Borrelli: «Tutela segreto fonti giornalistiche base diritto di cronaca»

  • Postato il 1 aprile 2025
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Borrelli: «Tutela segreto fonti giornalistiche base diritto di cronaca»

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Intervista al procuratore di Salerno Giuseppe Borrelli: «Non è reato se il giornalista diffonde una notizia coperta da segreto, purché non abbia istigato un pubblico ufficiale a dargliela»


UNA recentissima sentenza della Cassazione ha fatto segnare un deciso punto a favore del diritto d’informazione. Un raggio di luce in un periodo “buio per i cronisti investigativi e di giudiziaria a causa delle cosiddette leggi “bavaglio”, tendenti a restringere il campo d’azione dei giornalisti, a limitare i loro contatti con i pm e a vietare la pubblicazione di atti e intercettazioni.

LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE


La Suprema Corte si è pronunciata, annullando, senza rinvio, un sequestro ordinato dalla procura di Firenze, a carico di un cronista, di sua documentazione su supporto informatico, al fine di individuare la fonte delle notizie pubblicate dallo stesso, su un fatto di cronaca avvenuto nell’aprile dell’anno scorso. Sequestro che era stato anche confermato dal Riesame.


I giudici di Cassazione hanno evidenziato che in «violazione dell’articolo 15 della Costituzione e dell’articolo 200 del codice di procedura penale la perquisizione è stata deliberatamente mirata a svelare la fonte informativa del giornalista, senza alcuna vera ricaduta sulle indagini» e ciò «non è obiettivamente consentito alla luce del quadro normativo».
A commento di tale sentenza, che fissa un paletto a favore della stampa, abbiamo intervistato il procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli, tra i favoriti nella corsa per la nomina del nuovo capo della procura di Reggio Calabria.

Dottor Borrelli, ma è vero che nella sua lunga carriera di pm non ha mai fatto perquisire un giornalista?


«Faccio una premessa. Il Pubblico Ministero deve ricercare le prove di un reato nel rispetto delle norme processuali, di cui fanno da chiave interpretativa le norme costituzionali ed i principi fondamentali dell’Ordinamento Giuridico.

Tanto premesso, la questione delle perquisizioni al giornalista, al fine di individuare le sue fonti, è da tempo fortemente dibattuta, dato che essa non ha la finalità di “punire” chi ha pubblicato una notizia scomoda ma di individuare (normalmente) l’autore della rivelazione di un segreto, che è uno specifico reato.


La giurisprudenza ha progressivamente ristretto la possibilità di accesso ai dati personali del giornalista (si pensi, ad esempio, alla messaggistica contenuta in un telefono cellulare) ritenendo che la tutela del segreto sulle fonti costituisca un presupposto del diritto di cronaca, che è tutelato dalla carta costituzionale.


La sentenza rappresenta un ulteriore passo in questa direzione. Prassi che erano legittime stanno venendo valutate in modo difforme. È da questo processo, che vede necessariamente la caducazione di provvedimenti emessi dalla autorità giudiziaria, che verrà fuori un nuovo statuto dell’attività giornalistica ed a questo statuto si atterranno anche i magistrati inquirenti. Tanto premesso, non ho mai perquisito un giornalista ma devo ammettere di avere acquisito documentazione in possesso di giornalisti con il loro consenso».

È una sentenza, quella Cassazione, che fissa un paletto che renderà d’ora in poi, più difficile per un pubblico ministero, disporre perquisizioni o altre attività investigative invasive a carico di un giornalista accusato di violazione di segreto istruttorio, in concorso con un pubblico ufficiale. Giusto dire così?


