Parcheggio non custodito, chi risponde dei danni

  • Postato il 29 novembre 2025
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In un parcheggio non custodito l’automobilista vive in una terra giuridicamente di nessuno solo in apparenza perché dietro a una riga di vernice sull’asfalto, a una sbarra automatica e a un cartello con la scritta “parcheggio incustodito: la direzione non risponde dei furti o dei danni” c’è un mondo di norme, contratti e sentenze che decide chi paga quando l’auto viene trovata rigata o ammaccata.

L’idea istintiva è che se il parcheggio è a pagamento qualcuno debba pur rispondere. La realtà, fotografata dalla Corte di Cassazione, è meno consolante perché nella maggior parte dei casi il rischio resta sulle spalle del proprietario del veicolo, a meno che non si configuri un obbligo di custodia o non entri in gioco la polizza assicurativa.

La linea di confine tra posto auto e obbligo di sorveglianza

Nel linguaggio di tutti i giorni, parcheggio non custodito significa un luogo dove si lascia l’auto senza che nessuno la guardi. Sul piano giuridico quella formula traccia il confine tra due mondi: da un lato il contratto di deposito, dove chi gestisce l’area prende in carico il veicolo e promette di restituirlo integro- Dall’altro la mera locazione di area di sosta, in cui il gestore vende solo lo spazio e il tempo per parcheggiare, senza alcun impegno sulla sorte dell’auto.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 14319 del 28 giugno 2011, hanno chiarito che quando un’area di parcheggio, istituita dal Comune o da un concessionario privato, è come parcheggio senza custodia, con avviso visibile prima che l’utente concluda il contratto (ad esempio prima di prendere il biglietto o di entrare con l’auto), il gestore non risponde del furto del veicolo lasciato in sosta.

Intorno a quella sentenza si è consolidato un orientamento: nei posteggi di scambio, nei parcheggi di superficie a gestione comunale e in molte aree private aperte al pubblico, il prezzo pagato alla cassa o alla macchinetta non comprende una voce sicurezza ma solo il diritto a occupare uno stallo per un certo tempo.

Non significa che il gestore possa nascondersi sempre e comunque dietro il cartello. La stessa giurisprudenza ricorda che l’avviso di parcheggio incustodito è efficace solo quando è leggibile e percepibile prima della conclusione del contratto e quando la struttura del servizio non induce l’utente a credere di aver comprato anche una forma di custodia.

Se l’automobilista trova personale che prende le chiavi, cancello chiuso, videosorveglianza pubblicizzata come plus, promesse di vigilanza continua, allora la qualificazione come non custodito diventa un guscio vuoto e il rapporto spostarsi di fatto sul terreno del deposito con tutte le conseguenze in termini di responsabilità del gestore.

Il Codice civile e l’obbligo di restituire l’auto integra

Per capire quando il gestore deve risarcire i danni, bisogna guardare al Codice civile, in particolare alle norme sul deposito. L’articolo 1766 qualifica il deposito come il contratto con cui una parte riceve una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e restituirla in natura. L’articolo 1780 aggiunge che il depositario risponde della perdita o del deterioramento della cosa, salvo che provi il caso fortuito. Tradotto: se il parcheggio funziona come un deposito, chi lo gestisce deve restituire l’auto nello stato in cui l’ha ricevuta oppure risarcirti, a meno che possa dimostrare un evento inevitabile nonostante una vigilanza diligente.

Nel mondo reale dell’automotive succede quando il parcheggio è custodito sul serio: ingresso controllato, struttura chiusa, talvolta consegna delle chiavi, barriera fisica tra area interna e strada, cartellonistica che promette sicurezza o vigilanza per tutte le 24 ore. La Cassazione ha ritenuto che in questi casi nasca un contratto atipico di parcheggio che per struttura economica e funzione va trattato come un deposito, con pieno obbligo di custodia a carico del gestore. Se l’auto viene rubata o danneggiata all’interno di un parcheggio custodito, il titolare è tenuto a risarcire e i classici cartelli “la direzione non risponde di furti o danni” sono stati definiti privi di reale efficacia nei confronti del cliente, soprattutto quando non risultano da una clausola contrattuale approvata per iscritto.

