Intercettazioni “Sky ecc” congelate per i narcos della ‘ndrangheta, si rischia effetto domino
- Postato il 9 giugno 2026
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Intercettazioni “Sky ecc” congelate per i narcos della ‘ndrangheta, si rischia effetto domino
La Cassazione boccia il ricorso della Dda di Catanzaro sulle intercettazioni “Sky ecc” congelate nel processo ai narcos della cosca Gallace.
CATANZARO – Rischiano di essere congelati i messaggi decriptati della piattaforma Sky Ecc, considerata per anni la “cassaforte” delle comunicazioni dei grandi trafficanti internazionali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un’ordinanza della gup distrettuale di Catanzaro Gilda Danila Romano che potrebbe mettere a rischio i processi ai narcos della ‘ndrangheta (e non solo). Per la prima volta in Italia, la giudice ha accolto un’istanza difensiva volta a garantire il “diritto di contestazione” rispetto alle indagini condotte dalle autorità francesi che erano riuscite a bucare la piattaforma Sky Ecc. Dopo la decisione dei supremi giudici (non ancora motivata), si rischia pertanto un effetto domino. Si tratta di un precedente importantissimo per la giustizia italiana in materia di prove digitali transnazionali. Il cuore della vicenda ruota attorno al procedimento “Ostro” contro la cosca Gallace di Guardavalle e alle prove cardine dell’accusa. La questione sta sollevando un dibattito tra gli addetti ai lavori.
IL DIRITTO DI CONTESTAZIONE
Fino a questa pronuncia, le chat acquisite all’estero tramite l’Oei (Ordine europeo di indagine) venivano generalmente ammesse nei processi italiani basandosi sulla fiducia intrinseca tra Stati membri e sulla presunzione di legittimità degli atti compiuti dalle autorità straniere (in questo caso, la Francia). L’ordinanza della gup, che accoglie le richieste degli avvocati Alessandro Bavaro, Giuseppe Gervasi e Vincenzo Sorgiovanni, ha scardinato questo automatismo introducendo un principio garantista. La difesa ha il diritto di visionare gli atti e i decreti francesi alla base del “buco” informatico di Sky Ecc. Senza l’accesso a questi documenti e senza la certezza che l’avviso di esecuzione dell’Oei sia stato regolarmente notificato, gli indagati non avrebbero la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa e di contestazione direttamente nello Stato che ha eseguito l’operazione (la Francia). Di conseguenza, la gup ha “congelato” l’utilizzo di quelle chat.
LA MOSSA DELLA CASSAZIONE
La Dda di Catanzaro aveva impugnato l’ordinanza della gup sperando in un ribaltamento della decisione. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura. Questo non significa necessariamente che la Cassazione sia entrata nel merito bocciando in via definitiva le chat, ma che l’ordinanza della gup non era tecnicamente impugnabile in quel modo o in quel momento processuale.
I RISCHI PER I PROCESSI DI ‘NDRANGHETA
Il rischio di un “effetto domino” è concreto per diverse ragioni. Nelle inchieste in cui i messaggi criptati di Sky Ecc (o EncroChat) costituiscono l’ossatura o l’unica prova del traffico di droga, il dibattimento rischia di svuotarsi. Se le chat non possono essere utilizzate, crolla l’impianto accusatorio. Anche se le Sezioni Unite della Cassazione hanno validato in linea generale l’utilizzabilità dei dati Sky Ecc in Italia come “documenti”, questa specifica decisione di Catanzaro apre una via procedurale diversa. Costringe l’accusa a dover “scoprire le carte” e a produrre la documentazione originale straniera, cosa non sempre facile o immediata a causa dei segreti investigativi francesi.
I processi non salteranno tutti indistintamente, ma per la prima volta le Procure dovranno fare i conti con un forte sbarramento difensivo che sposta l’attenzione non tanto sul cosa c’è scritto in quelle chat, ma sul come lo Stato italiano ne sia venuto in possesso.
IL RICORSO DELLA DDA
Il procuratore distrettuale antimafia Salvatore Curcio e la sostituta Debora Rizza hanno fatto ricorso per Cassazione, tentando di disinnescare la bomba garantista nei processi di narcotraffico. La Dda ha puntato sulla tesi dell’abnormità (strutturale e funzionale). L’ordinanza della gup — riservandosi di emettere un Ordine europeo di indagine verso la Francia per cercare prove a favore della difesa — crea un vero e proprio “cortocircuito”. Il ricorso dei pm sottolinea che l’udienza era già calendarizzata per i riti abbreviati (requisitoria fissata dal 18 febbraio 2026) e per il dibattimento collegiale (inizio il 17 aprile 2026). Spedire un Oei in Francia a ridosso di queste date avrebbe generato una paralisi inevitabile del processo. Soprattutto nell’ipotesi (ritenuta probabile) in cui le autorità francesi avessero deciso di rifiutare l’ordine o di non evaderlo, creando un vicolo cieco.
