Migranti in Albania, l’Onu critica il Protocollo: “Conflitti con la Convenzione sui diritti civili e politici”
- Postato il 1 aprile 2025
- Politica
- Di Il Fatto Quotidiano
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Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite parla di potenziali conflitti tra il Protocollo Italia-Albania e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, il trattato del 1966, emanazione diretta della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Lo fa nelle Osservazioni conclusive sul terzo rapporto periodico dell’Albania, parte dell’attività di monitoraggio per l’implementazione della Convenzione Onu. In comunicato del 28 marzo, nella parte dedicata al “Trattamento di migranti, rifugiati e richiedenti asilo”, il Comitato “prende atto della sospensione dell’attuazione del Protocollo tra il Consiglio dei Ministri della Repubblica d’Albania e il Governo della Repubblica Italiana per il rafforzamento della cooperazione in materia di migrazione, concluso nel 2023”. E di seguito: “Il Comitato è tuttavia preoccupato per i potenziali conflitti tra il Protocollo e la Convenzione, che si applica alla gestione extraterritoriale delle procedure di migrazione e di asilo, come quelli riguardanti la detenzione automatica dei migranti e il rischio di una detenzione prolungata, nonché il rischio di essere soggetti a procedure di migrazione o di asilo inadeguate”. Il riferimento, si legge, è agli articoli 7, 9, 12 e 13 della Convenzione.
“Lo Stato parte”, raccomanda il Comitato Onu all’Albania, “dovrebbe garantire che tutte le persone richiedenti protezione internazionale abbiano libero accesso al territorio nazionale e a procedure eque ed efficienti per la determinazione individualizzata dello status di rifugiato o dell’ammissibilità alla protezione internazionale, al fine di garantire il rispetto del principio di non respingimento; e assicurare che la sua legislazione, così come il Protocollo concluso con l’Italia, siano pienamente conformi a tali requisiti”. Il punto è già stato sollevato in passato da diversi giuristi e riguarda il trattenimento dei richiedenti asilo, che in base alla direttiva europea sull’accoglienza (33/2013) possono essere trattenuti “ove necessario e sulla base di una valutazione caso per
caso”, “salvo se non siano applicabili efficacemente misure alternative meno coercitive”, come “come l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l’obbligo di dimorare in un luogo assegnato”, precisa l’articolo 8. Alternative che la direttiva impone agli Stati membri di garantire attraverso la legislazione nazionale. E che, evidentemente, in Albania non possono esistere perché il Protocollo ha categoricamente escluso che i richiedenti possano uscire dai centri gestiti dall’Italia.
Diversamente dalla Commissione Ue di Ursula von der Leyen, che continua a non vedere conflitti tra il diritto comunitario e quel che fa l’Italia in Albania, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite lo considera un problema. Secondo il rapporto, infatti, l’Albania “dovrebbe garantire che la detenzione di migranti e richiedenti asilo è utilizzata solo come misura di ultima istanza ed è ragionevole, necessaria e proporzionata, in conformità con il commento generale del Comitato n. 35 (2014) sulla libertà e la sicurezza della persona, e che le alternative alla detenzione sono utilizzate nella pratica“. Ma l’accordo tra Roma e Tirana non prevede alternative alla detenzione, non a Shengjin e Gjader, da dove nessuno può uscire se non per rientrare in Italia. Alternative che, al contrario, l’Italia deve assicurare, come membro dell’Unione europea e come Stato parte della Convenzione sui diritti civili e politici. Che, ha ricordato il Comitato all’Albania, si applica anche “alla gestione extraterritoriale delle procedure di migrazione e di asilo” e quindi investe la responsabilità dell’Albania come dell’Italia in quanto Stati che aderiscono alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, tenuti a far rispettare il trattato nelle loro legislazioni nazionali, ma anche nel Protocollo e nelle relative leggi di attuazione.
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