Musica troppo alta in auto, i rischi e le multe
- Postato il 7 novembre 2025
- Codice Della Strada
- Di Virgilio.it
- 5 Visualizzazioni
La disciplina non è vaga né affidata soltanto al buon senso: il Codice della Strada vieta la produzione di rumori molesti durante la circolazione e rinvia al Regolamento di esecuzione per il dettaglio dei limiti. L’uso di autoradio e apparecchi di riproduzione sonora è collegato all’obbligo di non superare certe soglie. L’articolo 350 fissa il limite di 60 LAeq dB(A), misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore, con microfono rivolto verso la sorgente e veicolo chiuso. Non basta restare sotto i numeri, perché la norma aggiunge che in ogni caso il volume non deve pregiudicare la guida. È il perimetro tecnico e operativo che consente agli agenti di tradurre una percezione sonora in un accertamento e mette in chiaro la ratio: mantenere intatta la percezione dei segnali esterni e la prontezza di reazione.
Quando scatta la multa
La violazione dei limiti sui rumori in marcia comporta una sanzione pecuniaria prevista dalle norme di comportamento, con importi nel range basso del Codice della Strada. Nella prassi operativa l’agente valuta tanto il superamento strumentale del limite, quando si procede a misurazione, quanto l’idoneità del volume a ostacolare la guida e l’ascolto di sirene e avvertimenti. Non di rado gli organi di polizia verbalizzano proprio richiamando il combinato disposto da Codice della Strada e Regolament,o perché la misura oggettiva e la funzionalità alla sicurezza viaggiano insieme. L’articolo cornice sulla limitazione dei rumori è tra i precetti che regolano condotta e sicurezza. In pratica non è una multa folkloristica.
Il capitolo più frainteso è quello delle cuffie e, più in generale, dei dispositivi che sottraggono mani e orecchie alla guida: l’articolo 173 del Codice della Strada vieta l’uso di apparecchi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante e l’uso di cuffie che isolano l’udito. Resta consentito il vivavoce o l’auricolare singolo a patto di conservare adeguata capacità uditiva a entrambe le orecchie. Sul fronte sanzionatorio sono previste multe da 250 a 1.000 euro, la riduzione di 5 punti e sospensione patente da 15 giorni a due mesi già alla prima violazione, con aggravamenti in caso di recidiva entro due anni.
Dal Codice della Strada al Codice Penale
Se la condotta è idonea a disturbare il riposo o le occupazioni di una platea indeterminata di persone, entra in gioco l’articolo 659 del Codice Penale sul disturbo della quiete pubblica, un reato contravvenzionale che tutela un bene superindividuale. La Corte di Cassazione ha ribadito più volte che per integrare il reato non occorre necessariamente una perizia fonometrica se gli elementi probatori (testimonianze, rilievi degli agenti, contesto, orario) dimostrano l’idoneità diffusiva del rumore.
Non serve neppure un numero elevato di persone disturbate purché si tratti di un gruppo potenzialmente indeterminato e non di un solo vicino. Soprattutto di notte o in aree residenziali in strada significa che la musica sparata dall’auto può diventare un illecito indipendentemente dal fatto che siate in regola con la meccanica o con i decibel in abitacolo.
Gli accertamenti tra fonometro, percezione e sicurezza attiva
Sul piano operativo, gli accertamenti seguono due strade complementari. Quando c’è la necessità di misura tecnica, l’articolo 350 del Regolamento indica strumento, posizione e condizioni per rilevare i 60 dB. In parallelo, l’organo di polizia può fondare la contestazione sulla verifica funzionale di guida sicura cioè sulla constatazione che il volume impedisce di udire sirene e clacson o di cogliere segnali di pericolo.
In caso di disturbo della quiete, la giurisprudenza ha abilitato da anni una valutazione probatoria non solo metrica, riconoscendo che la diffusività del rumore e la sua idoneità a turbare possono emergere da testimonianze attendibili e dalla constatazione diretta. L’esperienza di guida non è infatti considerata un’inquadratura statica ma un flusso di stimoli. La musica ad alto volume allunga i tempi di reazione, maschera suoni critici come sirene, avvisatori acustici e rumori di pericolo e amplifica il carico cognitivo, soprattutto se associata a bassi molto presenti o a sistemi aftermarket potenziati.
Le norme non pretendono un abitacolo silenzioso, ma che il conducente resti in pieno possesso percettivo e mantenga una soglia di attenzione compatibile con manovre rapide e scelte corrette. Da qui il principio di prudenza che informa sia i 60 dB a bordo sia i divieti sulle cuffie.
Orari, aree sensibili e richiami dei residenti
Il giudizio sulla condotta è contestuale. Nella fascia notturna, in quartieri residenziali, vicino a ospedali, scuole o in zone pedonali anche un volume che di giorno passerebbe inosservato può diventare illecito. Allo stesso modo, una richiesta reiterata di abbassare il volume, verbalizzata dagli agenti dopo segnalazioni dei residenti, può orientare l’accertamento verso profilo penale anziché amministrativo. L’ordinamento locale completa il quadro: la legge quadro sull’inquinamento acustico e i regolamenti comunali prevedono limiti di immissione per fasce orarie e destinazioni d’uso, aggiungendo un piano di tutela che convive con il Codice della Strada.
Nel controllo dinamico l’operatore può fermare il veicolo quando percepisce musica udibile all’esterno o nota distrazione e risposta tardiva a segnali acustici. Il verbale richiama la norma sulla limitazione dei rumori e, se del caso, la metrica dei 60 dB. Se la situazione supera il piano della circolazione e invade la quiete pubblica per diffusività, insistenza o orario l’annotazione si orienta verso l’art. 659 del Codice Penale. Quando invece il problema è la mediazione uditiva (cuffie, auricolari che coprono entrambe le orecchie, dispositivi che impongono distacco dal volante), la contestazione scivola sull’articolo 173 con sospensione e decurtazione punti.
Uno sguardo alla giurisprudenza
Le ultime decisioni della Corte di Cassazione confermano un orientamento consolidato: ai fini del disturbo non servono platee oceaniche né perizie imprescindibili se il quadro probatorio rende evidente l’attitudine diffusiva del rumore e la sua offensività per la quiete pubblica. Questa lettura evita che le condotte moleste sfuggano per cavilli tecnici e richiama il conducente alla responsabilità: il volume è un comportamento che può ledere interessi collettivi e sfociare in condanna.
La soglia dei 60 dB a pochi centimetri dall’orecchio è per definizione un riferimento operativo severo in abitacolo chiuso. Tradotta in pratica, significa mantenere un volume vicino al parlato e verificare che, con finestrini aperti in città, resti possibile percepire sirene e clacson con immediatezza. La scelta dei dispositivi è altrettanto centrale: no a cuffie che coprono entrambe le orecchie o isolano dal contesto, sì al vivavoce o all’auricolare singolo purché non sottragga mani al controllo e non riduca la capacità uditiva bilaterale.