Il lavoratore parasubordinato ha diritto ai permessi per la 104: la Asl Torino perde in Cassazione
- Postato il 19 aprile 2025
- Lavoro
- Di Il Fatto Quotidiano
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La Asl Città di Torino dovrà risarcire con 44mila euro uno psicologo parasubordinato con disabilità, che per un decennio si è visto negare i permessi 104 per via del fatto che non era un dipendente. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza depositata mercoledì, che ha rigettato il ricorso proposto dall’Asl subalpina. Il lavoratore tra il 2010 e il 2020 non aveva potuto godere dei permessi 104 pur essendo portatore di handicap grave, mentre dal 2020 ne aveva goduto solo in proporzione alle ore lavorate, visto che aveva un ingaggio da 22 ore a settimana.
In primo grado il giudice civile gli aveva dato ragione solo in parte: aveva obbligato la Asl a concedergli due giorni di permesso al mese al posto dei tre accordati ai lavoratori full-time, censurando la disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti e “specialisti ambulatoriali convenzionati”. Nella stessa sentenza aveva bollato come discriminatorie alcune disposizioni dei contratti collettivi: per esempio quelli applicati nella sanità pubblica fino al 2020, che prevedevano i permessi per i “convenzionati” solo per assistere un familiare disabile e non per se stessi, se il portatore di handicap era il lavoratore stesso. In secondo grado la Asl aveva sostenuto che ricalcolare i permessi in proporzione alle ore lavorate fosse giusto in un’ottica di riduzione costi, visto che nel caso dei “convenzionati” è l’azienda sanitaria che paga i giorni di permesso (per i dipendenti sono a carico dell’Inps). Ma la Corte d’Appello aveva bocciato anche questa tesi: “Il principio di non discriminazione sancito dalla Direttiva – si legge nella sentenza di maggio 2024 – è applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, parasubordinati ed autonomi, in quanto persone”, senza riguardo alla “qualificazione formale di un rapporto di lavoro” né alla scelta “tra l’uno o l’altro tipo di contratto”. Ora questo principio è stato accolto anche dalla Cassazione: i permessi a tutela dei lavoratori disabili nascono per garantire “diritti a connotazione non strettamente patrimoniale, che si è inteso salvaguardare da qualsiasi riduzione connessa alla minore entità della durata della prestazione lavorativa”, scrivono gli ermellini.
In tribunale lo psicologo ha dimostrato di aver sviluppato stanchezza cronica, di aver rinunciato a partecipare a dei concorsi pubblici e, infine, di aver visto aggravarsi la percentuale di invalidità. “È una decisione dirompente – commenta l’avvocata Angelica Savoini, che ha assistito il professionista nella battaglia legale – perché riconosce che la disabilità impone tutele effettive, a prescindere dal tipo di contratto. Finora, i lavoratori parasubordinati venivano esclusi da questo diritto, pur lavorando con modalità del tutto analoghe a quelle dei dipendenti”. E aggiunge: “Ora stiamo esaminando tutti gli accordi collettivi della sanità per individuare ulteriori esclusioni ingiustificate”. Già dopo la prima sentenza, molti specialisti ambulatoriali nel Torinese hanno chiesto alla Asl di riferimento di autorizzare i permessi 104 per tutti i convenzionati aventi diritto. Ora però anche altre Asl italiane potrebbero dover fare lo stesso.
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