Questo spiega perché nei casi di parcheggi multipiano chiusi, garage in struttura, autorimesse con personale fisso e parcheggi aeroportuali premium, la posizione del cliente sia molto più forte: qui non solo si sta pagando lo spazio, ma un servizio di presa in carico del veicolo e la giurisprudenza tende a imputare al gestore l’eventuale furto o danneggiamento, salvo eventi eccezionali e imprevedibili.

Parcheggi dei supermercati e dei centri commerciali

Il caso classico che manda in tilt gli automobilisti è quello dell’auto danneggiata nel parcheggio del supermercato. Qui il quadro è stato definito da una serie di decisioni che riconducono il parcheggio gratuito messo a disposizione della clientela alla logica della locazione di area e non a quella del deposito, così da escludere di regola qualunque obbligo generale di custodia in capo al supermercato.

In pratica il parcheggio è un servizio accessorio alla vendita, destinato a facilitare l’accesso ma non a garantire protezione al veicolo. Se l’auto viene urtata da un altro cliente che fugge, se qualcuno riga la fiancata o rompe uno specchietto e resta ignoto, il gestore del supermercato non risponde. Può essere invece chiamato in causa quando il danno dipende da una sua grave negligenza, come nel caso di barriere automatiche difettose mai manutenute, carrelli lasciati in zone esposte al vento o alberature non curate che crollano sulle auto. In questi scenari, il problema non sono i terzi, ma la cattiva gestione di elementi strutturali che rientrano nella sfera di controllo del supermercato stesso.

Lo stesso ragionamento, con le dovute sfumature, vale per i parcheggi gratuiti di centri commerciali, cinema, palazzetti, ristoranti, impianti sportivi: la regola di fondo è che la disponibilità dello spazio di sosta non integra di per sé un contratto di custodia e il fatto che l’area sia asfaltata, illuminata e delimitata non basta a trasformare il gestore in un garante assicurativo di ciò che succede ai veicoli lì parcheggiati.

Parcheggi di hotel e strutture ricettive

Fianco a fianco con il caso del supermercato c’è quello del parcheggio dell’hotel. Se l’albergo propone un semplice parcheggio non custodito, aperto, con alcuna consegna di chiavi e alcun impegno esplicito di vigilanza, il furto del veicolo resta a carico dell’ospite, anche se l’area è interna alla proprietà dell’hotel. La Cassazione ha ribadito che la sola disponibilità di uno spazio dove lasciare il mezzo non basta a far nascere un contratto di deposito in assenza di un chiaro obbligo di custodia.

Diventa diverso lo scenario quando la struttura organizza un vero servizio di parcheggio custodito, magari con ritiro e riconsegna del veicolo, chiavi lasciate alla reception o al personale, accesso controllato a un garage chiuso. In questi casi, molte pronunce configurano un contratto di deposito vero e proprio con responsabilità dell’albergatore per furto o danneggiamento, salvo caso fortuito. La dottrina ha sottolineato come il cliente non si limita a occupare uno spazio, ma affida il bene a un soggetto che ne assume la gestione e questo fa scattare le regole tipiche del deposito e della custodia professionale.

Non basta insomma la parola garage nella brochure. Contano le modalità operative, la presenza di personale, il tipo di accesso, la gestione delle chiavi, la promozione della sicurezza come valore aggiunto. Più l’hotel vende sicurezza, più è difficile per il gestore sottrarsi alla responsabilità quando qualcosa va storto.

Quando l’avviso salva il gestore e quando resta lettera morta

I famosi cartelli “parcheggio non custodito” e “la direzione non risponde di furti o danni” non sono un vezzo estetico, ma un pezzo importante del mosaico contrattuale. La giurisprudenza li ha ritenuti validi, in combinazione con il tipo di servizio offerto, per escludere la responsabilità del gestore di parcheggi pubblici o comunali senza custodia. Se l’avviso è visibile prima della conclusione del contratto, l’utente sa sin dall’inizio che non sta comprando custodia ma solo sosta e quindi non può pretendere un risarcimento per il furto del veicolo.

Ma lo stesso tipo di cartello ha un peso minore, se non nullo, quando viene affisso in un parcheggio che funziona di fatto come custodito: struttura chiusa, ticket nominale, personale fisso, telecamere esibite nella pubblicità, promesse di sicurezza per tutto il giorno. In questi contesti, dottrina e Cassazione ricordano che clausole che escludono o limitano la responsabilità del depositario rientrano tra le clausole vessatorie e per essere efficaci devono essere oggetto di approvazione scritta da parte del cliente.

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