IL SEGRETO FRANCESE
Il fulcro dell’attacco della Dda si concentra sulla violazione delle regole della Direttiva UE 2014/41 e del principio di fiducia tra Stati membri. Il ricorso ricorda che per le rogatorie e gli Oei vale la legge del luogo in cui la prova viene acquisita (lex loci). Le chat Sky Ecc sono state acquisite all’interno di un autonomo procedimento penale francese, sotto il controllo di un giudice transalpino e secondo le leggi francesi. I pm scrivono chiaramente che il giudice italiano non ha il potere di sindacare la legittimità formale degli atti compiuti dall’autorità straniera. Accettare la linea della gup Romano significherebbe permettere alle difese di compiere un’attività “esplorativa” per risalire alle attività prodromiche e alle tecniche di intercettazione militare/informatica dei server francesi, violando la reciproca fiducia istituzionale.
“MERE EVOCAZIONI” DELLA DIFESA
Un altro passaggio chiave riguarda l’onere della prova. Secondo la giurisprudenza di legittimità citata dalla Procura, se la difesa eccepisce la violazione dei diritti fondamentali, ha l’onere di allegare e dimostrare concretamente quale diritto sia stato violato. Nel ricorso si contesta che le difese non hanno provato alcuna reale violazione dei diritti fondamentali, limitandosi a “mere evocazioni” e a richieste generiche e apodittiche per mettere le mani su atti coperti da segreto investigativo estero.
IL PG “BOCCIA” LA TESI DELLA DDA
Il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione Raffele Piccirillo ha chiesto di respingere il ricorso della Dda ritenendo che la decisione della gup Romano fosse non solo legittima, ma persino necessaria alla luce della giurisprudenza più recente. Se il pm sosteneva che l’Ordine europeo di indagine (Oei) difensivo avrebbe paralizzato l’udienza preliminare e i riti abbreviati, per il pg non c’è nessuna stasi indebita. L’ordinamento prevede espressamente che il giudice possa disporre integrazioni probatorie. I risultati dell’Oei francese confluiranno semplicemente nella decisione finale, senza alcun “cortocircuito”. Il pg boccia la tesi della Dda catanzarese poiché sostenere in anticipo che le autorità francesi rifiuteranno l’Oei o che il processo andrà in fumo è “congettura”. Le censure sollevate dalla Procura distrettuale sono “premature”. La decisione della gup va inquadrata in un’“ottica di mero controllo del rispetto dei diritti fondamentali”.
LOTTA AI CARTELLI DELLA DROGA
Prima dell’accesso ai server di Sky ECC ed EncroChat, le indagini sulle organizzazioni criminali transnazionali (come la ‘ndrangheta) richiedevano anni di pedinamenti, intercettazioni telefoniche classiche e infiltrazioni, spesso con il rischio di cogliere solo piccoli segmenti del traffico di droga. La decrittazione massiva operata dalle autorità francesi e belghe ha letteralmente tolto il velo a un intero ecosistema criminale. Per le Procure (inclusa la Dda di Catanzaro), perdere queste prove significa spegnere una luce potentissima che ha permesso di sferrare colpi durissimi ai cartelli della droga.
I PRECEDENTI
La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte sulla controversa questione. Inizialmente, i messaggi decrittati sono stati assimiliati a documenti informatici già formati e conservati nella memoria del server. Per le difese si trattava di un trucco normativo per utilizzare prove “congelate” all’estero senza verificare se la loro acquisizione avesse violato la privacy o i decreti autorizzativi. Per fare chiarezza, nel 2024 sono intervenute le Sezioni Unite (il massimo organo della Cassazione). La pronuncia ha stabilito che i messaggi sono utilizzabili. Si applica la disciplina del sequestro che prevede la possibilità che questo atto probatorio venga adottato direttamente dall’organo inquirente. Il trasferimento dei dati – cioè dei messaggi su chat di gruppo scambiati con sistema cifrato – rientra nell’acquisizione di atti di un procedimento penale. Alle difese l’onere di provare la violazione di diritti.
IL CASO CATANZARO
Ed è qui che si inserisce il caso di Catanzaro. Per le difese non si può creare una “zona franca” dove le prove digitali straniere entrano nei processi italiani a scatola chiusa, senza alcuna possibilità di verifica. Il verdetto di inammissibilità sul ricorso della Dda del capoluogo calabrese segna un punto a favore di questa tesi.
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