Disabilità e Intelligenza artificiale. Le prospettive del disegno di legge del governo secondo Girelli

  • Postato il 21 agosto 2025
  • Politica
  • Di Formiche
  • 1 Visualizzazioni

È attualmente all’esame del Senato della Repubblica il disegno di legge n. 1146-B, d’iniziativa governativa, intitolato “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”. In verità il Senato torna ad esaminare questo disegno di legge, in quanto già lo aveva approvato il 20 marzo 2025 (con numero 1146 e titolo “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”): la Camera dei deputati, poi, però, lo ha approvato con modificazioni il 25 giugno 2025, così si è reso necessario un nuovo vaglio da parte della Camera Alta.

Nella Relazione di accompagnamento si precisa che questo disegno di legge “non si sovrappone” al regolamento europeo del 13 giugno 2024 “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale”, il c.d. AI Act, bensì “ne accompagna il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno”.

L’attenzione alle persone con disabilità emerge già nei “principi generali” individuati nell’art. 3, giacché al comma 7 è stabilito che la “presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità”.

Al comma 4, poi, dell’art. 7 rubricato “Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità” è previsto che sempre la legge da approvare promuova “lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l’accessibilità, l’autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62”. Tale decreto, intitolato “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”, è entrato in vigore il 30 giugno 2024 ed è uno dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227 recante “Delega al Governo in materia di disabilità”.

L’art. 22 (Misure di sostegno ai giovani e allo sport) reca una disposizione, il comma 3, che interessa direttamente la posizione delle persone con disabilità: “Lo Stato favorisce l’accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l’organizzazione delle attività sportive”; ed un’altra, il comma 2, che concerne “le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo”. Tale ultima previsione, seppure di tenore testuale non propriamente limpido, va comunque valorizzata proprio perché rivela attenzione per questa categoria di studenti non sempre debitamente seguiti. Paradossalmente la loro specifica (vantaggiosa) condizione può tradursi in una forma di vulnerabilità, nel momento in cui non vengono adottate le necessarie misure idonee a sostenerla affinché questo “alto potenziale” possa correttamente esprimersi.

L’opera di inclusione per essere autentica non può tollerare la marginalizzazione di chi è comunque portatore di un particolare bisogno e, anzi, è noto come la stessa disabilità sussista non solo in ragione della condizione fisica di una persona, ma anche, e in misura consistente, per via del contesto che gli individui trovano intorno a sé.

Per essere efficace, inoltre, va supportata con adeguate risorse e sotto questo aspetto emerge il profilo più critico di questo disegno di legge ossia la “Clausola di invarianza finanziaria” di cui all’art. 27, che contempla un impegno aggiuntivo di spesa per la sola “Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale” come previsto dall’art. 21.

Onestamente non stupisce più di tanto questa scelta di escludere “nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, in quanto ormai, purtroppo, previsioni di tal fatta sono divenute una sorta di clausola di stile del legislatore.

Eppure, resta il “contenuto normativo” di questo disegno di legge, che – è chiaro – diverrà prescrittivo in caso di sua effettiva approvazione e che, invero, non manca, nell’introdurre (all’art. 26) la nuova fattispecie di reato “Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale”, perseguibile a querela della persona offesa, di stabilire la procedibilità d’ufficio anche per questa ipotesi, qualora il fatto sia “commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

Quel che pare emergere dalla lettura complessiva del testo all’esame del Senato, insomma, è la fissazione di un divieto generalizzato di arrecare danno alle persone con disabilità nel momento in cui si impiegano sistemi di intelligenza artificiale; divieto, questo, che poi trova il suo risvolto, come dire, “in positivo” nelle previsioni che stabiliscono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale al solo scopo di supportare le persone con disabilità e di migliorarne, anzi, le condizioni di vita.

Autore
Formiche

Potrebbero anche piacerti