Dai rave al blocco stradale, dalla canapa light alle occupazioni: così il governo ha inventato 28 nuovi reati per decreto

  • Postato il 4 giugno 2025
  • Politica
  • Di Il Fatto Quotidiano
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Undici nuovi reati e 11 aggravanti, totale 22. È il numero “ufficiale” di modifiche alla legge penale introdotte dal decreto Sicurezza, il provvedimento-bandiera approvato a inizio aprile in Consiglio dei ministri. Un profluvio di nuove fattispecie che si va ad aggiungere alle altre sei contenute in decreti legge precedenti, per un totale complessivo di ben 28 interventi in materia penale realizzati dal governo Meloni scavalcando il Parlamento. Il dato, contenuto nel dossier del Servizio studi del Senato – dove il testo è arrivato martedì per un passaggio-lampo – mostra ancora una volta il contrasto plateale tra le politiche del centrodestra e le promesse di depenalizzazione fatte a inizio mandato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio: finora infatti, come ha ricordato il Consiglio superiore della magistratura nel suo parere al dl Sicurezza, il governo ha cancellato un solo e unico reato, l’abuso d’ufficio. L’introduzione di nuovi illeciti penali per decreto legge, peraltro, è una pratica considerata borderline dal punto di vista costituzionale: oltre alla compressione del ruolo delle Camere su una materia così delicata, infatti, c’è il tema dell’assenza di garanzie per i cittadini, dato che il decreto entra per sua natura in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, senza il termine ordinario di due settimane (vacatio legis) previsto per permettere a tutti la conoscenza delle modifiche.

Così è stato con il decreto Sicurezza: da un giorno all’altro, precisamente dall’11 al 12 aprile, nell’ordinamento sono comparsi 11 nuovi comportamenti che costituiscono reato. All’articolo 1, elenca il dossier, ci sono la “detenzione e diffusione di materiale con finalità di terrorismo” (punite con il carcere da due a sei anni) e la “distribuzione, diffusione e pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni per la preparazione di esplosivi” (da sei mesi a quattro anni); all’articolo 2 una nuova contravvenzione per chi noleggia autoveicoli con troppa “leggerezza” a potenziali terroristi, che rischia l’arresto fino a tre mesi. All’articolo 10 c’è il nuovo reato contro le occupazioni abusive (e pazienza se nel codice ce ne sono già tre): “Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui”, da due a sette anni. All’articolo 14 ecco il delitto di blocco stradale: carcere da sei mesi a due anni per chi “impedisce la libera circolazione su strada ostruendo la stessa con il proprio corpo, se il fatto è commesso da più persone riunite”. All’articolo 16 invece si punisce da due a sei anni l'”organizzazione, induzione, costrizione e favoreggiamento dell’accattonaggio“.

All’articolo 18 c’è la stretta sulla cannabislight (quella priva di effetto stupefacente), che a sua volta prende la forma di un nuovo reato: chi viola il “divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze” rischierà le stesse pene previste per il traffico di droga. All’articolo 20 ecco le “lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni”, punite fino a 16 anni a seconda della gravità; all’articolo 24 la norma “anti-Ultima generazione“, che prevede la reclusione fino a 18 mesi per il “deturpamento e imbrattamento di cose altrui, commesso su beni mobili o immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche, con la precipua finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione alla quale appartengono”. All’articolo 26, infine, c’è il delitto di rivolta in carcere, che punisce anche gli atti di resistenza passiva (fino a sei anni per i partecipanti, fino a dieci per i promotori) affiancato all’articolo 27 dal reato “gemello” riferito ai centri di trattenimento o accoglienza per migranti.

Poi ci sono le 11 aggravanti: tra le altre, l’aumento di pena previsto per il reato “commesso all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane” e la cosiddetta norma “anti-no Ponte“, che aggrava la resistenza a pubblico ufficiale se commessa “al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture“. Ma nel dossier del Senato si ricordano anche tutti i precedenti in cui il governo ha modificato le norme penali con provvedimenti d’urgenza, a partire dall’ormai leggendario “reato di rave party (all’anagrafe “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”) infilato nel primo decreto legge del governo, a ottobre 2022. Ma non solo: in seguito è arrivato il reato di “Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina” (decreto Cutro), quello di lesioni al personale sanitario (decreto anti-aggressioni), l’aggravante per l’incendio boschivo “commesso con abuso di poteri o violazione di propri doveri o per trarne profitto” (decreto Incendi), e il “trasferimento fraudolento di valori realizzato con finalità di elusione delle disposizioni in materia di documentazione antimafia” (decreto Pnrr-quater). Per finire con il peculato per distrazione“, introdotto la scorsa estate nel decreto Carceri per “salvare” la punibilità del pubblico ufficiale che sperpera soldi pubblici, condotat che rischiava di essere depenalizzata con l’abrogazione dell’abuso d’ufficio.

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