Parcheggio disabili occupato da altro disabile, quando la multa è legittima
- Postato il 7 luglio 2025
- Codice Della Strada
- Di Virgilio.it
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Il tema del parcheggio riservato ai disabili ha acquistato uno spazio sempre più centrale nelle discussioni su mobilità inclusiva e civiltà urbana. C’è però una distinzione tra la sosta su stalli generici e quella in postazioni personali assegnate.
Quando un parcheggio numerato o contrassegnato con la targa nominativa di un utente viene occupato da un altro portatore di handicap, anche esponendo il proprio contrassegno Cude, la situazione diventa giuridicamente controversa. Non si tratta più di un abuso generico, ma di una violazione della titolarità esclusiva di quel posto.
Il panorama giuridico nazionale rispecchia l’idea che la sosta non sia un diritto universale, nemmeno tra soggetti con lo stesso profilo di disabilità, ma che sia necessario rispettare le logiche di assegnazione individuale pensate per favorire l’autonomia personale di chi ha visto riconosciuto tale diritto in forma esclusiva.
Le regole del Codice della Strada e le sentenze della Cassazione
La normativa richiamata dal Codice della Strada vieta la sosta negli stalli riservati ai disabili se il mezzo che occupa lo spazio non appartiene al soggetto individuato, anche in presenza di permesso valido. La motivazione va cercata nel fatto che gli stalli personali sono destinati a garantire accesso facilitato e vicinanza alla residenza o al luogo di lavoro di una persona con difficoltà motorie, esigenze che non possono essere soddisfatte se il posto è occupato da un altro utente, anche se anch’esso disabile.
La Corte di cassazione, con una serie di pronunce negli ultimi anni, ha reso lineare questa interpretazione. Non conta l’esibizione del permesso, ma la titolarità nominale: il contrassegno di un altro disabile esposto in un parcheggio assegnato ad un altro titolare non esclude la multa, che rimane legittima e applicabile. Questo principio è stato ribadito in una sentenza del 2025, che ha chiarito in come la tutela del titolare sia imprescindibile.
Allo stesso modo non è sufficiente che il contrassegno sia originale o provenga da un’altra valutazione medica: è l’automobilista autorizzato deve avere il diritto di occupare quel posto. Nel caso in cui la postazione sia identificata anche con un numero di targa registrato presso il Comune, la violazione diventa evidente e la sanzione amministrativa è applicata senza possibilità di eccezione. La rimozione forzosa del veicolo non è prevista, ma la multa da 87 a 344 euro resta valida.
Quando un non titolare sosta in un posto personalizzato, la normativa considera possibili profili di violenza privata, con potenziale sanzione penale. È il caso in cui non si applica solo la multa, ma si può arrivare a un processo penale.
La differenza tra parcheggio generico e personale
Nel caso in cui il parcheggio sia un’area generica, non personalizzata, l’esposizione del permesso da parte di un altro disabile è invece sufficiente per rendere la sosta legittima, purché siano rispettate le eventuali modalità indicate dal regolamento comunale. In alcune città è previsto che il titolare possa parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu, a patto di esporre in modo visibile il contrassegno valido.
Non tutti i Comuni adottano lo stesso approccio: alcuni preferiscono mantenere la distinzione tra stalli personali e spazi dedicati in generale mentre altri decidono di prevedere forme di usufrutto condiviso o regolamentazioni che consentono la sosta su strisce blu in presenza del Contrassegno unificato disabili europeo se il parcheggio nominativo è occupato. In questi casi la norma amministrativa deve essere scritta nel regolamento municipale per avere valore.
Sanzioni, ricorsi e buonsenso
Il parcheggio abusivo in uno spazio riservato ai disabili può configurarsi un reato di violenza privata, ai sensi dell’articolo 610 del Codice penale. Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, un uomo residente a Palermo aveva lasciato la propria vettura per oltre 16 ore in un posto personalizzato, assegnato con ordinanza comunale a una donna disabile. Una condotta reiterata, consapevole e grave, che ha portato la Corte a riconoscere nella sua azione una limitazione concreta della libertà altrui: il diritto della titolare a usufruire del parcheggio riservato le era stato negato in modo arbitrario, e ha fatto scattare la sanzione penale.
Il principio giuridico espresso dalla Cassazione non si limita ai casi estremi. Anche un’occupazione temporanea può configurare reato se impedisce, anche solo per pochi minuti, l’esercizio effettivo di un diritto riconosciuto a un cittadino con disabilità. La durata dell’infrazione non attenua la sua gravità quando viene leso un diritto esclusivo.
Sul piano pratico la multa può arrivare all’improvviso e generare tensioni tra utenti, in particolare quando la segnaletica non è chiara o la demarcazione del posto non rispetta standard semplici, come numerazione ben visibile o cartellonistica leggibile. Non di rado, le contese tra disabili perdono di vista il principio di solidarietà e diventano oggetto di ricorso che però deve basarsi su elementi oggettivi come una segnaletica insufficiente o una comunicazione errata del Comune.
La difesa in sede di ricorso può sostenere l’esistenza di una vulnerabilità universale nei sistemi di controllo per sostenere così che il veicolo era effettivamente guidato dal titolare del permesso, o non aveva alternative per parcheggiare in prossimità di una struttura sanitaria o abitativa. Senza il permesso esplicitamente assegnato a quel parcheggio la sanzione resta però ammissibile.
In molte circostanze è sufficiente che il cittadino effettivamente assegnatario comunichi in anticipo, anche tramite Pec o email protocollata, la necessità di occupare quel posto condizionalmente, magari indicando un sostituto autorizzato, così da rendere la situazione legittima agli occhi della pubblica amministrazione.
Cosa fare se il parcheggio è occupato
Chi è titolare di una condizione di disabilità riconosciuta ha il diritto di richiedere al proprio Comune un posto auto riservato, collocato in prossimità della propria abitazione o del luogo di lavoro. Solo chi è in possesso di uno permesso può sostare legalmente negli stalli contrassegnati con il simbolo della carrozzina. Non sono quindi rari i casi in cui, con leggerezza o furbizia, alcuni automobilisti occupano questi spazi riservati anche solo per una breve sosta, approfittando della momentanea assenza di controlli.
In queste situazioni la risposta più corretta e rispettosa della legalità non è la polemica diretta, ma la segnalazione alle autorità. Il metodo più efficace è contattare la Polizia locale che ha competenza in materia di sosta e circolazione urbana, fornendo il numero di targa del veicolo che occupa abusivamente lo spazio. Scattare una fotografia dell’auto priva del contrassegno, a supporto della segnalazione, è utile per documentare l’infrazione, soprattutto nel caso in cui il mezzo si allontani prima dell’arrivo degli agenti.