Assoviaggi, rimborsi garantiti per le cancellazioni dovute alla guerra
- Postato il 4 marzo 2026
- Economia
- Di Agi.it
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Assoviaggi, rimborsi garantiti per le cancellazioni dovute alla guerra
AGI - L'escalation del conflitto in Medio Oriente rientra tra le "circostanze inevitabili e straordinarie" previste dal Codice del Turismo e consente ai viaggiatori di recedere dal contratto di pacchetto turistico senza il pagamento di penali, con diritto al rimborso integrale delle somme versate. Lo ricorda Assoviaggi Confesercenti, richiamando l'attenzione sull'attuale scenario determinato dall'escalation militare e dalle conseguenti chiusure degli spazi aerei e sospensioni dei collegamenti.
In base all'articolo 41 del Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011), il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico senza il pagamento di penali quando, prima della partenza, sopravvengano circostanze inevitabili e straordinarie nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, tali da incidere in modo sostanziale sull'esecuzione del viaggio o sul trasporto verso la destinazione. La giurisprudenza e la prassi amministrativa hanno chiarito che guerre, conflitti armati, escalation militari, chiusura degli spazi aerei, stati di emergenza dichiarati dalle autorità e avvisi ufficiali di sconsiglio ai viaggi emanati dalla Farnesina costituiscono cause oggettive di impossibilità o grave rischio. In questi casi il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale delle somme versate, senza risarcimento aggiuntivo ma senza alcuna penalità.
Indicazioni della Farnesina per i viaggiatori
Ad oggi il sito della Farnesina pubblica alert relativi alle aree direttamente coinvolte dal conflitto e invita i connazionali già presenti a limitare gli spostamenti, a seguire le indicazioni delle autorità locali sull'app "Viaggiare Sicuri" e a registrarsi sul portale "Dove Siamo nel Mondo".
Diritti dei passeggeri nel trasporto aereo
Sul fronte del trasporto aereo, la crisi impatta sull'applicazione del Regolamento (CE) n. 261/2004, che disciplina i diritti dei passeggeri in caso di cancellazione del volo, ritardo prolungato o negato imbarco. In presenza di circostanze eccezionali, come conflitti armati, chiusura degli spazi aerei o gravi rischi per la sicurezza, non è dovuta la compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro. Restano però pienamente operativi il diritto al rimborso del biglietto o alla riprotezione su volo alternativo e l'assistenza al passeggero.
Il ruolo del codice del turismo nell'emergenza
"In situazioni come quella attuale - dichiara Gianni Rebecchi, presidente di Assoviaggi - la tutela della sicurezza dei viaggiatori è fondamentale. Il Codice del turismo non deve servire a creare conflitti tra operatori del turismo e viaggiatori, ma a governare l'emergenza. Le norme esistono e sono chiare: tutelano i viaggiatori senza criminalizzare le imprese, riconoscendo che guerre e crisi geopolitiche sono eventi eccezionali".
Responsabilità condivise per ridurre i disagi
"Ognuno deve fare la propria parte per tentare di ridurre i disagi e contenere l'impatto economico sul turismo - conclude Rebecchi -. Gli operatori turistici hanno il compito di informare tempestivamente i clienti e di verificare le condizioni contrattuali su annullamenti e riprotezioni, attenendosi alle indicazioni della Farnesina. Alle imprese del trasporto aereo e agli operatori del turismo spetta il compito di una pianificazione prudenziale, accompagnata da una comunicazione chiara con i viaggiatori e gli operatori del turismo organizzato. Anche i viaggiatori devono fare la propria parte, controllando lo stato dei voli esclusivamente sui canali ufficiali delle compagnie e consultando regolarmente www.viaggiaresicuri.it, oltre a comprendere che tutti gli operatori del settore stanno affrontando una grave situazione emergenziale e straordinaria".
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