L’imam Mohamed Shahin resta libero: la Cassazione ha respinto il ricorso della Avvocatura dello Stato
- Postato il 4 marzo 2026
- Cronaca
- Di Quotidiano Piemontese
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TORINO – Non farà ritorno nel Cpr di Caltanissetta Mohamed Shahin, resta libero l’imam di San Salvario colpito da un provvedimento di espulsione firmato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Infatti, la Cassazione ha respinto un ricorso della Avvocatura dello Stato contro la decisione con la quale la Corte d’appello di Torino, lo scorso 21 gennaio, aveva annullato il trattenimento nel CPR di Caltanissetta dell’imam.
La decisione della Cassazione sull’imam
Nella sentenza, redatta dai magistrati della prima sezione penale, la Cassazione ribadisce il principio della “necessità” di un “controllo pieno” da parte del giudice ordinario sulla adeguatezza di una misura come il trattenimento.
Come riportato da Rai News, in materia di “trattenimento” di uno straniero che chiede la protezione internazionale la normativa “impone” al giudice, in sede di convalida o di proroga o di riesame, e in vista di una verifica della proporzionalità della misura, una “autonoma considerazione delle situazioni di pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, senza per ciò solo impingere nel merito delle deduzioni ministeriali a monte del decreto di espulsione, il cui sindacato è rimesso, per sole ragioni di legittimità, al giudice amministrativo”. Lo scrive la Cassazione nella sentenza con cui ha respinto il ricorso.
Secondo i giudici della Corte di Appello di Torino, la cui decisione è stata esposta in 13 pagine, non ci sono “concreti elementi per ritenere realmente sussistente la situazione di pericolosità, esposta nel provvedimento di trattenimento del questore, e quindi l’adeguatezza del trattenimento”. E ancora: “Dagli atti risultano una personalità non violenta, la positiva considerazione nel mondo civile, ottenuta attraverso gli anni trascorsi in Italia nel rispetto delle regole e della civile convivenza, l’attivazione per il dialogo e l’integrazione”.
Per i ricorrenti si trattava, invece, di una decisione non consona alla vicenda dell’imam, che aveva “intrapreso un percorso di radicalizzazione religiosa, connotata da spiccata ideologia antisemita, e perché in contatto con soggetti noti per la loro visione fondamentalista e violenta dell’Islam”.
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