Decreto fiscale, ecco cosa cambia sulla deducibilità delle spese di trasferta e per i ricercatori che tornano in Italia
- Postato il 13 giugno 2025
- Economia
- Di Il Fatto Quotidiano
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Varrà anche per i professionisti e tutti i lavoratori autonomi la norma, introdotta con la legge di Bilancio 2025, che in chiave anti evasione limita la deducibilità delle spese di trasferta solo a quelle effettuate con strumenti tracciabili. Ovvero moneta elettronica o bonifico. A prevederlo è il decreto fisco approvato giovedì dal consiglio dei ministri, che dispone anche il divieto di cumulabilità tra i benefici per i lavoratori impatriati e gli incentivi per i ricercatori che rientrano dall’estero e i super ricchi che spostano la residenza in Italia. In più- a partire da luglio – arriva lo stop all’applicazione del cosiddetto split payment alle società quotate: si tratta del meccanismo contabile introdotto nel 2015 che prevede il versamento dell’Iva da parte della pa e delle quotate, appunto, direttamente all’erario senza passare per le casse dei fornitori. Ha consentito di ridurre di molto l’evasione Iva ma richiede un periodico via libera da parte della Commissione Ue (l’IVA è un’imposta comunitaria): quella ora in vigore scade a fine giugno.
Tornando alla questione rimborsi, le bozze del decreto prevedevano la limitazione alle spese “sostenute nel territorio dello Stato” della nuova previsione in base alla quale i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con “autoservizi pubblici non di linea” (taxi) per le trasferte o le missioni non concorrono a formare il reddito se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili, dalle carte a sistemi come Satispay. Il comunicato diffuso dopo il cdm ribadisce però che la deducibilità delle spese “è vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia”. La norma vale sia per i lavoratori dipendenti sia per gli autonomi. L’estensione alle spese sostenute all’estero aveva creato perplessità a causa della difficoltà di effettuare pagamenti tracciabili in molti Paesi in via di sviluppo.
La norma sugli impatriati, all’articolo 6 della bozza, stabilisce che gli effetti dell’imposta sostitutiva da 200mila euro sui redditi prodotti all’estero da super ricchi che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia non siano “cumulabili” con gli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all’estero e con il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. La disposizione si applica dal periodo d’imposta 2024.
La novità più attesa dalle partite Iva è però il rinvio ufficiale dal 30 giugno al 21 luglio 2025 dei versamenti relativi a dichiarazioni dei redditi, IRAP e Iva, senza applicazione della maggiorazione, dello 0,40%. La misura riguarda circa 4,6 milioni di partite Iva: 2,7 milioni di titolari di attività economiche soggette agli Indici sintetici di affidabilità fiscale e 1,9 milioni di forfettari con la flat tax. Vale anche per i meno di 600mila che hanno aderito al concordato preventivo biennale con l’Agenzia delle Entrate.
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