvedimento.

L’autorità amministrativa, ricevuto il verbale, emette un’ordinanza di sospensione che viene notificata al conducente che può opporsi nei termini previsti.

In caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, si parla di infrazione amministrativa, sanzionata con sospensione della patente da 3 a 6 mesi, una multa fino a 2.170 euro e decurtazione di 10 punti. Per chi invece risulta con un valore tra 0,8 e 1,5 g/l, la violazione diventa penale, con arresto fino a 6 mesi, sospensione da 6 mesi a 1 anno e ammenda fino a 3.200 euro.

Se il livello di alcol nel sangue è superiore a 1,5 g/l, le pene si aggravano: fino a 1 anno di arresto, sospensione fino a 2 anni, confisca del veicolo e in caso di recidiva entro 2 anni, anche la revoca della patente.

Chi si rifiuta di sottoporsi all’alcol test viene trattato come se avesse superato il tasso massimo di 1,5 g/l. Questa scelta, solo apparentemente cautelativa, comporta una serie di ripercussioni: multa fino a 6.000 euro, sospensione della patente fino a due anni, confisca del veicolo e rischio di revoca. Il rifiuto aggrava quindi la posizione in sede penale perché viene interpretato come una volontà di eludere la prova.

Sanzioni più gravi per neopatentati e professionisti

Un caso particolare è quello dei neopatentati, ai quali la legge impone il tasso alcolemico zero. Anche una minima concentrazione può determinare il ritiro immediato della patente, con sospensione di durata doppia rispetto a quella ordinaria e obbligo di ripetere l’intero iter formativo in caso di revoca. Per i conducenti professionali o alla guida di mezzi pesanti, le sanzioni sono ulteriormente inasprite, fino a compromettere la possibilità di mantenere il posto di lavoro.

Facciamo presente che anche in presenza di sospensione durante turni di lavoro, il licenziamento non è automatico: alcune sentenze della Cassazione hanno considerato illegittima una sanzione disciplinare se la guida non è avvenuta in servizio operativo, ma durante le ore di reperibilità.

Quando e come si può presentare ricorso

Quando la patente viene sospesa, il conducente ha diritto di presentare ricorso al prefetto o al giudice di pace: entro 60 giorni per il primo ed entro 30 giorni per il secondo. Questi strumenti giuridici non sempre portano a un esito favorevole, soprattutto se i rilievi sono stati effettuati correttamente.

Non è possibile ricorrere al prefetto se la sanzione pecuniaria è stata pagata, se il verbale è già stato impugnato, o se vi sono procedimenti penali aperti collegati alla stessa vicenda.

La legge non prevede comunque automatismi nel riottenimento della patente una volta terminato il periodo di sospensione. La restituzione è subordinata al superamento di un accertamento sanitario da parte della Commissione medica locale, un organo composto da medici specializzati in medicina legale, tossicologia e psichiatria.

La visita medica per la riabilitazione alla guida è obbligatoria in quasi tutti i casi di ritiro per alcol, al di là del tasso alcolemico rilevato. Durante l’appuntamento il conducente è sottoposto a un controllo approfondito tra analisi del sangue, colloquio clinico e in alcuni casi anche test psicodiagnostici.

Una volta ottenuto l’idoneo certificato medico, l’automobilista deve presentarsi alla motorizzazione civile per ottenere la restituzione della patente. Per chi ha subito una revoca del documento, il procedimento è più complesso in quando bisogna attendere almeno 3 anni, sostenere di nuovo gli esami di teoria e guida ed essere dichiarati idonei dal punto di vista psichico e fisico a condurre veicoli. La revoca non è una sospensione prolungata, ma una interruzione definitiva del titolo abilitativo.

Il permesso provvisorio per esigenze documentate

In alcune regioni è prevista la possibilità di ottenere un permesso di guida provvisorio limitato ad alcune ore del giorno, ad esempio per motivi di lavoro o necessità familiari documentate. Questa opzione è concessa a discrezione del prefetto e solo nei casi di sospensione amministrativa, non penale. Le ore di guida consentite vanno comunque compensate in seguito con un prolungamento equivalente della sospensione.

Più esattamente, se l’infrazione è di natura amministrativa (tasso inferiore a 0,8 g/l), il Prefetto può concedere il permesso orario di guida fino a 3 ore al giorno, recuperabili a doppio rateo alla fine della sospensione. Questa possibilità non è prevista in caso di procedimenti penali.

In ogni caso durante tutto il periodo di interdizione alla guida, il conducente deve evitare qualsiasi violazione accessoria perché ogni infrazione potrebbe comportare un aggravamento della pena, la proroga della sospensione o la perdita definitiva del diritto a riottenere la patente. Insomma, è richiesta l’adozione di una condotta irreprensibile e documentare ogni adempimento con ricevute, certificazioni mediche e corrispondenza ufficiale.

Alcolock, obbligo per recidivi o tassi intermedi

Per l’automobilista che è stato sorpreso su strada in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l oppure è recidivo entro due anni, la normativa in vigore prevede l’obbligo di montare un dispositivo anti-alcol alla guida chiamato alcolock e mantenere un tasso pari a zero per un periodo minimo di due anni.

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Virgilio.it