«La sentenza, per la verità, afferma due diversi principi. In un primo senso si ritiene che, affinché il giornalista possa concorrere nel reato di rivelazione di segreto di ufficio (che è un reato “proprio” cioè che può essere commesso solo da una persona in possesso della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio) è necessario, da una parte, che sia individuato chi ha fornito la notizia (così che si possa verificare che egli possieda tale qualità). Dall’altra, che il giornalista non si sia limitato a diffondere la notizia ma che abbia istigato il pubblico ufficiale a fornirgliela. Si tratta di una affermazione che va contro altre decisioni della Cassazione e che, pertanto, incide significativamente sulla possibilità di ipotizzare il reato a carico del giornalista.

In precedenza, invece, la Cassazione aveva affermato che concorre nel reato anche il soggetto che, dopo aver ricevuto la notizia, la diffonde ad altri, come avviene, appunto nel caso della pubblicazione sulla stampa.

La parte sulle garanzie riconosciute al giornalista quanto al diritto di tenere segrete le fonti, si presenta, in verità, in linea con altre precedenti decisioni. Infatti, con una sentenza del 2015, la Cassazione aveva già affermato l’illegittimità del ricorso alla perquisizione, ad esempio de cellulare di un giornalista, al fine di acquisire i nomi delle persone dalle quali il medesimo ha avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della sua professione.
Ciò salvo che non siano contestualmente esplicitate le ragioni per le quali si ritenga che tali notizie siano indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e per le quali la loro veridicità possa essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte. La norma a base di questo orientamento restrittivo è sempre stata costituita dell’art. 200 c.p.p. Quindi, niente di nuovo sotto il sole.

Tuttavia, per quanto leggo, mi sembra che il motivo reale dell’annullamento della perquisizione consista nella impossibilità, per le ragioni che ho sopra indicato, di ritenere la sussistenza del reato, mancando l’individuazione del pubblico ufficiale con il quale il giornalista avrebbe dovuto concorrere e la prova che questi avesse istigato e non si fosse limitato a diffondere una notizia ricevuta».

Quando un giornalista istiga o induce il pubblico ufficiale a commettere il reato di divulgazione di segreto istruttorio? Ci faccia un esempio concreto ed anche un esempio di quando il cronista non “istiga” e, quindi, leggendo anche un passo della suddetta sentenza, pur ricevendo e pubblicando una notizia giudiziaria ancora coperta da segreto, non commette reato.

«È semplice. C’è istigazione, quando si suscita un proposito prima inesistente, o lo si rafforza in maniera da far decidere un soggetto a commettere un reato. Per esemplificare, non istiga il giornalista che riceve una confidenza spontaneamente da un pubblico ufficiale (che magari ha un interesse personale a vederla pubblicata) e la diffonde sugli organi di stampa o in Tv. Istiga chi, di iniziativa, contatta il pubblico ufficiale insistendo affinché la notizia coperta da segreto gli venga fornita per la pubblicazione».

Questa sentenza fa notizia anche perché arriva in un periodo nero per noi giornalisti, tra bavagli e restrizioni varie introdotti dalle recenti norme Cartabia/Nordio. Lei su queste riforme è più o meno d’accordo o più o meno in disaccordo?


«Io credo che il diritto di cronaca rappresenti non solo una imprescindibile risorsa di uno Stato democratico ma addirittura la condizione perché uno Stato possa considerarsi tale. È attraverso la stampa che il cittadino esercita il controllo sui pubblici poteri, sulla magistratura e sulla politica. Attraverso il diritto di cronaca che si diffondono quelle conoscenza che sono il presupposto della consapevole partecipazione democratica.

Alla luce di questo principio che vanno valutati penalmente i casi di divulgazione di segreto la cui responsabilità deve individuarsi in chi divulga e non in chi diffonde. Sotto questo profilo la decisione della Cassazione apre una luce significativa in un momento in cui garantire il diritto del giornalista a svolgere liberamente il suo lavoro non mi pare proprio in cima alle preoccupazioni della politica. Credo che non bisogna mai avere paura della verità e che la funzione costituzionale della Stampa sia proprio quella di garantire che questa verità si possa conoscere».

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