Lamezia, boss Giampà chiede sconto di pena
- Postato il 13 gennaio 2026
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Il Quotidiano del Sud
Lamezia, boss Giampà chiede sconto di pena

La Cassazione accoglie il ricorso dello storico boss lametino Francesco Giampà, ordinando un nuovo giudizio sulla richiesta di riduzione della pena
LAMEZIA TERME – Ad agosto scorso ha compiuto 76 anni, di cui 33 trascorsi in carcere. Il figlio, Giuseppe, è collaboratore di giustizia da settembre 2012. Tra le condanne anche quella definitiva il 2010 per essere stato il mandante del duplice delitto Aversa – Precenzano. Per lo storico boss Francesco Giampà, “il professore”, la Cassazione ha ora accolto il ricorso annullando con rinvio l’ordinanza del tribunale di Catanzaro impugnata da Giampà, disponendo un nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catanzaro. Giampà aveva chiesto, ancora una volta, la riduzione della pena da scontare (con la conseguenza della scarcerazione) attraverso il riconoscimento del vincolo di continuazione (un particolare meccanismo giuridico grazie al quale chi è stato condannato in processi diversi, ha la possibilità di ottenere una complessiva riduzione della pena da espiare o, nelle migliori delle ipotesi, evitare la carcerazione) tra i reati commessi e per i quali ha riportato pesanti condanne. Sarà, quindi, necessario un nuovo giudizio sulla richiesta del boss che formulava al giudice la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con diverse sentenze.
LE SENTENZE
E ciò quella della Corte di assise di appello di Bologna del 21 ottobre 2004, irrevocabile il 16 giugno 2005, di condanna a 30 anni definitivi per essere stato il mandante dell’omicidio di Salvatore Andricciola, ucciso in un bar di Forlimpopoli il 27 ottobre del 1991; quella definitiva, inflitta nel 2010 a 30 anni per essere stato il mandante del duplice omicidio del 4 gennaio 1992 del sovrintendente della polizia di Stato Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano e altre condanne definitive (comprese nella richiesta del vincolo della continuazione) per associazione mafiosa e tentato omicidio (quello di Vincenzo Torcasio “carrà”, luglio 2002, posto in essere per vendicare, con modalità tipiche di stampo mafioso, l’uccisione del fratello del capo cosca) e altre condanne al processo “Medusa” contro il clan che porta il cognome del fondatore, appunto Francesco Giampà.
IL NUOVO RICORSO
Il boss ora ci riprova dopo che prima il tribunale di Catanzaro e poi la Cassazione (i cui motivi della sentenza erano stati depositati il 13 febbraio 2024) rigettarono la richiesta del capostorico e carismatico del clan, Francesco Giampà, “il professore”. Sarà ora un altro giudice a valutare la richiesta del boss che ha impugnato l’ordinanza dell’1 settembre 2025 del Tribunale di Catanzaro, che rigettava l’istanza, rilevando che analoga istanza era stata già rigettata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 19 gennaio 2023 (confermata dalla Corte di cassazione a febbraio 2024 rigettava il ricorso presentato dal Giampà), e che l’unico reale elemento di novità addotto da Giampà (non potendosi ritenere tali né l’ordinanza del Tribunale di Bologna che nel 2007 aveva riconosciuto la continuazione tra altri, antecedenti provvedimenti irrevocabili, né le sentenze emesse il 25 luglio 2001 ed il 7 febbraio 2003 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro) era costituito dal decreto di proroga del regime differenziato del 41 bis. Da qui il nuovo ricorso in Cassazione avanzato dal difensore di fiducia di Giampà, l’avvocato Valerio Vianello Accorretti, articolando nel ricorso in Cassazione un unico motivo con il quale deduce «violazione ed erronea applicazione dell’articolo 81 codice penale (concorso formale di reati e reato continuato), in relazione agli articoli 666 e 671 codice penale (applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato nell’esecuzione delle pene) e manifesta illogicità della motivazione. Ricorso che ora la Cassazione ha accolto con rinvio ad altro giudice depositando i motivi della sentenza.
LE MOTIVAZIONI
Per la Cassazione, in particolare, sulla base della documentazione prodotta, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto svolgere la propria indagine valutando la continuativa appartenenza ed il ruolo ininterrottamente svolto da Francesco Giampà nell’omonima cosca mafiosa nell’arco temporale in questione (aveva fatto parte della consorteria mafiosa sin dal 1990, e ne era a capo almeno dagli anni 1993 – 1994) verificando se, sulla base di quanto allegato, fosse possibile ritenere i delitti senz’altro riconducibili al clan capeggiato dal Giampà – espressione del medesimo disegno criminoso avuto di mira dal ricorrente al momento del suo ingresso nel sodalizio. Nel ricorso, infatti, il legale di fiducia del “professore” ha evidenziato che gli omicidi commessi nel 1991 e 1992 e il tentato omicidio del 2002 «non sono episodi isolati, ma tappe del medesimo disegno di affermare e preservare l’egemonia sul territorio lametino mediante lo strumento sistematico della violenza», così come peraltro sottolineato nel decreto di proroga del regime detentivo del 41 bis». Il sostituto procuratore generale della Cassazione, aveva invece chiesto il l’inammissibilità del ricorso «per la manifesta infondatezza del motivo», rilevando, in particolare, «che le vicende omicidiarie rappresentano fatti maturati nel corso dell’operatività del clan mafioso, al fine di assicurare allo stesso il controllo del territorio lametino, e che gli elementi che il Giampà aveva dedotto con l’istanza poi rigettata non presentavano effettivo carattere di novità».
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